Utilizzo delle informazione del telepass a fini disciplinari

Utilizzo delle informazione del telepass a fini disciplinari

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La questione attinente al controllo dei lavoratori mediante l’utilizzo delle informazioni raccolte dai moderni strumenti utilizzati anche nella quotidianità lavorativa è sempre molto spinosa, soprattutto dopo la modifica, ad opera del Jobs Act, dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Infatti, con la novella legislativa è possibile utilizzare le informazioni raccolte anche per sanzionare i dipendenti ma a determinate condizioni.

La prima condizione è il rispetto del nuovo comma 1 del citato articolo 4, Legge n. 300/1970, il che, in termini pratici vuol dire che:
-devono esserci delle esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale che inducano il datore di lavoro ad utilizzare tali strumenti; in caso contrario ci troveremmo dinanzi ad una mera finalità di controllo dei lavoratori che è ancora assolutamente vietata;
-l’utilizzo di tali strumenti deve seguire ad un accordo con le RSU/RSA presenti in azienda; in caso di mancanza delle RSA/RSU o qualora l’accordo non si raggiunga, necessita una previa autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente.

Qualora il dipendente debba utilizzare degli strumenti per rendere la prestazione lavorativa, che ne permettano il controllo ma il cui impiego sia giustificato da esigenze di tipo organizzativo e produttivo, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, non occorre né l’accordo con le RSA/RSU né l’autorizzazione dell’Ispettorato.
In merito è da segnalare che nonostante il Legislatore con il nuovo secondo comma, art. 4, Legge n. 300/1970, sembra aver aperto una nuova strada semplificata per l’utilizzo di strumenti per rendere la prestazione lavorativa, l’Ispettorato del Lavoro con la sua prassi sta, di fatto, svuotando completamente il contenuto di tale norma, prevedendo, a titolo esemplificativo, la necessità dell’accordo con la RSA/RSU o l’autorizzazione amministrativa anche per i GPS installati sui mezzi adibiti a trasporto.

Si rammenta a tal proposito la circolare dell’INL n. 2/2016 in cui è stato sostenuto che le apparecchiature di localizzazione satellitare GPS rientrerebbero nel secondo comma citato solo se strettamente funzionali a rendere la prestazione lavorativa, ovvero se costituissero il mezzo indispensabile al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto.
La circolare, seguendo tale interpretazione, giunge alla conclusione che in linea di massima, e in termini generali, si può ritenere che i sistemi di geolocalizzazione rappresentino un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria ed essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa ma, per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro.

In pratica se ne deduce che i GPS servono agli autotrasportatori solo per finalità assicurative, organizzative, produttive o per garantire la sicurezza del lavoro, e non per trovare la strada da percorrere, o quella più veloce o più breve in caso di interruzioni stradali: d’altra parte esistono ancora le cartine stradali…
Purtroppo all’indirizzo interpretativo dell’Ispettorato ha dato seguito anche il nostro Garante per la protezione dei dati personali che nel provvedimento n. 138 del 16 marzo 2017, a proposito di un sistema GPS installato per finalità organizzative e produttive nonché legate alla sicurezza del lavoro e alla tutela del patrimonio aziendale, ha confermato che in linea di massima e in termini generali i sistemi di geolocalizzazione rappresentano un elemento «aggiunto» agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria ed essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa.

Tornando a noi, la seconda condizione è che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, per cui il datore di lavoro dovrà predisporre una policy aziendale da pubblicizzare verso i singoli lavoratori e nella rete interna, mediante affissioni sui luoghi di lavoro con modalità analoghe a quelle previste dall’art. 7, Legge n. 300/1970, e sottoporre ad aggiornamento periodico.

L’ultima condizione, ma certamente non per questo meno importante, è che sia rispettato in toto il c.d. Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/2003).

Posto quanto sopra, la questione si cui si vuole porre l’attenzione è l’utilizzo del Telepass sui mezzi aziendali.

Il Telepass è uno strumento che viene installato a bordo dei mezzi, permette di transitare ai caselli autostradali pagando il pedaggio in modo automatico tramite conto corrente bancario e permette, attraverso l’estratto conto degli addebiti dei pagamenti, di verificare gli spostamenti dei lavoratori.
Per capire se anche l’installazione del telepass sui mezzi aziendali necessiti di accordo sindacale o autorizzazione amministrativa occorre partire dall’analisi del testo legislativo per definire lo “strumento utilizzato per rendere la prestazione lavorativa”.

Come la dottrina ha più volte avuto modo di chiarire, uno strumento è utilizzato per rendere la prestazione lavorativa nel caso in cui il lavoratore abbia un ruolo attivo nel suo utilizzo e, quindi, se lo strumento venga concretamente impiegato dal dipendente nello svolgimento delle mansioni.

In nessuna parte della norma si parla della necessità che il mezzo sia indispensabile al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto, come invece arriva a sostenere l’Ispettorato nella citata circolare.

Se ne dovrebbe dedurre, quindi, che sia il GPS per gli autotrasportatori che i telepass installati sui mezzi aziendali – essendo indubbiamente giustificata la loro installazione dai motivi richiesti dal Legislatore – rientrino nel comma 2, art. 4, Legge n. 300/1970, per cui siano utilizzabili liberamente senza necessità di rispettare il comma 1, ovvero cercare l’accordo sindacale o chiedere l’autorizzazione all’ITL.

Tuttavia, se per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro il GPS non rientra nel comma 2, eccetto nel caso in cui le prestazione “non possa essere resa senza ricorrere all’uso di tali strumenti, ovvero l’installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare”, figuriamoci se ci possa rientrare il Telepass.

Quindi, salvo diverse indicazioni che dovessero pervenire dall’INL, ai datori di lavoro che volessero installare il telepass sui mezzi dati in uso ai lavoratori ed utilizzare le informazioni raccolte come prova ai fini disciplinari, conviene cercare l’accordo con le rappresentanze sindacali o chiedere l’autorizzazione all’ITL.
Chiaramente occorrerà anche predisporre una policy che specifichi, tra le altre cose, anche se, in che misura e con quali modalità verranno effettuati i controlli, e rispettare il Codice Privacy.