Voucher: chiarimenti post-abrogazione
CHIARIMENTI INPS DOPO L’ABROGAZIONE DEI VOUCHER: a seguito dell’abrogazione degli artt. da 48 a 50 del D.Lgs. 15.6.2015, n. 81, l’Inps ha precisato quanto segue:
a) per tutti i buoni lavoro per i quali la procedura di acquisto si sia perfezionata entro il 17.3.2017 sarà possibile per i committenti procedere all’utilizzo e alla comunicazione delle prestazioni lavorative, che dovranno essere svolte non oltre il 31.12.2017;
b) non è possibile registrare tramite la procedura telematica del lavoro accessorio prestazioni lavorative in assenza di buoni lavoro il cui acquisto si sia perfezionato entro il 17.3.2017;
c) per la riscossione da parte del prestatore rimangono validi i precedenti termini dalla data di emissione, ossia quelli precedentemente stabiliti nella misura di: 24 mesi per i voucher postali, e 12 mesi per i voucher distribuiti dai tabaccai abilitati e Banche popolari;
d) per i soli voucher telematici, i versamenti effettuati con bollettino postale, bonifico, F24 e portale dei pagamenti, dopo il 17.3.2017 non possono essere utilizzati e verranno, pertanto, rimborsati a cura delle strutture territoriali Inps, dopo verifica del regolare afflusso dei fondi: poiché a tal fine è necessaria la predisposizione di un apposito applicativo informatico, con successivo messaggio verranno fornite indicazioni per la gestione e le modalità dei rimborsi;
e) fino al 31.12.2017 è possibile utilizzare i buoni lavoro acquistati dalla Regione Toscana entro il 17.3.2017 per l’esecuzione del progetto regionale “Pronto Badante”, in attuazione della Convenzione per la fornitura di buoni lavoro per l’esecuzione del progetto regionale “Pronto Badante”, approvata con determinazione presidenziale 2.4.2015, n. 8, e rinnovata con determinazione 7.3.2017, n. 63;
f) le strutture territoriali Inps non dovranno acquisire in procedura bollettini relativi a versamenti sul conto corrente postale n. 89778229 finalizzati all’acquisto di voucher telematici per lavoro accessorio aventi data di versamento successiva al 17.3.2017 (le procedure informatiche sono state conseguentemente modificate);
g) inoltre, anche per l’acquisizione dei bollettini postali aventi data di versamento fino al giorno 17.3.2017, la procedura non permette l’acquisizione dei bollettini nel caso in cui i dati non siano conformi rispetto ai flussi di informazioni acquisite negli archivi;
h) infine, nel caso in cui i committenti formulino nuove richieste di registrazione di bonifici effettuati sul medesimo conto corrente postale n. 89778229 aventi data di pagamento fino al 17.3.2017, le strutture territoriali dovranno inoltrare copia del pagamento tramite casella istituzionale lavorooccasionale.DG@inps.it (Inps, msg. 14.4.2017, n. 1652).