Responsabilità solidale negli appalti: un accordo modifica la solidarietà
Le norme sulla responsabilità solidale negli appalti, appena abrogate dal decreto legge 25/2017, potrebbero rinascere per via contrattuale, mediante la sottoscrizione di un accordo aziendale “di prossimità”, in base all’articolo 8 della legge 148/2011 .
In tema di appalti, il Dl 25 ha abrogato la norma che sanciva il diritto del committente a invocare il cosiddetto beneficio della preventiva escussione a fronte del fatto che committente e appaltatore hanno una responsabilità solidale verso i lavoratori e gli enti previdenziali, per tutti i crediti da lavoro nati in relazione all’esecuzione dell’appalto.
Il beneficio della preventiva escussione fu introdotto nel 2012 per assicurare un’applicazione corretta di questo principio, in modo da garantire che fosse chiamato a rispondere dei debiti solo chi li aveva generati (l’appaltatore) e, solo in caso di esito negativo dell’azione verso tale soggetto, fosse consentito agire verso il committente.
Un’altra norma finalizzata a garantire un’applicazione corretta del regime di responsabilità solidale era quella che consentiva agli accordi collettivi di modificare tale regime.
Il Dl 25/2017 ha cancellato tali disposizioni, facendo quindi scomparire sia il beneficio della preventiva escussione, sia la facoltà per gli accordi collettivi di regolare diversamente la questione.
Tuttavia questa abrogazione non chiude definitivamente la vicenda, in quanto il legislatore non ha abrogato l’articolo 8 della legge 148/2011. Tale norma ha riconosciuto agli accordi di secondo livello il potere di derogare alle norme di legge e di contratto collettivo, qualora le intese siano stipulate su alcune tematiche, tra cui il regime della solidarietà negli appalti, e perseguano specifiche finalità.
La deroga alla legge si può concretizzare in tutte le forme individuate dalle parti stipulanti, che dovranno rispettare – come limiti inderogabili – solo i principi costituzionali e quelli derivanti dall’ordinamento comunitario. Con l’accordo di prossimità si potrebbe, quindi, reintrodurre la preventiva escussione, così come si potrebbero limitare i casi e le modalità di applicazione della responsabilità solidale.
Questa facoltà non sarebbe, tuttavia, illimitata: il potere di deroga che la legge riconosce agli accordi di prossimità, infatti, è subordinato al perseguimento, da parte di tali intese, di specifiche finalità.
Gli accordi devono, in particolare, essere finalizzati alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività.
Un ultimo, ma non meno importante, requisito è quello della rappresentatività delle parti stipulanti: le intese, infatti, devono essere sottoposte a referendum confermativo, se viene formulata richiesta da parte di almeno una delle organizzazioni sindacali o da almeno il 30% dei lavoratori presenti in azienda e in tal caso devono essere approvati dalla maggioranza dei votanti.
Qualcuno potrebbe chiedersi se la sopravvivenza dell’articolo 8, nella parte dedicata agli appalti, possa comportare lo spostamento su tale norma del referendum abrogativo. Sembra da escludere questa conseguenza, in quanto il quesito referendario ha ad oggetto la disciplina generale, oggi abrogata, degli appalti, mentre tralascia la normativa sugli accordi di prossimità che si applica a casi e situazioni speciali.