Mailing list tutelata al pari della corrispondenza privata

Mailing list tutelata al pari della corrispondenza privata

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I messaggi di posta elettronica scambiati tra dipendenti nell’ambito di una mailing list riservata agli aderenti al sindacato costituiscono corrispondenza epistolare privata e, in quanto tali, rientrano nella protezione delle comunicazioni di natura personale.

È questo il principio affermato dalla Corte d’appello di Milano con sentenza 439/2016, secondo cui la pluralità dei destinatari della mailing list non fa venir meno il carattere di corrispondenza chiusa e inviolabile delle comunicazioni scambiate tra gli aderenti al gruppo, in quanto i messaggi diffusi grazie alla rete informatica sono inoltrati non a una moltitudine indistinta di destinatari.

Da queste premesse, ad avviso della Corte d’appello, deriva che anche tali comunicazioni telematiche ricadono nel regime di tutela previsto, tra l’altro, dall’articolo 15 della Costituzione, a norma del quale la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

A ulteriore conforto di questa tesi, la Corte meneghina si rifà a precedenti prese di posizione del Garante della privacy, secondo cui i messaggi che circolano attraverso mailing list e newsgroup protetti da una password di accesso o, comunque, delimitati agli aderenti a una community devono considerarsi corrispondenza privata.

Il caso affrontato dalla Corte d’appello ha riguardato il licenziamento per giusta causa irrogato nei confronti di un pilota per aver istigato i colleghi ad assumere forme di lotta sindacale in contrasto con gli obblighi di lavoro e per avere, in questo modo, arrecato turbativa al regolare svolgimento dell’attività di volo, nonché per avere sviluppato affermazioni denigratorie e minacciose nei confronti di altri piloti.

A sostegno delle ragioni fondanti il licenziamento, la compagnia aerea ha prodotto i messaggi scambiati sulla mailing list degli aderenti al sindacato dei piloti, affermando che non è stata violata la riservatezza del gruppo e che, quindi, tali documenti erano pienamente utilizzabili nell’ambito del processo per essere stati consegnati da un altro pilota iscritto alla medesima “chat”.

Sulla scorta delle considerazioni sulla natura dei messaggi scambiati, i giudici hanno ritenuto che la maggior parte delle comunicazioni provenienti dalla mailing list ristretta agli aderenti del sindacato non potesse essere utilizzata per valutare la validità del licenziamento. Potevano, invece, essere esaminati nell’ambito del giudizio solo due messaggi con specifici apprezzamenti negativi nei confronti di un altro pilota inserito nella mailing list, in quanto quest’ultimo ha a sua volta promosso una causa risarcitoria per mobbing nei confronti della compagnia aerea.

La Corte d’appello ha confermato l’illegittimità del licenziamento già stabilito dal tribunale, sia in quanto la mailing list nella quale sono stati diffusi i messaggi costituiva un gruppo di discussione chiuso e riservato agli aderenti in un contesto prettamente sindacale, sia in quanto le affermazioni contestate al pilota sono intervenute in un periodo di forte contrapposizione tra il management aziendale e i lavoratori.