NASPI: dal 1° maggio il nuovo sistema sulla disoccupazione
Il nuovo ammortizzatore, che riunirà Aspi e MiniAspi, sarà operativo per i casi di disoccupazione che si verificheranno a partire dal 1° maggio 2015. Al termine della Naspi, inoltre, se il disoccupato ha minori a carico o ha l’età vicina alla pensione avrà diritto all’Asdi, assegno di disoccupazione, di durata semestrale e importo pari al 75% della Naspi. Ma andiamo con ordine.
I Requisiti. Prima di tutto la Naspi spetterà ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente l’occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) stato di disoccupazione involontaria;
b) almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti la disoccupazione;
c) almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione (erano 18 nella prima versione del testo).
L’importo dell’Assegno. Diversamente da quanto accade attualmente, l’importo della Naspi sarà rapportato alla retribuzione imponibile previdenziale (quella, cioè, su cui sono stati versati i contributi) degli ultimi quattro anni. Infatti, l’importo sarà pari a tale retribuzione divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33, con i seguenti limiti:
1) se la retribuzione non supera i 1.195 euro mensili (dato valido per il 2015 da rivalutare annualmente), l’indennità mensile sarà pari al 75% di tale retribuzione;
2) se supera i 1.195 euro mensili, l’indennità mensile sarà pari al 75% della retribuzione più il 25% della differenza tra retribuzione e 1.195. L’indennità mensile, in ogni caso, non potrà superare 1.300 euro mensili (dato per il 2015 da rivalutare), corrispondente a una retribuzione mensile di 2.810 euro. Dal quarto mese di fruizione l’indennità è ridotta del 3% al mese.
La Durata. L’altra caratteristica della Naspi è che non avrà durata prefissata: spetterà, infatti, per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione accreditate al lavoratore negli ultimi quattro anni. Quindi può durare sino ad un massimo di 2 anni. Dal 1° gennaio 2017 non potrà mai eccedere le 78 settimane (18 mesi).
Per conseguire l’ammortizzatore sociale sarà necessario presentare domanda all’inps entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
L’erogazione della Naspi, inoltre, sarà condizionata alla partecipazione del disoccupato a iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale anche se si rimanda ad un decreto ministeriale la regolazione di questo vincolo e delle relative sanzioni.
Cumulo e compatibilità. Il beneficiario può essere impiegato in rapporti di lavoro subordinato senza limiti di durata purchè il reddito conseguito non sia superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale (cioè 8.145 euro).
Se il reddito è inferiore, il lavoratore mantiene il diritto alla prestazione, a condizione che, entro un mese dall’inizio dell’attività, comunichi all’Inps il ricavato annuo che prevede conseguire. In tale circostanza la prestazione viene diminuita di un importo pari all’80 per cento dei compensi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio delle attività e quella di conclusione del periodo di fruizione della prestazione, se antecedente, alla fine dell’anno. La riduzione è oggetto di conguaglio d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il limite di 8.145 euro può essere superato senza dar luogo a decadenza solo laddove il beneficiario risulti occupato in un contratto di lavoro subordinato di durata massima di 6 mesi. In tal caso l’assegno viene però sospeso per il periodo lavorativo in parola.
Lavoratori Part-Time. Possono accedere alla naspi anche coloro che intrattengono contemporaneamente più rapporti di lavoro part time, qualora uno di questi cessi per una delle cause che danno titolo alle prestazioni. E’ necessario, comunque, che il reddito complessivo percepito includendo anche tutti gli altri rapporti a tempo parziale, sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione e chi è interessato lo comunichi all’Inps, entro un mese dall’invio della domanda per fruire della prestazione.
Le differenze con l’Aspi – Rispetto alle attuali regole ci sono diverse differenze. Oggi per accedere all’Aspi servono almeno due anni di assicurazione contro la disoccupazione e almeno 1 anno di contribuzione nel biennio precedente. La durata della prestazione viene aumenta nel tempo (nel 2016, a regime, era previsto: 12 mesi per lavoratori fino a 55 anni, e 18 mesi, oltre).
Quanto alla mini-Aspi il requisito è di avere almeno 13 settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti la disoccupazione, e l’indennità è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di impiego.