Milleproroghe: i cinque differimenti di scadenze in materia di lavoro
Nel decreto Milleproroghe appena convertito c’è anche un significativo «pacchetto lavoro». Il decreto legge 244/2016, (convertito nella legge 19/2017 in vigore dal 1° marzo scorso), ha stabilito cinque differimenti di scadenze in materia di lavoro.
In primo luogo, spicca lo spostamento, al 1° gennaio 2018, dell’obbligo di assunzione di un lavoratore disabile per le aziende nella fascia 15-35 dipendenti: peraltro, la modifica originaria (ad opera del Jobs act, sulla legge 68/1999) era scattata dal 1° gennaio scorso cancellando – in capo ai datori di lavoro privato che occupano da 15 a 35 dipendenti – la “franchigia” prevista nel previgente testo normativo, la quale consentiva loro di congelare l’inserimento di un lavoratore disabile finché non fosse stata realizzata una nuova assunzione.
Facendo un passo indietro, prima dell’abrogazione – ad opera dell’articolo 3 del Dlgs 151/2015 – la norma (comma 2,articolo 3, della legge 68 ) stabiliva che per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti (intesi come base di computo) l’obbligo di assumere il lavoratore disabile scattava solo al momento di fare una nuova assunzione. Dal 1° gennaio 2017 questa previsione era stata abrogata con l’effetto di anticipare l’obbligo di assunzione del lavoratore disabile al momento del raggiungimento della soglia di 15 dipendenti computabili e di cancellare la condizione sospensiva legata alle assunzioni.
Ora il Milleproroghe riporta indietro l’orologio: i datori di lavoro che non avevano ancora gestito le proprie scoperture avranno quasi un anno in più di tempo, vale a dire fino al 1° marzo 2018, 60 giorni dopo che sarà scattato nuovamente l’obbligo. Resta inteso che chi ha già avviato convenzioni di gradualità dovrà conformarsi agli impegni presi.
Un altro spostamento di scadenza operato dalla legge 19/2017 interessa il nuovo obbligo di denuncia ai soli fini statistici degli infortuni con assenza di almeno un giorno (escluso quello dell’evento), previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera r, del Dlgs 81/2008 . L’adempimento avrebbe dovuto decorrere dal 12 aprile, mentre ora è differito al 12 ottobre 2017. Pertanto, i datori di lavoro che riceveranno certificati medici d’infortunio con le connotazioni descritte non dovranno operare la denuncia all’Inail entro 48 ore dalla ricezione, prevista dall’articolo 53, del Dpr 1124/1965 .
Tra gli adempimenti a carico dei datori di lavoro, spostati dal Milleproroghe, figura lo slittamento dal 2017 al 2018 dell’onere di tenuta telematica del libro unico del lavoro presso il ministero del Lavoro: la disciplina è prevista dall’articolo 15, del Dlgs 151/2015 , previa adozione di un Dm del Lavoro contenente le modalità tecniche e organizzative (finora non emanato). La tenuta del Lul potrà quindi continuare con le consuete modalità finora in uso.
Altri due capitoli riguardano, invece, rispettivamente i collaboratori e i pensionati. Per i primi, l’indennità di disoccupazione Dis-Coll verrà riconosciuta anche alle cessazioni avvenute tra il 1° gennaio e il 30 giugno di quest’anno. Il sussidio era stato introdotto dal decreto legislativo 22/2015 e poi prorogato al 2016: è rivolto ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno perduto involontariamente la propria occupazione, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’Inps non pensionati e privi di partita Iva (circolare Inps 83/2015 ).
Infine, è stato rinviato a inizio 2018 il recupero dello 0,1% delle pensioni pagate nel 2015. Il conguaglio che sarebbe dovuto scattare nel 2017, in un massimo di quattro rate a partire da aprile sarà bloccato: il recupero verrà effettuato «in sede di rivalutazione delle pensioni per l’anno 2017», quindi a gennaio 2018.