Lavoro in nero: dal 10 luglio sospensione e revoca della attività aziendale a pieno regime

Lavoro in nero: dal 10 luglio sospensione e revoca della attività aziendale a pieno regime

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In materia di sospensione dell’attività imprenditoriale prevista nei casi di impiego di lavoratori “in nero”, la relativa attività formativa nei confronti del personale ispettivo può dirsi ormai completata e, pertanto, dal prossimo 10 luglio si potrà procedere alla adozione dei relativi provvedimenti: lo afferma l’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota diffusa il 20 giugno 2017 .

L’istituto della sospensione dell’attività aziendale è previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 81/2008 e può scattare ove gli organi ispettivi riscontrino impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro oppure gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza.

La nota dell’Inl è peraltro corredata da una serie di Faq che illustrano alcuni importanti punti applicativi della disciplina. In primo luogo si chiarisce che il provvedimento di sospensione va adottato anche qualora il datore abbia proceduto, in corso di ispezione, ad una “regolarizzazione” del rapporto irregolare (ad esempio effettuando in tutta fretta la comunicazione di assunzione). Ciò perché il provvedimento di per sé mira a finalità sanzionatorie (che sarebbero eluse ove al datore inadempiente si offrisse la possibilità di mettersi in regola al momento della contestazione) ed inoltre la semplice comunicazione di assunzione non esaurisce certamente gli adempimenti complessivamente richiesti per la configurabilità di un rapporto “regolare” (si pensi, ad esempio, alla consegna della lettera di assunzione al lavoratore).

Chiarita anche la computabilità della base di computo per la individuazione della soglia “critica” del 20%: fa fede la “fotografia” dell’ambiente di lavoro al momento dell’accesso ispettivo riferita ai lavoratori presenti (anche distaccati). Ne segue che eventuali lavoratori sopraggiunti, ferma restando la eventuale contestabilità della maxisanzione per lavoro “nero”, non saranno conteggiati. Il socio lavoratore, si legge nella nota, «non va computato nella base di calcolo». In caso di lavoratore trovato “in nero” ma in forza a tempo pieno, come spesso accade, presso altro datore, il provvedimento di sospensione sarà comunque adottato ma, naturalmente, non sarà possibile per il datore sanzionato instaurare un successivo rapporto di lavoro.

Di interesse anche la precisazione che, in caso di comprovata genuinità della collaborazione occasionale ex articolo 2222 del Codice civile (a tal fine fanno fede le dichiarazioni testimoniali, le lettere di incarico con data certa, le notule di richiesta compenso, ecc.), non si procede con la sospensione anche in assenza di documentazione fiscale o altri riscontri contabili che provino la conoscibilità del rapporto alla pubblica amministrazione.

Circa la revoca del provvedimento di sospensione, si rammenta che suo presupposto è costituito dalla regolarizzazione del periodo in “nero” pregresso come accertato dalla sospensione, nonché l’eventuale rettifica della comunicazione di assunzione sulla base delle ulteriori risultanze dell’accertamento in sede di emanazione della maxisanzione.
Il provvedimento di revoca è normalmente adottato dal medesimo personale che ha proceduto alla sospensione (ma potrà essere disposto anche da altro personale ispettivo (Inl, Inps, Inail), a seguito di verifica della documentazione necessaria per la regolarizzazione delle violazioni.