Rating di legalità – Modello 231 ed accesso al credito
Il 14 novembre 2012 è stato approvato il Regolamento dell’Autorità Garante dellaConcorrenza e del Mercato che detta i criteri di attribuzione del “Rating di legalità” vi è una ragione in più per dotarsi del Modello di Organizzazione e Gestione che possegga i requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01 e dall’art. 30 del D.Lgs. 81/08, ed è una ragione che incide direttamente sugli interessi economici di società ed enti e, nell’attuale periodo di crisi economico finanziaria, sulla loro sopravvivenza stessa.
Con il D.L. 1/2012, come convertito con Legge 27/2012 e successivamente modificato, all’art. 5 ter, il legislatore ha attribuito all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il compito di elaborare ed attribuire un “rating di legalità” per le imprese con un fatturato minimo di due milioni di euro, secondo criteri demandati ad apposito Regolamento dell’Autorità stessa.
Per norma, di tale “Rating di legalità si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario”.
L’importanza di tale Rating per l’accesso al credito bancario viene sottolineata dal medesimo art. 5 ter, laddove prevede che “gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d’Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta“.
Quale requisito per l’attribuzione del Rating, è prevista l’assenza di condanne e di applicazione di misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01.
In base all-art. 3 del suddetto Regolamento, l’impresa vedrà incrementato il punteggio del “Rating di legalità” qualora abbia adottato “un modello organizzativo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231”.
I criteri in base ai quali valutare i punteggi di Rating conseguiti sono stati fissati con successivo Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20/02/2014 n.57.
In questo primo anno di applicazione della suddetta normativa l’effetto è stato dirompente, registrandosi un maggiore dinamismo economico in quelle realtà aziendali che, già dotate del modello organizzativo ovvero adottatolo in prospettiva di finanziamento, hanno ottenuto accesso al finanziamenti pubblici ovvero al credito bancario sulla base dell’ottima valutazione del punteggio di Rating conseguito.
Rispondere alla crisi economico/finanziaria attuale, con un “dinamismo certificativo” lungimirante ha pertanto premiato quelle realtà imprenditoriali più attente e sensibili alle nuove esigenze di garanzia normativa dettate dalla mutata realtà economica del momento.
Sul punto, risulta particolarmente rilevante il fatto che l’esclusione del rating di legalità non dipende solo da un’eventuale sentenza di condanna ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ma anche dall’eventuale applicazione di una misura cautelare, quindi di un provvedimento che precede e non richiede un accertamento giudiziale di responsabilità dell’ente.
Si conferma che l’unico strumento normativo che consente una difesa a valore legale di fronte al Magistrato penale per poter evitare l’applicazione di misure cautelari ed eventualmente ottenere la loro sospensione o revoca è il Modello, ma non qualsiasi modello organizzativo, bensì solo quello costruito secondo la disciplina degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01 e 30 D.Lgs. 81/08 e quindi che possa ottenere il giudizio di idoneità da parte del Magistrato penale.
Da tutto ciò non può negarsi che discendano notevoli benefici normativi anche ad imprese con un fatturato inferiore ai due milioni di euro che dotandosi di un siffatto Modello organizzativo, in ogni caso, potranno sempre vantare un grado di controllo organizzativo della propria attività che, da solo, funge da garante nei rapporti con la pubblica amministrazione e con gli istituti di credito privati, con conseguenti minori problematiche di accesso al credito sia pubblico che privato.