Nuovo modello Ot24 per il 2017

Nuovo modello Ot24 per il 2017

OT24_2017

L’Inail comunica mediante il proprio sito la revisione della domanda dell’oscillazione del tasso di premio dopo il primo biennio di attività.
Ed infatti è già pronto il nuovo modulo (Mod. OT/24) che deve essere utilizzato con valenza sul prossimo anno in base agli interventi nuovi e migliorativi circa le condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro che siano effettuati nel corso di quest’anno.
Aziende e professionisti intermediari nella sezione “Moduli e modelli” del portale istituzionale potranno quindi prendere visione sia del nuovo OT24 per la richiesta di riduzione del tasso di premio per prevenzione, di cui all’art. 24 delle vigenti “Modalità tariffarie”, a valere sull’anno 2017, sia del questionario di autovalutazione .
Possono ricorrere al beneficio dell’oscillazione per prevenzione, decorsi due anni iniziali di attività, le aziende che siano in regola con la normativa in tema di prevenzione infortuni e con gli adempimenti contributivi/assicurativi e che nell’anno precedente quello della richiesta di riduzione abbiano di fatto realizzato interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.
Ricordiamo infatti che in base all’art. 19 del DM 12.12.2000 nei primi due anni dall’inizio dell’attività può essere applicata una riduzione o un aumento del tasso medio di tariffa, in misura fissa del 15%, in relazione all’effettiva situazione dell’azienda per quanto riguarda il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.
L’art. 20 del DM stabilisce che la domanda di riduzione deve essere presentata, esclusivamente in via telematica.
La domanda di riduzione riferita agli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene sul lavoro effettuati nell’anno 2016 dovrà essere presentata, attraverso la sezione “Servizionline” dell’INAIL entro il 28 febbraio 2017.
L’oscillazione è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per l’anno per il quale è richiesta ed è cumulabile con l’oscillazione per andamento infortunistico eventualmente spettante a in base alle modalità tariffarie dell’INAIL .