Pubblicazioni di dati del lavoratore sui siti web e sulle reti interne
In ambito di lavoro privato per pubblicare informazioni personali (foto, curricula) nella intranet aziendale e, a maggior ragione in internet, occorre il consenso dell’interessato.
In ambito di lavoro pubblico, le P.A., possono mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali atti e documenti amministrativi (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, solo se la normativa di settore preveda espressamente tale obbligo. In tal caso il datore di lavoro pubblico deve selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti, evitando di divulgare dati eccedenti o non pertinenti, verificando, caso per caso, se ricorrono determinate informazioni che vanno oscurate dagli atti e documenti destinati alla pubblicazione.
I soggetti pubblici infatti sono tenuti a ridurre al minimo l’utilizzo di dati identificativi e di tutti gli altri dati personali e ad evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.
E’ vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici.
In base alla normativa sulla trasparenza le P.A. devono pubblicare sui siti istituzionali curricula, emolumenti o incarichi di determinati soggetti (dirigenti, consulenti, titolari di incarichi di indirizzo politico, ecc.).Su questa complessa materia il Garante è intervenuto di recente con “Linee guida in materia di trattamento di dati personalei, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti locali”.