Responsabilità del medico competente: protocolli sanitari e linee guida
La Cassazione ha condannato un medico competente per non aver attuato un protocollo sanitario in funzione dei rischi specifici (MMC e rumore): gli accertamenti sanitari “minimi” e gli indirizzi scientifici più avanzati.
Una sentenza della Cassazione Penale depositata a metà febbraio ( Cassazione Penale, Sez.III, 14 febbraio 2017 n. 6885) ha condannato un medico competente per non aver attuato un protocollo sanitario definito in funzione dei rischi specifici con riferimento a due lavoratori edili e, nel far questo, si è pronunciata sui temi relativi agli “accertamenti minimi” richiesti al medico competente in relazione poi all’emissione dei giudizi di idoneità, alla verifica della funzionalità degli “organi bersaglio”, all’autonomia del medico competente, alle linee guida e in generale al livello di adempimento richiesto a questo soggetto sulla base delle prescrizioni legislative e dell’arte medica.
In particolare, la Cassazione conferma la decisione del Tribunale che aveva condannato l’imputato alla sanzione penale di “euro 800,00 di ammenda, per il reato di cui all’articolo 25, comma 1, lettera b), D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81” –reato accertato nel gennaio 2012 – “per aver sottoposto in data 10 maggio 2011 a visita periodica i sig. L.S. e D.M., non attuando un protocollo sanitario definito in funzione dei rischi specifici, considerato che, dall’esame delle cartelle sanitariee di rischio dei suddetti lavoratori, si evinceva che gli stessi risultavano esposti a rischio MMC (movimentazione manuale dei carichi) e rumore.”
La sentenza – nel rigettare il ricorso in quanto infondato – precisa che “il Tribunale, a seguito di una complessa istruttoria dibattimentale, è pervenuto, avuto riguardo alla documentazione acquisita e ai chiarimenti offerti dai funzionari del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, ad affermare la responsabilità penale dell’Imputato sulla base del fatto che non era stato attuato nei confronti di due lavoratori il protocollo sanitario correlato ai rischi specifici, cui gli stessi lavoratori risultavano esposti, ed in particolare, MMC (Movimenti Manuali da carico) e rumore, trattandosi di operai edili, circostanze emerse dall’esame delle cartelle cliniche ed all’esito della visita ispettiva effettuata il …..”
E sottolinea che “i rischi, cui i lavoratori erano esposti, risultavano indicati nelle rispettive cartelle, senza che fossero stati disposti gli accertamenti complementari atti a valutare la funzionalità dei cosiddetti organi bersaglio ossia degli organi particolarmente esposti a rischio per effetto delle mansioni lavorative esercitate.”
E prosegue la Corte: “ciò nondimeno, come emerso dal testimoniale, il ricorrente emise il giudizio di idoneità sia in esito alla visita preventiva che in esito alla successiva visita di controllo, senza prima acquisire ed esaminare il referto audiometrico, particolarmente importante per via delle mansioni esercitate dai lavoratori, esposti al rumore, e ciò a dimostrazione di un modus procedendi superficiale e poco rispettoso dei protocolli sanitari.”
Secondo la Cassazione, “sulla base di tali acquisizioni, le doglianze sollevate dal ricorrente non sono fondate perché i reati commessi dal medico competente in violazione degli obblighi posti a suo carico sono reati di pericolo astratto per la cui configurabilità non è necessario che dalla violazione dell’obbligo derivi un danno alla salute o alla incolumità del lavoratore, anzi la funzione stessa del sanitario è preordinata ad evitare tali evenienze perché il legislatore, richiedendo che la figura del medico competente sia individuata sulla base di specifici parametri e nel richiedere contestualmente anche una comprovata esperienza professionale del medico designato (art. 55), ha inteso evidentemente individuare la figura di un medico di qualificata professionalità, in grado di diventare il collaboratore del datore di lavoro e del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale (Sez. 3, n. 26539 del 21/05/2008, in motiv.).”