Sicurezza – Il lavoratore va informato del pericolo specifico
In materia di sicurezza sul lavoro l’individuazione del rischio in base a una instaurata prassi operativa non è ritenuta adeguata se l’informazione che ne consegue non è accompagnata dalla conoscenza del rischio specifico che ne potrà derivare in caso di non corretta osservanza delle procedure corrette. A tale conclusione giunge la Corte di cassazione (quarta sezione) con la sentenza 24452/2015.
La Cassazione ha confermato sostanzialmente le sentenze di primo e secondo grado che avevano riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro a seguito del grave infortunio subito da un dipendente mentre operava su un fusto vuoto. L’operazione veniva svolta di frequente e consisteva nel recupero di fusti che, malgrado fossero vuoti, potevano contenere vapori esplosivi. Da qui l’obbligo di procedere a una puntuale valutazione dei rischi per evidenziare non soltanto le corrette procedure da seguire, ma anche i rischi che ne possano derivare.
Il lavoratore si accingeva alla rimozione del coperchio applicando al contenitore un elettrodo per praticare dei fori al fine di rendere possibile il suo aggancio alla gru per la sua movimentazione. L’utensile utilizzato causava una scintilla che innescava l’esplosione dei vapori e la proiezione del coperchio che lo colpiva al viso causandogli gravi lesioni.
Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che il lavoratore era pratico dell’operazione che, come da prassi, avrebbe dovuto essere preceduta dalla inertizzazione del fusto mediante lo sciacquo. Operazione, questa, che il lavoratore dimenticò di effettuare. Proprio sul punto è stato evidenziato che se il lavoratore fosse stato informato del motivo della inertizzazione dei fusti e del rischio di esplosione in caso di omissione di tale operazione, avrebbe con ben maggiore attenzione e cautela proceduto al lavaggio, evitando l’infortunio.
La Corte conclude che il lavoratore era al corrente della prassi ma del tutto ignaro dei rischi connessi al permanere di vapori di solvente e del pericolo di incendio e di esplosione a contatto con una fonte di innesco. Ciò, a parere dei giudici, spiega la scarsa attenzione posta all’inertizzazione del contenitore. Inoltre la prassi instaurata era sommaria, in quanto non prevedeva il lavaggio dei bidoni in ogni caso, anche prima che fossero lasciati sparsi e incontrollati nello stabilimento.
È stato infine espresso il principio secondo cui la valutazione dei rischi e il relativo documento, pur se costituiscono efficaci strumenti al servizio per la sicurezza consentendo la messa a fuoco delle situazioni pericolose e, quindi, l’adozione delle adeguate misure di sicurezza, non limitano per nulla la responsabilità dei datori di lavoro che non possono far venir meno gli ulteriori obblighi, consistenti, come in questo caso, nella spiegazione dei rischi e nell’adozione di procedure adeguate.