Utilizzo dei servizi welfare e tassazione Irpef
Sull’argomento del c.d. “welfare aziendale”, ossia delle opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, indicati all’art. 51, comma 2, lett. f), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è già intervenuta l’Agenzia delle Entrate con circolare 15 giugno 2016, n. 28/E, chiarendo che la nuova formulazione della lettera f) dell’art. 51 TUIR, introdotta dall’art. 1, comma 190, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con effetto dal 1° gennaio 2016, innova rispetto alla precedente formulazione in quanto esclude dal reddito di lavoro dipendente le opere e i servizi di cui al comma 1 dell’art. 100 TUIR, anche nelle ipotesi in cui siano riconosciuti sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali e non solo quando siano volontariamente erogati dal datore di lavoro, uniformandone per tale aspetto la disciplina a quella prevista dalle successive lettere f-bis) ed f-ter).
Beni e servizi (benefit) non soggetti a tassazione – L’erogazione dei benefit in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento che configuri l’adempimento di un obbligo negoziale, determina la deducibilità integrale dei relativi costi da parte del datore di lavoro ai sensi dell’art. 95 (Spese per prestazioni di lavoro) TUIR, e non nel solo limite del cinque per mille, secondo quanto previsto dall’art. 100 del TUIR. Tale limite di deducibilità continua ad operare, invece, in relazione alle ipotesi in cui le opere ed i servizi siano offerti volontariamente dal datore di lavoro.
E’ rimasto invece invariato l’ambito oggettivo di applicazione della norma che comprende opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, utilizzabili dal dipendente o dai familiari indicati nell’art. 12 del TUIR, che possono anche essere non fiscalmente a carico del lavoratore (rientra, ad esempio, nell’ambito applicativo della norma, l’offerta di corsi di lingua, di informatica, di musica, teatro, danza).
Le opere ed i servizi contemplati dalla lettera f), possono essere messi a disposizione direttamente dal datore o per il servizio di checkup medico, da parte di strutture esterne all’azienda ma a condizione che il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra l’azienda e il terzo erogatore del servizio (v. risoluzione 10 marzo 2004, n. 34/E).
Infine, la disposizione di cui alla lettera f), si differenzia dalle successive lettere f-bis) ed f-ter) dell’art. 51, in quanto non comprende le somme di denaro erogate ai dipendenti a titolo di rimborsi di spese, anche se documentate, da impiegare per opere e servizi aventi le citate finalità.
Tassazione dell’utilizzo dei servizi welfare – In occasione del Forum Lavoro/Fiscale tenutosi in data 29 novembre 2017, organizzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine in collaborazione con la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’utilizzo dei servizi welfare indicati all’art. 51, comma 2, lett. f), del TUIR, secondo le previsioni di un regolamento aziendale, consente l’integrale deducibilità dei costi sostenuti dal datore di lavoro ai sensi art. 95 dello stesso TUIR.
A tale proposito, l’Agenzia ha ricordato che, in base alla nuova formulazione della lett. f) del comma 2 dell’art. 51 del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente “l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100″ (opere e servizi aventi finalità di istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto).
Al riguardo, si chiarisce innanzitutto che l’art. 1, comma 162, della legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232), è intervenuto con interpretazione autentica a stabilire che le disposizioni dell’art. 51, comma 2, lett. f), del TUIR, si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale.
I familiari indicati nell’art. 12 del TUIR, per i quali operano le detrazioni per carichi di famiglia, sono: a) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; b) i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati; c) ogni altra persona (i genitori, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali) che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria (art. 433 cod. civ.).
Il richiamato art. 100 del TUIR, al comma 1 dispone che le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalita’ dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
La deducibilità integrale del costo in questione, spiega l’Agenzia Entrate, presuppone, laddove i benefits vengano offerti in conformità ad un regolamento, che il regolamento contenga statuizioni volte a configurare un vero e proprio vincolo obbligatorio per il datore.
È, quindi, trumento idoneo a ottenere la piena deducibilità il regolamento che costituisce un obbligo contrattuale come se fosse un accordo collettivo ovvero un uso di natura collettiva, e pertanto vincolante.
In assenza di tali previsioni, continua ad applicarsi l’ordinario limite di deducibilità del 5 per mille previsto per le erogazioni volontarie.
La deducibilità integrale del costo sostenuto presuppone, pertanto, una disamina delle previsioni contenute nel regolamento aziendale, che, in caso di dubbio, può essere richiesta anche all’Agenzia delle Entrate in sede di presentazione di un’istanza di interpello ordinario, ex art. 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente).