Novità Registro infortuni – Decreto semplificazioni 151/2015 (JOBS ACT)

Novità Registro infortuni – Decreto semplificazioni 151/2015 (JOBS ACT)

Decreto legislativo 151/2015 (JOBS ACT) – semplificazioni

L’art. 20 stabilisce che, in attesa del decreto interministeriale per la realizzazione ed il funzionamento del SINP (SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO) restino in vigore le sole disposizioni del D.Lgs. 81/2015 relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici, e non più anche quelle relative al registro infortuni (comma 1, lettera i). Tale disposizione è però da leggersi in coordinamento con il successivo art. 21, in particolare quest’ultimo articolo provvede ad abrogare l’obbligo di tenuta del registro infortuni di cui all’art. 403 del DPR 1124/1965, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, vale a dire dal 23 dicembre 2015.

La Relazione illustrativa specifica che tutte le informazioni contenute nel registro infortuni, nella sua attuale configurazione, possono essere acquisite dagli organi preposti all’attività di vigilanza tramite la relativa profilazione e il conseguente accesso alle banche dati messe a disposizione daIl’INAIL, con particolare riferimento ai “Flussi informativi per la prevenzione”.

Detta disposizione non è però coordinata con quanto stabilito dall’art. 18, c.1, lettera r) del T.U, . sicurezza. In particolare detta disposizione prevede l’obbligo di comunicare in via telematica all’INAIL, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

Secondo il successivo comma 1-bis, il predetto obbligo decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto istitutivo del SINP, disposizione non modificata dal D.Lgs 151/2015 (che in origine coincideva con la soppressione del registro infortuni).

Conseguentemente, dal 24 dicembre si determinerà un periodo nel quale gli infortuni fino a tre giorni (ai fini statistici) non risulteranno riportati in nessun documento, salvo intervenga un’anticipazione dell’obbligo di denuncia all’INAIL o altra modalità.