Sicurezza: la delega di funzioni – criteri applicativi
Limiti e requisiti per la validità della delega funzioni nella Sicurezza
Chiariti questi aspetti preliminari passando ai quesiti sottoposti alla Commissione ministeriale occorre rilevare, in primo luogo, che l’Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere in merito alla delega di funzioni in ordine alla sussistenza dell’obbligo “di accettazione della delega da parte del soggetto delegato individuato dal Datore di lavoro e se il soggetto delega o può rifiutare tale delega”.
Si tratta, invero, di una questione molto delicata sulla quale nella risposta all’interpello del 2 novembre 2015, n. 7 la Commissione ha ricostruito brevemente i tratti essenziali che caratterizzano tale istituto; com’è noto la delega consiste in un atto mediante il quale si realizza l’espressa attribuzione di compiti e di attribuzioni gravanti sul soggetto a cui spettano per legge (solitamente il datore di lavoro) a un altro soggetto specificamente individuato.
Il risultato al quale si vuole pervenire è quello della rilevanza esterna della delega, ossia la sua idoneità a provocare l’effetto traslativo sul soggetto delegato anche delle responsabilità penali eventualmente connesse all’esercizio delle funzioni delegate; legittimata dall’art. 1, c. 4-ter D.Lgs. n. 626/1994, per lungo tempo ha vissuto sulla base dei consolidati orientamenti giurisprudenziali in tema di requisiti di efficacia.
Nel D.Lgs. n. 81/2008, il legislatore ha fatto propri tali insegnamenti, codificando all’art. 16 diversi principi che definiscono un sistema articolato di requisiti che deve possedere tassativamente l’atto di delega e il soggetto al quale s’intende conferirla – si veda l’elenco sotto riportato.
Limiti e condizioni della delega di funzioni:
- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto
La Commissione nel ricordare che nel nostro ordinamento giuridico la delega di funzioni da parte del datore di lavoro non è ammessa per quanto riguarda la valutazione dei rischi, la redazione del relativo documento (DVR) e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 17, D.Lgs. n. 81/2008), molto opportunamente ha richiamato i contenuti di tali principi sottolineando che ai fini della validità della delega devono essere soddisfatti tutti i requisiti previsti dal legislatore.
L‘assenza, pertanto, anche di uno solo degli stessi rende improduttiva fin dall’origine la delega di funzioni; tali principi si applicano anche alla delega di secondo livello o subdelega (art. 16, c. 3-bis).