Somministrazione a termine – Limite di utilizzo

Somministrazione a termine – Limite di utilizzo

La somministrazione è uno strumento a cui può ricorrere un datore di lavoro nell’ambito dell’organizzazione delle risorse umane della propria attività.

Il decreto Poletti del 2014 ha restituito un ruolo primario a questo istituto, attraverso la semplificazione del contratto più utilizzato, ossia la somministrazione a termine.

Peraltro, per il 2015, sono applicabili anche alle agenzie per il lavoro le agevolazioni contributive sulle assunzioni previste dalla legge di stabilità, con conseguenti vantaggi in termini di costo per l’utilizzatore.

Entriamo nel dettaglio. Alla somministrazione a termine si può ricorrere senza obbligo di indicare ragioni giustificatrici, per un tetto massimo di 36 mesi e senza necessità di effettuare comunicazioni alla scadenza. Si tratta di facilitazioni analoghe a quelle riferite al rapporto di lavoro a tempo determinato diretto ma la somministrazione offre ulteriori spunti di flessibilità.

Limiti quantitativi:

1. il lavoro a tempo determinato è soggetto alla regola generale del 20% del personale a tempo indeterminato, con facoltà per i contratti collettivi di prevedere un limite diverso;

2. la somministrazione a termine è soggetta alla regola stabilita dagli accordi collettivi applicati dall’utilizzatore (se previsti, altrimenti non c’è limite quantitativo).

Proroghe e diritto di precedenza: le proroghe possono essere sei per ciascun contratto, a differenza di quanto accade per i rapporti a termine (massimo 5, come tetto complessivo, anche se i contratti sono diversi). Inoltre, per i lavoratori assunti mediante contratto di somministrazione non esiste il diritto di precedenza, al contrario di quanto è previsto per quelli assunti a tempo determinato.

L’altra declinazione con cui si può ricorrere alla somministrazione è quella a tempo indeterminato. Su questa materia è intervenuto il recente schema attuativo del Jobs Act riguardante il Codice dei contratti: se ne sarà confermata l’impostazione anche in fase di definitiva emanazione (il decreto è ora all’esame delle Commissioni parlamentari), si profila il superamento della regola che ne consente l’utilizzo solo in alcuni settori, con l’introduzione, però, di un limite quantitativo.

Già adesso, comunque, chi ricorre a questa forma contrattuale può avvalersi dei lavoratori somministrati fino a quando ne ha effettivamente esigenza; quando questa viene meno, il rapporto si può interrompere e il compito di gestire la ricollocazione professionale o l’eventuale interruzione del rapporto di lavoro viene gestito dall’agenzia per il lavoro.

La somministrazione è uno strumento a cui può ricorrere un datore di lavoro nell’ambito dell’organizzazione delle risorse umane della propria attività.

Il decreto Poletti del 2014 ha restituito un ruolo primario a questo istituto, attraverso la semplificazione del contratto più utilizzato, ossia la somministrazione a termine.

Peraltro, per il 2015, sono applicabili anche alle agenzie per il lavoro le agevolazioni contributive sulle assunzioni previste dalla legge di stabilità, con conseguenti vantaggi in termini di costo per l’utilizzatore.

Entriamo nel dettaglio. Alla somministrazione a termine si può ricorrere senza obbligo di indicare ragioni giustificatrici, per un tetto massimo di 36 mesi e senza necessità di effettuare comunicazioni alla scadenza. Si tratta di facilitazioni analoghe a quelle riferite al rapporto di lavoro a tempo determinato diretto ma la somministrazione offre ulteriori spunti di flessibilità.

Limiti quantitativi:

1. il lavoro a tempo determinato è soggetto alla regola generale del 20% del personale a tempo indeterminato, con facoltà per i contratti collettivi di prevedere un limite diverso;

2. la somministrazione a termine è soggetta alla regola stabilita dagli accordi collettivi applicati dall’utilizzatore (se previsti, altrimenti non c’è limite quantitativo).

Proroghe e diritto di precedenza: le proroghe possono essere sei per ciascun contratto, a differenza di quanto accade per i rapporti a termine (massimo 5, come tetto complessivo, anche se i contratti sono diversi). Inoltre, per i lavoratori assunti mediante contratto di somministrazione non esiste il diritto di precedenza, al contrario di quanto è previsto per quelli assunti a tempo determinato.

L’altra declinazione con cui si può ricorrere alla somministrazione è quella a tempo indeterminato. Su questa materia è intervenuto il recente schema attuativo del Jobs Act riguardante il Codice dei contratti: se ne sarà confermata l’impostazione anche in fase di definitiva emanazione (il decreto è ora all’esame delle Commissioni parlamentari), si profila il superamento della regola che ne consente l’utilizzo solo in alcuni settori, con l’introduzione, però, di un limite quantitativo.

Già adesso, comunque, chi ricorre a questa forma contrattuale può avvalersi dei lavoratori somministrati fino a quando ne ha effettivamente esigenza; quando questa viene meno, il rapporto si può interrompere e il compito di gestire la ricollocazione professionale o l’eventuale interruzione del rapporto di lavoro viene gestito dall’agenzia per il lavoro.

La somministrazione è uno strumento a cui può ricorrere un datore di lavoro nell’ambito dell’organizzazione delle risorse umane della propria attività.

Il decreto Poletti del 2014 ha restituito un ruolo primario a questo istituto, attraverso la semplificazione del contratto più utilizzato, ossia la somministrazione a termine.

Peraltro, per il 2015, sono applicabili anche alle agenzie per il lavoro le agevolazioni contributive sulle assunzioni previste dalla legge di stabilità, con conseguenti vantaggi in termini di costo per l’utilizzatore.

Entriamo nel dettaglio. Alla somministrazione a termine si può ricorrere senza obbligo di indicare ragioni giustificatrici, per un tetto massimo di 36 mesi e senza necessità di effettuare comunicazioni alla scadenza. Si tratta di facilitazioni analoghe a quelle riferite al rapporto di lavoro a tempo determinato diretto ma la somministrazione offre ulteriori spunti di flessibilità.

Limiti quantitativi:

1. il lavoro a tempo determinato è soggetto alla regola generale del 20% del personale a tempo indeterminato, con facoltà per i contratti collettivi di prevedere un limite diverso;

2. la somministrazione a termine è soggetta alla regola stabilita dagli accordi collettivi applicati dall’utilizzatore (se previsti, altrimenti non c’è limite quantitativo).

Proroghe e diritto di precedenza: le proroghe possono essere sei per ciascun contratto, a differenza di quanto accade per i rapporti a termine (massimo 5, come tetto complessivo, anche se i contratti sono diversi). Inoltre, per i lavoratori assunti mediante contratto di somministrazione non esiste il diritto di precedenza, al contrario di quanto è previsto per quelli assunti a tempo determinato.

L’altra declinazione con cui si può ricorrere alla somministrazione è quella a tempo indeterminato. Su questa materia è intervenuto il recente schema attuativo del Jobs Act riguardante il Codice dei contratti: se ne sarà confermata l’impostazione anche in fase di definitiva emanazione (il decreto è ora all’esame delle Commissioni parlamentari), si profila il superamento della regola che ne consente l’utilizzo solo in alcuni settori, con l’introduzione, però, di un limite quantitativo.

Già adesso, comunque, chi ricorre a questa forma contrattuale può avvalersi dei lavoratori somministrati fino a quando ne ha effettivamente esigenza; quando questa viene meno, il rapporto si può interrompere e il compito di gestire la ricollocazione professionale o l’eventuale interruzione del rapporto di lavoro viene gestito dall’agenzia per il lavoro.

La somministrazione è uno strumento a cui può ricorrere un datore di lavoro nell’ambito dell’organizzazione delle risorse umane della propria attività.

Il decreto Poletti del 2014 ha restituito un ruolo primario a questo istituto, attraverso la semplificazione del contratto più utilizzato, ossia la somministrazione a termine.

Peraltro, per il 2015, sono applicabili anche alle agenzie per il lavoro le agevolazioni contributive sulle assunzioni previste dalla legge di stabilità, con conseguenti vantaggi in termini di costo per l’utilizzatore.

Entriamo nel dettaglio. Alla somministrazione a termine si può ricorrere senza obbligo di indicare ragioni giustificatrici, per un tetto massimo di 36 mesi e senza necessità di effettuare comunicazioni alla scadenza. Si tratta di facilitazioni analoghe a quelle riferite al rapporto di lavoro a tempo determinato diretto ma la somministrazione offre ulteriori spunti di flessibilità.

Limiti quantitativi:

1. il lavoro a tempo determinato è soggetto alla regola generale del 20% del personale a tempo indeterminato, con facoltà per i contratti collettivi di prevedere un limite diverso;

2. la somministrazione a termine è soggetta alla regola stabilita dagli accordi collettivi applicati dall’utilizzatore (se previsti, altrimenti non c’è limite quantitativo).

Proroghe e diritto di precedenza: le proroghe possono essere sei per ciascun contratto, a differenza di quanto accade per i rapporti a termine (massimo 5, come tetto complessivo, anche se i contratti sono diversi). Inoltre, per i lavoratori assunti mediante contratto di somministrazione non esiste il diritto di precedenza, al contrario di quanto è previsto per quelli assunti a tempo determinato.

L’altra declinazione con cui si può ricorrere alla somministrazione è quella a tempo indeterminato. Su questa materia è intervenuto il recente schema attuativo del Jobs Act riguardante il Codice dei contratti: se ne sarà confermata l’impostazione anche in fase di definitiva emanazione (il decreto è ora all’esame delle Commissioni parlamentari), si profila il superamento della regola che ne consente l’utilizzo solo in alcuni settori, con l’introduzione, però, di un limite quantitativo.

Già adesso, comunque, chi ricorre a questa forma contrattuale può avvalersi dei lavoratori somministrati fino a quando ne ha effettivamente esigenza; quando questa viene meno, il rapporto si può interrompere e il compito di gestire la ricollocazione professionale o l’eventuale interruzione del rapporto di lavoro viene gestito dall’agenzia per il lavoro.

La somministrazione è uno strumento a cui può ricorrere un datore di lavoro nell’ambito dell’organizzazione delle risorse umane della propria attività.

Il decreto Poletti del 2014 ha restituito un ruolo primario a questo istituto, attraverso la semplificazione del contratto più utilizzato, ossia la somministrazione a termine.

Peraltro, per il 2015, sono applicabili anche alle agenzie per il lavoro le agevolazioni contributive sulle assunzioni previste dalla legge di stabilità, con conseguenti vantaggi in termini di costo per l’utilizzatore.

Entriamo nel dettaglio. Alla somministrazione a termine si può ricorrere senza obbligo di indicare ragioni giustificatrici, per un tetto massimo di 36 mesi e senza necessità di effettuare comunicazioni alla scadenza. Si tratta di facilitazioni analoghe a quelle riferite al rapporto di lavoro a tempo determinato diretto ma la somministrazione offre ulteriori spunti di flessibilità.

Limiti quantitativi:

1. il lavoro a tempo determinato è soggetto alla regola generale del 20% del personale a tempo indeterminato, con facoltà per i contratti collettivi di prevedere un limite diverso;

2. la somministrazione a termine è soggetta alla regola stabilita dagli accordi collettivi applicati dall’utilizzatore (se previsti, altrimenti non c’è limite quantitativo).

Proroghe e diritto di precedenza: le proroghe possono essere sei per ciascun contratto, a differenza di quanto accade per i rapporti a termine (massimo 5, come tetto complessivo, anche se i contratti sono diversi). Inoltre, per i lavoratori assunti mediante contratto di somministrazione non esiste il diritto di precedenza, al contrario di quanto è previsto per quelli assunti a tempo determinato.

L’altra declinazione con cui si può ricorrere alla somministrazione è quella a tempo indeterminato. Su questa materia è intervenuto il recente schema attuativo del Jobs Act riguardante il Codice dei contratti: se ne sarà confermata l’impostazione anche in fase di definitiva emanazione (il decreto è ora all’esame delle Commissioni parlamentari), si profila il superamento della regola che ne consente l’utilizzo solo in alcuni settori, con l’introduzione, però, di un limite quantitativo.

Già adesso, comunque, chi ricorre a questa forma contrattuale può avvalersi dei lavoratori somministrati fino a quando ne ha effettivamente esigenza; quando questa viene meno, il rapporto si può interrompere e il compito di gestire la ricollocazione professionale o l’eventuale interruzione del rapporto di lavoro viene gestito dall’agenzia per il lavoro.

La somministrazione è uno strumento a cui può ricorrere un datore di lavoro nell’ambito dell’organizzazione delle risorse umane della propria attività.

Il decreto Poletti del 2014 ha restituito un ruolo primario a questo istituto, attraverso la semplificazione del contratto più utilizzato, ossia la somministrazione a termine.

Peraltro, per il 2015, sono applicabili anche alle agenzie per il lavoro le agevolazioni contributive sulle assunzioni previste dalla legge di stabilità, con conseguenti vantaggi in termini di costo per l’utilizzatore.

Entriamo nel dettaglio. Alla somministrazione a termine si può ricorrere senza obbligo di indicare ragioni giustificatrici, per un tetto massimo di 36 mesi e senza necessità di effettuare comunicazioni alla scadenza. Si tratta di facilitazioni analoghe a quelle riferite al rapporto di lavoro a tempo determinato diretto ma la somministrazione offre ulteriori spunti di flessibilità.

Limiti quantitativi:

1. il lavoro a tempo determinato è soggetto alla regola generale del 20% del personale a tempo indeterminato, con facoltà per i contratti collettivi di prevedere un limite diverso;

2. la somministrazione a termine è soggetta alla regola stabilita dagli accordi collettivi applicati dall’utilizzatore (se previsti, altrimenti non c’è limite quantitativo).

Proroghe e diritto di precedenza: le proroghe possono essere sei per ciascun contratto, a differenza di quanto accade per i rapporti a termine (massimo 5, come tetto complessivo, anche se i contratti sono diversi). Inoltre, per i lavoratori assunti mediante contratto di somministrazione non esiste il diritto di precedenza, al contrario di quanto è previsto per quelli assunti a tempo determinato.

L’altra declinazione con cui si può ricorrere alla somministrazione è quella a tempo indeterminato. Su questa materia è intervenuto il recente schema attuativo del Jobs Act riguardante il Codice dei contratti: se ne sarà confermata l’impostazione anche in fase di definitiva emanazione (il decreto è ora all’esame delle Commissioni parlamentari), si profila il superamento della regola che ne consente l’utilizzo solo in alcuni settori, con l’introduzione, però, di un limite quantitativo.

Già adesso, comunque, chi ricorre a questa forma contrattuale può avvalersi dei lavoratori somministrati fino a quando ne ha effettivamente esigenza; quando questa viene meno, il rapporto si può interrompere e il compito di gestire la ricollocazione professionale o l’eventuale interruzione del rapporto di lavoro viene gestito dall’agenzia per il lavoro.

La somministrazione è uno strumento a cui può ricorrere un datore di lavoro nell’ambito dell’organizzazione delle risorse umane della propria attività.

Il decreto Poletti del 2014 ha restituito un ruolo primario a questo istituto, attraverso la semplificazione del contratto più utilizzato, ossia la somministrazione a termine.

Peraltro, per il 2015, sono applicabili anche alle agenzie per il lavoro le agevolazioni contributive sulle assunzioni previste dalla legge di stabilità, con conseguenti vantaggi in termini di costo per l’utilizzatore.

Entriamo nel dettaglio. Alla somministrazione a termine si può ricorrere senza obbligo di indicare ragioni giustificatrici, per un tetto massimo di 36 mesi e senza necessità di effettuare comunicazioni alla scadenza. Si tratta di facilitazioni analoghe a quelle riferite al rapporto di lavoro a tempo determinato diretto ma la somministrazione offre ulteriori spunti di flessibilità.

Limiti quantitativi:

1. il lavoro a tempo determinato è soggetto alla regola generale del 20% del personale a tempo indeterminato, con facoltà per i contratti collettivi di prevedere un limite diverso;

2. la somministrazione a termine è soggetta alla regola stabilita dagli accordi collettivi applicati dall’utilizzatore (se previsti, altrimenti non c’è limite quantitativo).

Proroghe e diritto di precedenza: le proroghe possono essere sei per ciascun contratto, a differenza di quanto accade per i rapporti a termine (massimo 5, come tetto complessivo, anche se i contratti sono diversi). Inoltre, per i lavoratori assunti mediante contratto di somministrazione non esiste il diritto di precedenza, al contrario di quanto è previsto per quelli assunti a tempo determinato.

L’altra declinazione con cui si può ricorrere alla somministrazione è quella a tempo indeterminato. Su questa materia è intervenuto il recente schema attuativo del Jobs Act riguardante il Codice dei contratti: se ne sarà confermata l’impostazione anche in fase di definitiva emanazione (il decreto è ora all’esame delle Commissioni parlamentari), si profila il superamento della regola che ne consente l’utilizzo solo in alcuni settori, con l’introduzione, però, di un limite quantitativo.

Già adesso, comunque, chi ricorre a questa forma contrattuale può avvalersi dei lavoratori somministrati fino a quando ne ha effettivamente esigenza; quando questa viene meno, il rapporto si può interrompere e il compito di gestire la ricollocazione professionale o l’eventuale interruzione del rapporto di lavoro viene gestito dall’agenzia per il lavoro.

La somministrazione è uno strumento a cui può ricorrere un datore di lavoro nell’ambito dell’organizzazione delle risorse umane della propria attività.

Il decreto Poletti del 2014 ha restituito un ruolo primario a questo istituto, attraverso la semplificazione del contratto più utilizzato, ossia la somministrazione a termine.

Peraltro, per il 2015, sono applicabili anche alle agenzie per il lavoro le agevolazioni contributive sulle assunzioni previste dalla legge di stabilità, con conseguenti vantaggi in termini di costo per l’utilizzatore.

Entriamo nel dettaglio. Alla somministrazione a termine si può ricorrere senza obbligo di indicare ragioni giustificatrici, per un tetto massimo di 36 mesi e senza necessità di effettuare comunicazioni alla scadenza. Si tratta di facilitazioni analoghe a quelle riferite al rapporto di lavoro a tempo determinato diretto ma la somministrazione offre ulteriori spunti di flessibilità.

Limiti quantitativi:

1. il lavoro a tempo determinato è soggetto alla regola generale del 20% del personale a tempo indeterminato, con facoltà per i contratti collettivi di prevedere un limite diverso;

2. la somministrazione a termine è soggetta alla regola stabilita dagli accordi collettivi applicati dall’utilizzatore (se previsti, altrimenti non c’è limite quantitativo).

Proroghe e diritto di precedenza: le proroghe possono essere sei per ciascun contratto, a differenza di quanto accade per i rapporti a termine (massimo 5, come tetto complessivo, anche se i contratti sono diversi). Inoltre, per i lavoratori assunti mediante contratto di somministrazione non esiste il diritto di precedenza, al contrario di quanto è previsto per quelli assunti a tempo determinato.

L’altra declinazione con cui si può ricorrere alla somministrazione è quella a tempo indeterminato. Su questa materia è intervenuto il recente schema attuativo del Jobs Act riguardante il Codice dei contratti: se ne sarà confermata l’impostazione anche in fase di definitiva emanazione (il decreto è ora all’esame delle Commissioni parlamentari), si profila il superamento della regola che ne consente l’utilizzo solo in alcuni settori, con l’introduzione, però, di un limite quantitativo.

Già adesso, comunque, chi ricorre a questa forma contrattuale può avvalersi dei lavoratori somministrati fino a quando ne ha effettivamente esigenza; quando questa viene meno, il rapporto si può interrompere e il compito di gestire la ricollocazione professionale o l’eventuale interruzione del rapporto di lavoro viene gestito dall’agenzia per il lavoro.

La somministrazione è uno strumento a cui può ricorrere un datore di lavoro nell’ambito dell’organizzazione delle risorse umane della propria attività.

Il decreto Poletti del 2014 ha restituito un ruolo primario a questo istituto, attraverso la semplificazione del contratto più utilizzato, ossia la somministrazione a termine.

Peraltro, per il 2015, sono applicabili anche alle agenzie per il lavoro le agevolazioni contributive sulle assunzioni previste dalla legge di stabilità, con conseguenti vantaggi in termini di costo per l’utilizzatore.

Entriamo nel dettaglio. Alla somministrazione a termine si può ricorrere senza obbligo di indicare ragioni giustificatrici, per un tetto massimo di 36 mesi e senza necessità di effettuare comunicazioni alla scadenza. Si tratta di facilitazioni analoghe a quelle riferite al rapporto di lavoro a tempo determinato diretto ma la somministrazione offre ulteriori spunti di flessibilità.

Limiti quantitativi:

1. il lavoro a tempo determinato è soggetto alla regola generale del 20% del personale a tempo indeterminato, con facoltà per i contratti collettivi di prevedere un limite diverso;

2. la somministrazione a termine è soggetta alla regola stabilita dagli accordi collettivi applicati dall’utilizzatore (se previsti, altrimenti non c’è limite quantitativo).

Proroghe e diritto di precedenza: le proroghe possono essere sei per ciascun contratto, a differenza di quanto accade per i rapporti a termine (massimo 5, come tetto complessivo, anche se i contratti sono diversi). Inoltre, per i lavoratori assunti mediante contratto di somministrazione non esiste il diritto di precedenza, al contrario di quanto è previsto per quelli assunti a tempo determinato.

L’altra declinazione con cui si può ricorrere alla somministrazione è quella a tempo indeterminato. Su questa materia è intervenuto il recente schema attuativo del Jobs Act riguardante il Codice dei contratti: se ne sarà confermata l’impostazione anche in fase di definitiva emanazione (il decreto è ora all’esame delle Commissioni parlamentari), si profila il superamento della regola che ne consente l’utilizzo solo in alcuni settori, con l’introduzione, però, di un limite quantitativo.

Già adesso, comunque, chi ricorre a questa forma contrattuale può avvalersi dei lavoratori somministrati fino a quando ne ha effettivamente esigenza; quando questa viene meno, il rapporto si può interrompere e il compito di gestire la ricollocazione professionale o l’eventuale interruzione del rapporto di lavoro viene gestito dall’agenzia per il lavoro.

La somministrazione è uno strumento a cui può ricorrere un datore di lavoro nell’ambito dell’organizzazione delle risorse umane della propria attività.

Il decreto Poletti del 2014 ha restituito un ruolo primario a questo istituto, attraverso la semplificazione del contratto più utilizzato, ossia la somministrazione a termine.

Peraltro, per il 2015, sono applicabili anche alle agenzie per il lavoro le agevolazioni contributive sulle assunzioni previste dalla legge di stabilità, con conseguenti vantaggi in termini di costo per l’utilizzatore.

Entriamo nel dettaglio. Alla somministrazione a termine si può ricorrere senza obbligo di indicare ragioni giustificatrici, per un tetto massimo di 36 mesi e senza necessità di effettuare comunicazioni alla scadenza. Si tratta di facilitazioni analoghe a quelle riferite al rapporto di lavoro a tempo determinato diretto ma la somministrazione offre ulteriori spunti di flessibilità.

Limiti quantitativi:

1. il lavoro a tempo determinato è soggetto alla regola generale del 20% del personale a tempo indeterminato, con facoltà per i contratti collettivi di prevedere un limite diverso;

2. la somministrazione a termine è soggetta alla regola stabilita dagli accordi collettivi applicati dall’utilizzatore (se previsti, altrimenti non c’è limite quantitativo).

Proroghe e diritto di precedenza: le proroghe possono essere sei per ciascun contratto, a differenza di quanto accade per i rapporti a termine (massimo 5, come tetto complessivo, anche se i contratti sono diversi). Inoltre, per i lavoratori assunti mediante contratto di somministrazione non esiste il diritto di precedenza, al contrario di quanto è previsto per quelli assunti a tempo determinato.

L’altra declinazione con cui si può ricorrere alla somministrazione è quella a tempo indeterminato. Su questa materia è intervenuto il recente schema attuativo del Jobs Act riguardante il Codice dei contratti: se ne sarà confermata l’impostazione anche in fase di definitiva emanazione (il decreto è ora all’esame delle Commissioni parlamentari), si profila il superamento della regola che ne consente l’utilizzo solo in alcuni settori, con l’introduzione, però, di un limite quantitativo.

Già adesso, comunque, chi ricorre a questa forma contrattuale può avvalersi dei lavoratori somministrati fino a quando ne ha effettivamente esigenza; quando questa viene meno, il rapporto si può interrompere e il compito di gestire la ricollocazione professionale o l’eventuale interruzione del rapporto di lavoro viene gestito dall’agenzia per il lavoro.

La somministrazione è uno strumento a cui può ricorrere un datore di lavoro nell’ambito dell’organizzazione delle risorse umane della propria attività.

Il decreto Poletti del 2014 ha restituito un ruolo primario a questo istituto, attraverso la semplificazione del contratto più utilizzato, ossia la somministrazione a termine.

Peraltro, per il 2015, sono applicabili anche alle agenzie per il lavoro le agevolazioni contributive sulle assunzioni previste dalla legge di stabilità, con conseguenti vantaggi in termini di costo per l’utilizzatore.

Entriamo nel dettaglio. Alla somministrazione a termine si può ricorrere senza obbligo di indicare ragioni giustificatrici, per un tetto massimo di 36 mesi e senza necessità di effettuare comunicazioni alla scadenza. Si tratta di facilitazioni analoghe a quelle riferite al rapporto di lavoro a tempo determinato diretto ma la somministrazione offre ulteriori spunti di flessibilità.

Limiti quantitativi:

1. il lavoro a tempo determinato è soggetto alla regola generale del 20% del personale a tempo indeterminato, con facoltà per i contratti collettivi di prevedere un limite diverso;

2. la somministrazione a termine è soggetta alla regola stabilita dagli accordi collettivi applicati dall’utilizzatore (se previsti, altrimenti non c’è limite quantitativo).

Proroghe e diritto di precedenza: le proroghe possono essere sei per ciascun contratto, a differenza di quanto accade per i rapporti a termine (massimo 5, come tetto complessivo, anche se i contratti sono diversi). Inoltre, per i lavoratori assunti mediante contratto di somministrazione non esiste il diritto di precedenza, al contrario di quanto è previsto per quelli assunti a tempo determinato.

L’altra declinazione con cui si può ricorrere alla somministrazione è quella a tempo indeterminato. Su questa materia è intervenuto il recente schema attuativo del Jobs Act riguardante il Codice dei contratti: se ne sarà confermata l’impostazione anche in fase di definitiva emanazione (il decreto è ora all’esame delle Commissioni parlamentari), si profila il superamento della regola che ne consente l’utilizzo solo in alcuni settori, con l’introduzione, però, di un limite quantitativo.

Già adesso, comunque, chi ricorre a questa forma contrattuale può avvalersi dei lavoratori somministrati fino a quando ne ha effettivamente esigenza; quando questa viene meno, il rapporto si può interrompere e il compito di gestire la ricollocazione professionale o l’eventuale interruzione del rapporto di lavoro viene gestito dall’agenzia per il lavoro.

La somministrazione è uno strumento a cui può ricorrere un datore di lavoro nell’ambito dell’organizzazione delle risorse umane della propria attività.

Il decreto Poletti del 2014 ha restituito un ruolo primario a questo istituto, attraverso la semplificazione del contratto più utilizzato, ossia la somministrazione a termine.

Peraltro, per il 2015, sono applicabili anche alle agenzie per il lavoro le agevolazioni contributive sulle assunzioni previste dalla legge di stabilità, con conseguenti vantaggi in termini di costo per l’utilizzatore.

Entriamo nel dettaglio. Alla somministrazione a termine si può ricorrere senza obbligo di indicare ragioni giustificatrici, per un tetto massimo di 36 mesi e senza necessità di effettuare comunicazioni alla scadenza. Si tratta di facilitazioni analoghe a quelle riferite al rapporto di lavoro a tempo determinato diretto ma la somministrazione offre ulteriori spunti di flessibilità.

Limiti quantitativi:

1. il lavoro a tempo determinato è soggetto alla regola generale del 20% del personale a tempo indeterminato, con facoltà per i contratti collettivi di prevedere un limite diverso;

2. la somministrazione a termine è soggetta alla regola stabilita dagli accordi collettivi applicati dall’utilizzatore (se previsti, altrimenti non c’è limite quantitativo).

Proroghe e diritto di precedenza: le proroghe possono essere sei per ciascun contratto, a differenza di quanto accade per i rapporti a termine (massimo 5, come tetto complessivo, anche se i contratti sono diversi). Inoltre, per i lavoratori assunti mediante contratto di somministrazione non esiste il diritto di precedenza, al contrario di quanto è previsto per quelli assunti a tempo determinato.

L’altra declinazione con cui si può ricorrere alla somministrazione è quella a tempo indeterminato. Su questa materia è intervenuto il recente schema attuativo del Jobs Act riguardante il Codice dei contratti: se ne sarà confermata l’impostazione anche in fase di definitiva emanazione (il decreto è ora all’esame delle Commissioni parlamentari), si profila il superamento della regola che ne consente l’utilizzo solo in alcuni settori, con l’introduzione, però, di un limite quantitativo.

Già adesso, comunque, chi ricorre a questa forma contrattuale può avvalersi dei lavoratori somministrati fino a quando ne ha effettivamente esigenza; quando questa viene meno, il rapporto si può interrompere e il compito di gestire la ricollocazione professionale o l’eventuale interruzione del rapporto di lavoro viene gestito dall’agenzia per il lavoro.

La somministrazione è uno strumento a cui può ricorrere un datore di lavoro nell’ambito dell’organizzazione delle risorse umane della propria attività.

Il decreto Poletti del 2014 ha restituito un ruolo primario a questo istituto, attraverso la semplificazione del contratto più utilizzato, ossia la somministrazione a termine.

Peraltro, per il 2015, sono applicabili anche alle agenzie per il lavoro le agevolazioni contributive sulle assunzioni previste dalla legge di stabilità, con conseguenti vantaggi in termini di costo per l’utilizzatore.

Entriamo nel dettaglio. Alla somministrazione a termine si può ricorrere senza obbligo di indicare ragioni giustificatrici, per un tetto massimo di 36 mesi e senza necessità di effettuare comunicazioni alla scadenza. Si tratta di facilitazioni analoghe a quelle riferite al rapporto di lavoro a tempo determinato diretto ma la somministrazione offre ulteriori spunti di flessibilità.

Limiti quantitativi:

1. il lavoro a tempo determinato è soggetto alla regola generale del 20% del personale a tempo indeterminato, con facoltà per i contratti collettivi di prevedere un limite diverso;

2. la somministrazione a termine è soggetta alla regola stabilita dagli accordi collettivi applicati dall’utilizzatore (se previsti, altrimenti non c’è limite quantitativo).

Proroghe e diritto di precedenza: le proroghe possono essere sei per ciascun contratto, a differenza di quanto accade per i rapporti a termine (massimo 5, come tetto complessivo, anche se i contratti sono diversi). Inoltre, per i lavoratori assunti mediante contratto di somministrazione non esiste il diritto di precedenza, al contrario di quanto è previsto per quelli assunti a tempo determinato.

L’altra declinazione con cui si può ricorrere alla somministrazione è quella a tempo indeterminato. Su questa materia è intervenuto il recente schema attuativo del Jobs Act riguardante il Codice dei contratti: se ne sarà confermata l’impostazione anche in fase di definitiva emanazione (il decreto è ora all’esame delle Commissioni parlamentari), si profila il superamento della regola che ne consente l’utilizzo solo in alcuni settori, con l’introduzione, però, di un limite quantitativo.

Già adesso, comunque, chi ricorre a questa forma contrattuale può avvalersi dei lavoratori somministrati fino a quando ne ha effettivamente esigenza; quando questa viene meno, il rapporto si può interrompere e il compito di gestire la ricollocazione professionale o l’eventuale interruzione del rapporto di lavoro viene gestito dall’agenzia per il lavoro.

La somministrazione è uno strumento a cui può ricorrere un datore di lavoro nell’ambito dell’organizzazione delle risorse umane della propria attività.

Il decreto Poletti del 2014 ha restituito un ruolo primario a questo istituto, attraverso la semplificazione del contratto più utilizzato, ossia la somministrazione a termine.

Peraltro, per il 2015, sono applicabili anche alle agenzie per il lavoro le agevolazioni contributive sulle assunzioni previste dalla legge di stabilità, con conseguenti vantaggi in termini di costo per l’utilizzatore.

Entriamo nel dettaglio. Alla somministrazione a termine si può ricorrere senza obbligo di indicare ragioni giustificatrici, per un tetto massimo di 36 mesi e senza necessità di effettuare comunicazioni alla scadenza. Si tratta di facilitazioni analoghe a quelle riferite al rapporto di lavoro a tempo determinato diretto ma la somministrazione offre ulteriori spunti di flessibilità.

Limiti quantitativi:

1. il lavoro a tempo determinato è soggetto alla regola generale del 20% del personale a tempo indeterminato, con facoltà per i contratti collettivi di prevedere un limite diverso;

2. la somministrazione a termine è soggetta alla regola stabilita dagli accordi collettivi applicati dall’utilizzatore (se previsti, altrimenti non c’è limite quantitativo).

Proroghe e diritto di precedenza: le proroghe possono essere sei per ciascun contratto, a differenza di quanto accade per i rapporti a termine (massimo 5, come tetto complessivo, anche se i contratti sono diversi). Inoltre, per i lavoratori assunti mediante contratto di somministrazione non esiste il diritto di precedenza, al contrario di quanto è previsto per quelli assunti a tempo determinato.

L’altra declinazione con cui si può ricorrere alla somministrazione è quella a tempo indeterminato. Su questa materia è intervenuto il recente schema attuativo del Jobs Act riguardante il Codice dei contratti: se ne sarà confermata l’impostazione anche in fase di definitiva emanazione (il decreto è ora all’esame delle Commissioni parlamentari), si profila il superamento della regola che ne consente l’utilizzo solo in alcuni settori, con l’introduzione, però, di un limite quantitativo.

Già adesso, comunque, chi ricorre a questa forma contrattuale può avvalersi dei lavoratori somministrati fino a quando ne ha effettivamente esigenza; quando questa viene meno, il rapporto si può interrompere e il compito di gestire la ricollocazione professionale o l’eventuale interruzione del rapporto di lavoro viene gestito dall’agenzia per il lavoro.

La somministrazione è uno strumento a cui può ricorrere un datore di lavoro nell’ambito dell’organizzazione delle risorse umane della propria attività.

Il decreto Poletti del 2014 ha restituito un ruolo primario a questo istituto, attraverso la semplificazione del contratto più utilizzato, ossia la somministrazione a termine.

Peraltro, per il 2015, sono applicabili anche alle agenzie per il lavoro le agevolazioni contributive sulle assunzioni previste dalla legge di stabilità, con conseguenti vantaggi in termini di costo per l’utilizzatore.

Entriamo nel dettaglio. Alla somministrazione a termine si può ricorrere senza obbligo di indicare ragioni giustificatrici, per un tetto massimo di 36 mesi e senza necessità di effettuare comunicazioni alla scadenza. Si tratta di facilitazioni analoghe a quelle riferite al rapporto di lavoro a tempo determinato diretto ma la somministrazione offre ulteriori spunti di flessibilità.

Limiti quantitativi:

1. il lavoro a tempo determinato è soggetto alla regola generale del 20% del personale a tempo indeterminato, con facoltà per i contratti collettivi di prevedere un limite diverso;

2. la somministrazione a termine è soggetta alla regola stabilita dagli accordi collettivi applicati dall’utilizzatore (se previsti, altrimenti non c’è limite quantitativo).

Proroghe e diritto di precedenza: le proroghe possono essere sei per ciascun contratto, a differenza di quanto accade per i rapporti a termine (massimo 5, come tetto complessivo, anche se i contratti sono diversi). Inoltre, per i lavoratori assunti mediante contratto di somministrazione non esiste il diritto di precedenza, al contrario di quanto è previsto per quelli assunti a tempo determinato.

L’altra declinazione con cui si può ricorrere alla somministrazione è quella a tempo indeterminato. Su questa materia è intervenuto il recente schema attuativo del Jobs Act riguardante il Codice dei contratti: se ne sarà confermata l’impostazione anche in fase di definitiva emanazione (il decreto è ora all’esame delle Commissioni parlamentari), si profila il superamento della regola che ne consente l’utilizzo solo in alcuni settori, con l’introduzione, però, di un limite quantitativo.

Già adesso, comunque, chi ricorre a questa forma contrattuale può avvalersi dei lavoratori somministrati fino a quando ne ha effettivamente esigenza; quando questa viene meno, il rapporto si può interrompere e il compito di gestire la ricollocazione professionale o l’eventuale interruzione del rapporto di lavoro viene gestito dall’agenzia per il lavoro.

La somministrazione è uno strumento a cui può ricorrere un datore di lavoro nell’ambito dell’organizzazione delle risorse umane della propria attività.

Il decreto Poletti del 2014 ha restituito un ruolo primario a questo istituto, attraverso la semplificazione del contratto più utilizzato, ossia la somministrazione a termine.

Peraltro, per il 2015, sono applicabili anche alle agenzie per il lavoro le agevolazioni contributive sulle assunzioni previste dalla legge di stabilità, con conseguenti vantaggi in termini di costo per l’utilizzatore.

Entriamo nel dettaglio. Alla somministrazione a termine si può ricorrere senza obbligo di indicare ragioni giustificatrici, per un tetto massimo di 36 mesi e senza necessità di effettuare comunicazioni alla scadenza. Si tratta di facilitazioni analoghe a quelle riferite al rapporto di lavoro a tempo determinato diretto ma la somministrazione offre ulteriori spunti di flessibilità.

Limiti quantitativi:

1. il lavoro a tempo determinato è soggetto alla regola generale del 20% del personale a tempo indeterminato, con facoltà per i contratti collettivi di prevedere un limite diverso;

2. la somministrazione a termine è soggetta alla regola stabilita dagli accordi collettivi applicati dall’utilizzatore (se previsti, altrimenti non c’è limite quantitativo).

Proroghe e diritto di precedenza: le proroghe possono essere sei per ciascun contratto, a differenza di quanto accade per i rapporti a termine (massimo 5, come tetto complessivo, anche se i contratti sono diversi). Inoltre, per i lavoratori assunti mediante contratto di somministrazione non esiste il diritto di precedenza, al contrario di quanto è previsto per quelli assunti a tempo determinato.

L’altra declinazione con cui si può ricorrere alla somministrazione è quella a tempo indeterminato. Su questa materia è intervenuto il recente schema attuativo del Jobs Act riguardante il Codice dei contratti: se ne sarà confermata l’impostazione anche in fase di definitiva emanazione (il decreto è ora all’esame delle Commissioni parlamentari), si profila il superamento della regola che ne consente l’utilizzo solo in alcuni settori, con l’introduzione, però, di un limite quantitativo.

Già adesso, comunque, chi ricorre a questa forma contrattuale può avvalersi dei lavoratori somministrati fino a quando ne ha effettivamente esigenza; quando questa viene meno, il rapporto si può interrompere e il compito di gestire la ricollocazione professionale o l’eventuale interruzione del rapporto di lavoro viene gestito dall’agenzia per il lavoro.

La somministrazione è uno strumento a cui può ricorrere un datore di lavoro nell’ambito dell’organizzazione delle risorse umane della propria attività.

Il decreto Poletti del 2014 ha restituito un ruolo primario a questo istituto, attraverso la semplificazione del contratto più utilizzato, ossia la somministrazione a termine.

Peraltro, per il 2015, sono applicabili anche alle agenzie per il lavoro le agevolazioni contributive sulle assunzioni previste dalla legge di stabilità, con conseguenti vantaggi in termini di costo per l’utilizzatore.

Entriamo nel dettaglio. Alla somministrazione a termine si può ricorrere senza obbligo di indicare ragioni giustificatrici, per un tetto massimo di 36 mesi e senza necessità di effettuare comunicazioni alla scadenza. Si tratta di facilitazioni analoghe a quelle riferite al rapporto di lavoro a tempo determinato diretto ma la somministrazione offre ulteriori spunti di flessibilità.

Limiti quantitativi:

1. il lavoro a tempo determinato è soggetto alla regola generale del 20% del personale a tempo indeterminato, con facoltà per i contratti collettivi di prevedere un limite diverso;

2. la somministrazione a termine è soggetta alla regola stabilita dagli accordi collettivi applicati dall’utilizzatore (se previsti, altrimenti non c’è limite quantitativo).

Proroghe e diritto di precedenza: le proroghe possono essere sei per ciascun contratto, a differenza di quanto accade per i rapporti a termine (massimo 5, come tetto complessivo, anche se i contratti sono diversi). Inoltre, per i lavoratori assunti mediante contratto di somministrazione non esiste il diritto di precedenza, al contrario di quanto è previsto per quelli assunti a tempo determinato.

L’altra declinazione con cui si può ricorrere alla somministrazione è quella a tempo indeterminato. Su questa materia è intervenuto il recente schema attuativo del Jobs Act riguardante il Codice dei contratti: se ne sarà confermata l’impostazione anche in fase di definitiva emanazione (il decreto è ora all’esame delle Commissioni parlamentari), si profila il superamento della regola che ne consente l’utilizzo solo in alcuni settori, con l’introduzione, però, di un limite quantitativo.

Già adesso, comunque, chi ricorre a questa forma contrattuale può avvalersi dei lavoratori somministrati fino a quando ne ha effettivamente esigenza; quando questa viene meno, il rapporto si può interrompere e il compito di gestire la ricollocazione professionale o l’eventuale interruzione del rapporto di lavoro viene gestito dall’agenzia per il lavoro.

La somministrazione è uno strumento a cui può ricorrere un datore di lavoro nell’ambito dell’organizzazione delle risorse umane della propria attività.

Il decreto Poletti del 2014 ha restituito un ruolo primario a questo istituto, attraverso la semplificazione del contratto più utilizzato, ossia la somministrazione a termine.

Peraltro, per il 2015, sono applicabili anche alle agenzie per il lavoro le agevolazioni contributive sulle assunzioni previste dalla legge di stabilità, con conseguenti vantaggi in termini di costo per l’utilizzatore.

Entriamo nel dettaglio. Alla somministrazione a termine si può ricorrere senza obbligo di indicare ragioni giustificatrici, per un tetto massimo di 36 mesi e senza necessità di effettuare comunicazioni alla scadenza. Si tratta di facilitazioni analoghe a quelle riferite al rapporto di lavoro a tempo determinato diretto ma la somministrazione offre ulteriori spunti di flessibilità.

Limiti quantitativi:

1. il lavoro a tempo determinato è soggetto alla regola generale del 20% del personale a tempo indeterminato, con facoltà per i contratti collettivi di prevedere un limite diverso;

2. la somministrazione a termine è soggetta alla regola stabilita dagli accordi collettivi applicati dall’utilizzatore (se previsti, altrimenti non c’è limite quantitativo).

Proroghe e diritto di precedenza: le proroghe possono essere sei per ciascun contratto, a differenza di quanto accade per i rapporti a termine (massimo 5, come tetto complessivo, anche se i contratti sono diversi). Inoltre, per i lavoratori assunti mediante contratto di somministrazione non esiste il diritto di precedenza, al contrario di quanto è previsto per quelli assunti a tempo determinato.

L’altra declinazione con cui si può ricorrere alla somministrazione è quella a tempo indeterminato. Su questa materia è intervenuto il recente schema attuativo del Jobs Act riguardante il Codice dei contratti: se ne sarà confermata l’impostazione anche in fase di definitiva emanazione (il decreto è ora all’esame delle Commissioni parlamentari), si profila il superamento della regola che ne consente l’utilizzo solo in alcuni settori, con l’introduzione, però, di un limite quantitativo.

Già adesso, comunque, chi ricorre a questa forma contrattuale può avvalersi dei lavoratori somministrati fino a quando ne ha effettivamente esigenza; quando questa viene meno, il rapporto si può interrompere e il compito di gestire la ricollocazione professionale o l’eventuale interruzione del rapporto di lavoro viene gestito dall’agenzia per il lavoro.

La somministrazione è uno strumento a cui può ricorrere un datore di lavoro nell’ambito dell’organizzazione delle risorse umane della propria attività.

Il decreto Poletti del 2014 ha restituito un ruolo primario a questo istituto, attraverso la semplificazione del contratto più utilizzato, ossia la somministrazione a termine.

Peraltro, per il 2015, sono applicabili anche alle agenzie per il lavoro le agevolazioni contributive sulle assunzioni previste dalla legge di stabilità, con conseguenti vantaggi in termini di costo per l’utilizzatore.

Entriamo nel dettaglio. Alla somministrazione a termine si può ricorrere senza obbligo di indicare ragioni giustificatrici, per un tetto massimo di 36 mesi e senza necessità di effettuare comunicazioni alla scadenza. Si tratta di facilitazioni analoghe a quelle riferite al rapporto di lavoro a tempo determinato diretto ma la somministrazione offre ulteriori spunti di flessibilità.

Limiti quantitativi:

1. il lavoro a tempo determinato è soggetto alla regola generale del 20% del personale a tempo indeterminato, con facoltà per i contratti collettivi di prevedere un limite diverso;

2. la somministrazione a termine è soggetta alla regola stabilita dagli accordi collettivi applicati dall’utilizzatore (se previsti, altrimenti non c’è limite quantitativo).

Proroghe e diritto di precedenza: le proroghe possono essere sei per ciascun contratto, a differenza di quanto accade per i rapporti a termine (massimo 5, come tetto complessivo, anche se i contratti sono diversi). Inoltre, per i lavoratori assunti mediante contratto di somministrazione non esiste il diritto di precedenza, al contrario di quanto è previsto per quelli assunti a tempo determinato.

L’altra declinazione con cui si può ricorrere alla somministrazione è quella a tempo indeterminato. Su questa materia è intervenuto il recente schema attuativo del Jobs Act riguardante il Codice dei contratti: se ne sarà confermata l’impostazione anche in fase di definitiva emanazione (il decreto è ora all’esame delle Commissioni parlamentari), si profila il superamento della regola che ne consente l’utilizzo solo in alcuni settori, con l’introduzione, però, di un limite quantitativo.

Già adesso, comunque, chi ricorre a questa forma contrattuale può avvalersi dei lavoratori somministrati fino a quando ne ha effettivamente esigenza; quando questa viene meno, il rapporto si può interrompere e il compito di gestire la ricollocazione professionale o l’eventuale interruzione del rapporto di lavoro viene gestito dall’agenzia per il lavoro.

La somministrazione è uno strumento a cui può ricorrere un datore di lavoro nell’ambito dell’organizzazione delle risorse umane della propria attività.

Il decreto Poletti del 2014 ha restituito un ruolo primario a questo istituto, attraverso la semplificazione del contratto più utilizzato, ossia la somministrazione a termine.

Peraltro, per il 2015, sono applicabili anche alle agenzie per il lavoro le agevolazioni contributive sulle assunzioni previste dalla legge di stabilità, con conseguenti vantaggi in termini di costo per l’utilizzatore.

Entriamo nel dettaglio. Alla somministrazione a termine si può ricorrere senza obbligo di indicare ragioni giustificatrici, per un tetto massimo di 36 mesi e senza necessità di effettuare comunicazioni alla scadenza. Si tratta di facilitazioni analoghe a quelle riferite al rapporto di lavoro a tempo determinato diretto ma la somministrazione offre ulteriori spunti di flessibilità.

Limiti quantitativi:

1. il lavoro a tempo determinato è soggetto alla regola generale del 20% del personale a tempo indeterminato, con facoltà per i contratti collettivi di prevedere un limite diverso;

2. la somministrazione a termine è soggetta alla regola stabilita dagli accordi collettivi applicati dall’utilizzatore (se previsti, altrimenti non c’è limite quantitativo).

Proroghe e diritto di precedenza: le proroghe possono essere sei per ciascun contratto, a differenza di quanto accade per i rapporti a termine (massimo 5, come tetto complessivo, anche se i contratti sono diversi). Inoltre, per i lavoratori assunti mediante contratto di somministrazione non esiste il diritto di precedenza, al contrario di quanto è previsto per quelli assunti a tempo determinato.

L’altra declinazione con cui si può ricorrere alla somministrazione è quella a tempo indeterminato. Su questa materia è intervenuto il recente schema attuativo del Jobs Act riguardante il Codice dei contratti: se ne sarà confermata l’impostazione anche in fase di definitiva emanazione (il decreto è ora all’esame delle Commissioni parlamentari), si profila il superamento della regola che ne consente l’utilizzo solo in alcuni settori, con l’introduzione, però, di un limite quantitativo.

Già adesso, comunque, chi ricorre a questa forma contrattuale può avvalersi dei lavoratori somministrati fino a quando ne ha effettivamente esigenza; quando questa viene meno, il rapporto si può interrompere e il compito di gestire la ricollocazione professionale o l’eventuale interruzione del rapporto di lavoro viene gestito dall’agenzia per il lavoro.

La somministrazione è uno strumento a cui può ricorrere un datore di lavoro nell’ambito dell’organizzazione delle risorse umane della propria attività.

Il decreto Poletti del 2014 ha restituito un ruolo primario a questo istituto, attraverso la semplificazione del contratto più utilizzato, ossia la somministrazione a termine.

Peraltro, per il 2015, sono applicabili anche alle agenzie per il lavoro le agevolazioni contributive sulle assunzioni previste dalla legge di stabilità, con conseguenti vantaggi in termini di costo per l’utilizzatore.

Entriamo nel dettaglio. Alla somministrazione a termine si può ricorrere senza obbligo di indicare ragioni giustificatrici, per un tetto massimo di 36 mesi e senza necessità di effettuare comunicazioni alla scadenza. Si tratta di facilitazioni analoghe a quelle riferite al rapporto di lavoro a tempo determinato diretto ma la somministrazione offre ulteriori spunti di flessibilità.

Limiti quantitativi:

1. il lavoro a tempo determinato è soggetto alla regola generale del 20% del personale a tempo indeterminato, con facoltà per i contratti collettivi di prevedere un limite diverso;

2. la somministrazione a termine è soggetta alla regola stabilita dagli accordi collettivi applicati dall’utilizzatore (se previsti, altrimenti non c’è limite quantitativo).

Proroghe e diritto di precedenza: le proroghe possono essere sei per ciascun contratto, a differenza di quanto accade per i rapporti a termine (massimo 5, come tetto complessivo, anche se i contratti sono diversi). Inoltre, per i lavoratori assunti mediante contratto di somministrazione non esiste il diritto di precedenza, al contrario di quanto è previsto per quelli assunti a tempo determinato.

L’altra declinazione con cui si può ricorrere alla somministrazione è quella a tempo indeterminato. Su questa materia è intervenuto il recente schema attuativo del Jobs Act riguardante il Codice dei contratti: se ne sarà confermata l’impostazione anche in fase di definitiva emanazione (il decreto è ora all’esame delle Commissioni parlamentari), si profila il superamento della regola che ne consente l’utilizzo solo in alcuni settori, con l’introduzione, però, di un limite quantitativo.

Già adesso, comunque, chi ricorre a questa forma contrattuale può avvalersi dei lavoratori somministrati fino a quando ne ha effettivamente esigenza; quando questa viene meno, il rapporto si può interrompere e il compito di gestire la ricollocazione professionale o l’eventuale interruzione del rapporto di lavoro viene gestito dall’agenzia per il lavoro.

La somministrazione è uno strumento a cui può ricorrere un datore di lavoro nell’ambito dell’organizzazione delle risorse umane della propria attività.

Il decreto Poletti del 2014 ha restituito un ruolo primario a questo istituto, attraverso la semplificazione del contratto più utilizzato, ossia la somministrazione a termine.

Peraltro, per il 2015, sono applicabili anche alle agenzie per il lavoro le agevolazioni contributive sulle assunzioni previste dalla legge di stabilità, con conseguenti vantaggi in termini di costo per l’utilizzatore.

Entriamo nel dettaglio. Alla somministrazione a termine si può ricorrere senza obbligo di indicare ragioni giustificatrici, per un tetto massimo di 36 mesi e senza necessità di effettuare comunicazioni alla scadenza. Si tratta di facilitazioni analoghe a quelle riferite al rapporto di lavoro a tempo determinato diretto ma la somministrazione offre ulteriori spunti di flessibilità.

Limiti quantitativi:

1. il lavoro a tempo determinato è soggetto alla regola generale del 20% del personale a tempo indeterminato, con facoltà per i contratti collettivi di prevedere un limite diverso;

2. la somministrazione a termine è soggetta alla regola stabilita dagli accordi collettivi applicati dall’utilizzatore (se previsti, altrimenti non c’è limite quantitativo).

Proroghe e diritto di precedenza: le proroghe possono essere sei per ciascun contratto, a differenza di quanto accade per i rapporti a termine (massimo 5, come tetto complessivo, anche se i contratti sono diversi). Inoltre, per i lavoratori assunti mediante contratto di somministrazione non esiste il diritto di precedenza, al contrario di quanto è previsto per quelli assunti a tempo determinato.

L’altra declinazione con cui si può ricorrere alla somministrazione è quella a tempo indeterminato. Su questa materia è intervenuto il recente schema attuativo del Jobs Act riguardante il Codice dei contratti: se ne sarà confermata l’impostazione anche in fase di definitiva emanazione (il decreto è ora all’esame delle Commissioni parlamentari), si profila il superamento della regola che ne consente l’utilizzo solo in alcuni settori, con l’introduzione, però, di un limite quantitativo.

Già adesso, comunque, chi ricorre a questa forma contrattuale può avvalersi dei lavoratori somministrati fino a quando ne ha effettivamente esigenza; quando questa viene meno, il rapporto si può interrompere e il compito di gestire la ricollocazione professionale o l’eventuale interruzione del rapporto di lavoro viene gestito dall’agenzia per il lavoro.

La somministrazione è uno strumento a cui può ricorrere un datore di lavoro nell’ambito dell’organizzazione delle risorse umane della propria attività.

Il decreto Poletti del 2014 ha restituito un ruolo primario a questo istituto, attraverso la semplificazione del contratto più utilizzato, ossia la somministrazione a termine.

Peraltro, per il 2015, sono applicabili anche alle agenzie per il lavoro le agevolazioni contributive sulle assunzioni previste dalla legge di stabilità, con conseguenti vantaggi in termini di costo per l’utilizzatore.

Entriamo nel dettaglio. Alla somministrazione a termine si può ricorrere senza obbligo di indicare ragioni giustificatrici, per un tetto massimo di 36 mesi e senza necessità di effettuare comunicazioni alla scadenza. Si tratta di facilitazioni analoghe a quelle riferite al rapporto di lavoro a tempo determinato diretto ma la somministrazione offre ulteriori spunti di flessibilità.

Limiti quantitativi:

1. il lavoro a tempo determinato è soggetto alla regola generale del 20% del personale a tempo indeterminato, con facoltà per i contratti collettivi di prevedere un limite diverso;

2. la somministrazione a termine è soggetta alla regola stabilita dagli accordi collettivi applicati dall’utilizzatore (se previsti, altrimenti non c’è limite quantitativo).

Proroghe e diritto di precedenza: le proroghe possono essere sei per ciascun contratto, a differenza di quanto accade per i rapporti a termine (massimo 5, come tetto complessivo, anche se i contratti sono diversi). Inoltre, per i lavoratori assunti mediante contratto di somministrazione non esiste il diritto di precedenza, al contrario di quanto è previsto per quelli assunti a tempo determinato.

L’altra declinazione con cui si può ricorrere alla somministrazione è quella a tempo indeterminato. Su questa materia è intervenuto il recente schema attuativo del Jobs Act riguardante il Codice dei contratti: se ne sarà confermata l’impostazione anche in fase di definitiva emanazione (il decreto è ora all’esame delle Commissioni parlamentari), si profila il superamento della regola che ne consente l’utilizzo solo in alcuni settori, con l’introduzione, però, di un limite quantitativo.

Già adesso, comunque, chi ricorre a questa forma contrattuale può avvalersi dei lavoratori somministrati fino a quando ne ha effettivamente esigenza; quando questa viene meno, il rapporto si può interrompere e il compito di gestire la ricollocazione professionale o l’eventuale interruzione del rapporto di lavoro viene gestito dall’agenzia per il lavoro.

La somministrazione è uno strumento a cui può ricorrere un datore di lavoro nell’ambito dell’organizzazione delle risorse umane della propria attività.

Il decreto Poletti del 2014 ha restituito un ruolo primario a questo istituto, attraverso la semplificazione del contratto più utilizzato, ossia la somministrazione a termine.

Peraltro, per il 2015, sono applicabili anche alle agenzie per il lavoro le agevolazioni contributive sulle assunzioni previste dalla legge di stabilità, con conseguenti vantaggi in termini di costo per l’utilizzatore.

Entriamo nel dettaglio. Alla somministrazione a termine si può ricorrere senza obbligo di indicare ragioni giustificatrici, per un tetto massimo di 36 mesi e senza necessità di effettuare comunicazioni alla scadenza. Si tratta di facilitazioni analoghe a quelle riferite al rapporto di lavoro a tempo determinato diretto ma la somministrazione offre ulteriori spunti di flessibilità.

Limiti quantitativi:

1. il lavoro a tempo determinato è soggetto alla regola generale del 20% del personale a tempo indeterminato, con facoltà per i contratti collettivi di prevedere un limite diverso;

2. la somministrazione a termine è soggetta alla regola stabilita dagli accordi collettivi applicati dall’utilizzatore (se previsti, altrimenti non c’è limite quantitativo).

Proroghe e diritto di precedenza: le proroghe possono essere sei per ciascun contratto, a differenza di quanto accade per i rapporti a termine (massimo 5, come tetto complessivo, anche se i contratti sono diversi). Inoltre, per i lavoratori assunti mediante contratto di somministrazione non esiste il diritto di precedenza, al contrario di quanto è previsto per quelli assunti a tempo determinato.

L’altra declinazione con cui si può ricorrere alla somministrazione è quella a tempo indeterminato. Su questa materia è intervenuto il recente schema attuativo del Jobs Act riguardante il Codice dei contratti: se ne sarà confermata l’impostazione anche in fase di definitiva emanazione (il decreto è ora all’esame delle Commissioni parlamentari), si profila il superamento della regola che ne consente l’utilizzo solo in alcuni settori, con l’introduzione, però, di un limite quantitativo.

Già adesso, comunque, chi ricorre a questa forma contrattuale può avvalersi dei lavoratori somministrati fino a quando ne ha effettivamente esigenza; quando questa viene meno, il rapporto si può interrompere e il compito di gestire la ricollocazione professionale o l’eventuale interruzione del rapporto di lavoro viene gestito dall’agenzia per il lavoro.

La somministrazione è uno strumento a cui può ricorrere un datore di lavoro nell’ambito dell’organizzazione delle risorse umane della propria attività.

Il decreto Poletti del 2014 ha restituito un ruolo primario a questo istituto, attraverso la semplificazione del contratto più utilizzato, ossia la somministrazione a termine.

Peraltro, per il 2015, sono applicabili anche alle agenzie per il lavoro le agevolazioni contributive sulle assunzioni previste dalla legge di stabilità, con conseguenti vantaggi in termini di costo per l’utilizzatore.

Entriamo nel dettaglio. Alla somministrazione a termine si può ricorrere senza obbligo di indicare ragioni giustificatrici, per un tetto massimo di 36 mesi e senza necessità di effettuare comunicazioni alla scadenza. Si tratta di facilitazioni analoghe a quelle riferite al rapporto di lavoro a tempo determinato diretto ma la somministrazione offre ulteriori spunti di flessibilità.

Limiti quantitativi:

1. il lavoro a tempo determinato è soggetto alla regola generale del 20% del personale a tempo indeterminato, con facoltà per i contratti collettivi di prevedere un limite diverso;

2. la somministrazione a termine è soggetta alla regola stabilita dagli accordi collettivi applicati dall’utilizzatore (se previsti, altrimenti non c’è limite quantitativo).

Proroghe e diritto di precedenza: le proroghe possono essere sei per ciascun contratto, a differenza di quanto accade per i rapporti a termine (massimo 5, come tetto complessivo, anche se i contratti sono diversi). Inoltre, per i lavoratori assunti mediante contratto di somministrazione non esiste il diritto di precedenza, al contrario di quanto è previsto per quelli assunti a tempo determinato.

L’altra declinazione con cui si può ricorrere alla somministrazione è quella a tempo indeterminato. Su questa materia è intervenuto il recente schema attuativo del Jobs Act riguardante il Codice dei contratti: se ne sarà confermata l’impostazione anche in fase di definitiva emanazione (il decreto è ora all’esame delle Commissioni parlamentari), si profila il superamento della regola che ne consente l’utilizzo solo in alcuni settori, con l’introduzione, però, di un limite quantitativo.

Già adesso, comunque, chi ricorre a questa forma contrattuale può avvalersi dei lavoratori somministrati fino a quando ne ha effettivamente esigenza; quando questa viene meno, il rapporto si può interrompere e il compito di gestire la ricollocazione professionale o l’eventuale interruzione del rapporto di lavoro viene gestito dall’agenzia per il lavoro.

La somministrazione è uno strumento a cui può ricorrere un datore di lavoro nell’ambito dell’organizzazione delle risorse umane della propria attività.

Il decreto Poletti del 2014 ha restituito un ruolo primario a questo istituto, attraverso la semplificazione del contratto più utilizzato, ossia la somministrazione a termine.

Peraltro, per il 2015, sono applicabili anche alle agenzie per il lavoro le agevolazioni contributive sulle assunzioni previste dalla legge di stabilità, con conseguenti vantaggi in termini di costo per l’utilizzatore.

Entriamo nel dettaglio. Alla somministrazione a termine si può ricorrere senza obbligo di indicare ragioni giustificatrici, per un tetto massimo di 36 mesi e senza necessità di effettuare comunicazioni alla scadenza. Si tratta di facilitazioni analoghe a quelle riferite al rapporto di lavoro a tempo determinato diretto ma la somministrazione offre ulteriori spunti di flessibilità.

Limiti quantitativi:

1. il lavoro a tempo determinato è soggetto alla regola generale del 20% del personale a tempo indeterminato, con facoltà per i contratti collettivi di prevedere un limite diverso;

2. la somministrazione a termine è soggetta alla regola stabilita dagli accordi collettivi applicati dall’utilizzatore (se previsti, altrimenti non c’è limite quantitativo).

Proroghe e diritto di precedenza: le proroghe possono essere sei per ciascun contratto, a differenza di quanto accade per i rapporti a termine (massimo 5, come tetto complessivo, anche se i contratti sono diversi). Inoltre, per i lavoratori assunti mediante contratto di somministrazione non esiste il diritto di precedenza, al contrario di quanto è previsto per quelli assunti a tempo determinato.

L’altra declinazione con cui si può ricorrere alla somministrazione è quella a tempo indeterminato. Su questa materia è intervenuto il recente schema attuativo del Jobs Act riguardante il Codice dei contratti: se ne sarà confermata l’impostazione anche in fase di definitiva emanazione (il decreto è ora all’esame delle Commissioni parlamentari), si profila il superamento della regola che ne consente l’utilizzo solo in alcuni settori, con l’introduzione, però, di un limite quantitativo.

Già adesso, comunque, chi ricorre a questa forma contrattuale può avvalersi dei lavoratori somministrati fino a quando ne ha effettivamente esigenza; quando questa viene meno, il rapporto si può interrompere e il compito di gestire la ricollocazione professionale o l’eventuale interruzione del rapporto di lavoro viene gestito dall’agenzia per il lavoro.