Nuovo obbligo per gli infortuni con un solo giorno di prognosi – sanzione da 548 a 1.972,80 euro

Nuovo obbligo per gli infortuni con un solo giorno di prognosi – sanzione da 548 a 1.972,80 euro

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Sarà operativo dal 12 aprile 2017 il nuovo obbligo di denunciare gli infortuni professionali con un solo giorno di prognosi.

Con l’istituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp), disposta con il decreto interministeriale 183/2016 , in vigore dal 12 ottobre 2016, scattano i 6 mesi al termine dei quali decorre il nuovo obbligo di denuncia ai soli fini statistici degli infortuni con assenza di almeno un giorno (escluso quello dell’evento), previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera r), del Dlgs 81/2008.

Infatti, poiché l’articolo 18 stabilisce che «l’obbligo di cui alla lettera r)…decorre dalla scadenza del termine di 6 mesi dall’adozione del decreto…», si ritiene che i 6 mesi decorrano dall’entrata in vigore del decreto istitutivo del Sinp, e quindi dal 12 ottobre 2016, con conseguente scadenza fissata al 12 aprile del prossimo anno.

In realtà, fin dalla sua originaria previsione, contenuta nell’articolo 8 del Dlgs 81/2008, la decorrenza di questo nuovo adempimento ha creato dubbi per aziende e consulenti.

Nonostante l’obbligo fosse in vigore da subito, il ministero del Lavoro, con nota del 22 maggio 2008, dichiarò la sospensione dello stesso, collegandola all’entrata in vigore del Sinp. Successivamente la scadenza del 16 maggio 2009 fu sospesa dal Lavoro con la circolare 17/2009, in cui il ministero anticipò quello che poi sarebbe stato definito dal comma 1 bis del decreto legislativo 81/2008 e cioè che il termine per l’adempimento sarebbe decorso dalla scadenza dei 6 mesi successivi all’adozione del regolamento attuativo del Sinp.

La nuova denuncia, da effettuare entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, ha una funzione meramente statistica-informativa e riguarda quegli infortuni che per la durata ridotta erano esclusi dall’obbligo della denuncia di infortunio standard prevista dall’articolo 53 del Dpr 1124/1965.

Si tratta degli infortuni con durata di almeno un giorno, oltre a quello dell’evento, e fino a tre giorni (sempre escluso l’evento), che andavano solo annotati nel registro infortuni, abrogato dal 23 dicembre 2015 per effetto del Dlgs 151/2015. Probabilmente la venuta meno del registro infortuni ha accelerato i tempi della messa a regime del Sistema informativo.

Il nuovo obbligo non si aggiunge a quello della denuncia ai fini assicurativi prevista dall’articolo 53 del testo unico sull’Inail, in quanto gli eventi da 4 giorni, escluso quello dell’evento, saranno dichiarati solo con la classica denuncia assicurativa, che assorbe anche quella con mera finalità statistica-informativa.

Ad ogni modo l’ultima parola spetta all’Inail, che fornirà tutte le indicazioni operative necessarie per il nuovo adempimento, inclusi i chiarimenti sulla decorrenza effettiva del nuovo obbligo di comunicazione, il cui inadempimento è punito con una sanzione da 548 a 1.972,80 euro.