Orari di lavoro: nuovi criteri di legge e regime sanzionatorio
Viene disposto che alcuni importi delle sanzioni amministrative previste in relazione alle violazioni in materia di orario di lavoro siano raddoppiati. I predetti importi, nel testo originario del D.L. n. 145/2013, erano invece decuplicati. In sede di conversione in legge, viene inoltre puntualizzato che gli importi sanzionatori raddoppiati si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 24.12.2013. Ciò significa che non troveranno applicazione in relazione ad alcuna violazione gli importi sanzionatori decuplicati.
Nello specifico sono raddoppiati gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione attinenti:
1. la durata media massima dell’orario di lavoro (art. 4, comma 2, D.Lgs n. 66/2003) e la disciplina dei riposi settimanali (art. 9, comma 1, D.Lgs n. 66/2003), la sanzione amministrativa è stabilita:
- da 200 a 1.500 euro per violazioni realizzate nei confronti di massimo cinque lavoratori ovvero verificatesi al massimo in due periodi di riferimento;
- da 800 a 3.000 euro per violazioni realizzate nei confronti di più di cinque lavoratori ovvero verificatesi in almeno tre periodi di riferimento;
- da 2.000 a 10.000 euro per violazioni realizzate nei confronti di più di dieci lavoratori ovvero verificatesi in almeno cinque periodi di riferimento
2. la disciplina dei riposi giornalieri, la sanzione amministrativa è stabilita:
- da 100 a 300 euro per violazioni realizzate nei confronti di massimo cinque lavoratori ovvero verificatesi in massimo due periodi di ventiquattro ore;
- da 600 a 2.000 euro per violazioni realizzate nei confronti di più di cinque lavoratori ovvero verificatesi in almeno tre periodi di ventiquattro ore;
- da 1.800 a 3.000 euro per violazioni realizzate nei confronti di più di dieci lavoratori ovvero verificatesi in almeno cinque periodi di ventiquattro ore.
Per quanto concerne le violazioni realizzate prima del 24 dicembre 2013, si ritiene continuino a trovare applicazione gli importi sanzionatori non raddoppiati ciò a prescindere dalla data in cui la violazione è accertata o il provvedimento è notificato.
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