Nuovo accordo Sicurezza Stato/Regioni in vigore dal 3 settembre
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016 è stato pubblicato il testo dell’Accordo con cui la Conferenza Stato/Regioni ha ridisegnato la durata ed i contenuti minimi dei percorsi formativi per RSPP/ASPP previsti dal precedente Accordo del 2006 .
In breve si riportano alcune, tra le diverse, novità che sono entrate in vigore il 3 settembre 2016.
Formazione per RSPP E ASPP
Sono invariate le durate del modulo A (28 ore) e del modulo C per soli RSPP (24 ore), che vengono distinte in unità didattiche; viene rivisto il Modulo B, ora articolato in un modulo unico comune a tutti i settori lavorativi della durata di 48 ore ed in moduli aggiuntivi di specializzazione per 4.
Soggetti formatori e requisiti dei docenti
Sono soggetti formatori nella formazione per RSPP/ASPP, tra gli altri, le sole Associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche attraverso Strutture di loro diretta emanazione.
Per quanto concerne i requisiti dei docenti questi devono essere qualificati ai sensi del Decreto dei Ministri del Lavoro e della Salute del 6 marzo 2013.
Formazione di aggiornamento
Le ore minime di aggiornamento nel quinquennio sono fissate in 40 per gli RSPP e 20 per gli ASPP.
L’aggiornamento è consentito anche in modalità e-learning .
Riconoscimento della formazione pregressa
Gli RSPP/ASPP già formati in conformità con l’Accordo del 2006 non sono tenuti ad aggiornare il loro percorso formativo se continuano ad operare all’interno dello stesso settore produttivo.