Reati ambientali: inasprite le pene ed inseriti 5 nuovi reati
E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2015, n. 122 la Legge 22 maggio 2015, n. 68 in materia di riforma dei reati ambientali con l’obiettivo di garantire un netto salto di qualità nella protezione della salute e dei beni naturali.
Ecco le principali novità:
Il provvedimento introduce nel codice penale un nuovo titolo dedicato ai “Delitti contro l’ambiente”, all’interno del quale sono previste le nuove fattispecie di:
- inquinamento ambientale;
- disastro ambientale;
- traffico ed abbandono di materiale radioattivo;
- impedimento di controllo;
- omessa bonifica
1. Inquinamento ambientale
Il nuovo articolo del codice penale punisce l’inquinamento ambientale con la reclusione da 2 a 6 anni e con una multa che può andare da 10 mila a 100 mila euro. L’inquinamento ambientale punisce chi provoca «una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna».
Sono previste anche delle aggravanti con un aumento delle pene nel caso il reato di inquinamento abbia provocato delle lesioni o la morte di una o più persone. Le pene vengono aumentate in modo progressivo a seconda che ci sia stata lesione semplice, lesione grave, gravissima o morte. Se gli eventi lesivi derivati dal reato sono plurimi e a carico di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata fino al triplo: il limite massimo per la detenzione è 20 anni.
2. Disastro ambientale
Vengono considerati disastri ambientali: «l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema, l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo». In questi casi le pene vanno da 5 a 15 anni ed è prevista un’aggravante: quando il disastro ambientale viene commesso in un’area protetta o sottoposta a vincolo o causa danno a specie animali o vegetali protette.
3. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
Commette questo reato «chiunque, abusivamente, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente». La legge, in questi casi, prevede pene da 2 a 6 anni di carcere e una multa da 10 mila a 50 mila euro.
4. Impedimento del controllo
«Chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti» sarà punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
5. Omessa bonifica
Il reato di omessa bonifica (articolo 452-terdecies), che punisce, con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro chiunque, essendovi obbligato, non provvede alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi.
Delitti colposi
Nel caso in cui i reati di inquinamento e di disastro ambientale vengano commessi per colpa e non per dolo, cioè non intenzionalmente, le pene saranno ridotte fino ad un massimo di due terzi.
Associazioni contro l’ambiente
La legge prevede specifiche aggravanti nel caso i reati vengano commessi in forma associativa.
Significativo infine l’intervento in tema di ravvedimento operoso. Quest’ultimo, originariamente previsto come causa di non punibilità, ad oggi opera come circostanza di attenuazione della pena – dalla metà a due terzi, ovvero da un terzo alla metà – in favore di chi, rispettivamente, prima della dichiarazione di apertura di apertura del dibattimento di primo grado, eviti che l’attività illecita sia portata a conseguenze ulteriori, provveda alla messa in sicurezza, alla bonifica o al ripristino dello stato dei luoghi; ovvero collabori concretamente con l’Autorità di Polizia o Giudiziaria alla ricostruzione dei fatti e all’individuazione dei colpevoli.