Lavoro accessorio, l’abrogazione e la disciplina nel periodo transitorio
Pubblicato in G.U. n. 64 del 17 marzo 2017 il decreto legge 17 marzo 2017, n. 25, recante “disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.”
Per effetto di quanto indicato nell’art. 3, il provvedimento è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, vale a dire dal 17 marzo 2017.
Il predetto provvedimento interviene sui due argomenti oggetto di referendum abrogativo indetti per il 28 maggio 2017.
Di seguito ci occuperemo dell’abrogazione del lavoro accessorio.
Lavoro accessorio, abrogazione e regime transitorio
L’art. 1 del provvedimento in esame ha stabilito che “1. Gli articoli 48 (definizione e campo di applicazione), 49 (disciplina del lavoro accessorio) e 50 (coordinamento informativo ai fini previdenziali) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono abrogati (risulta quindi abrogato l’intero capo VI concernente il lavoro accessorio). 2. I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.”
L’abrogazione “secca” del lavoro accessorio e il regime transitorio incerto hanno creato non pochi problemi agli operatori, ai committenti, ai lavoratori “accessori” e agli enti coinvolti che non sono stati in grado di gestire l’immediata entrata in vigore del provvedimento.
Pertanto, dal 17 marzo 2017:
- l’intera normativa che regolamentava il lavoro accessorio (possibilità, nel rispetto delle relative condizioni, di retribuire prestazioni di lavoro con “voucher”) è abrogata, quindi non più utilizzabile sia dalle imprese, dai professionisti e dai cittadini privati, fatta eccezione per quanto riportato nel successivo punto. Dal 18 marzo 2017, non sono più acquistabili i buoni lavoro. Si segnala, a tale proposito, che l’A.E. con la risoluzione n. 37 del 22 marzo 2017, ha provveduto, su richiesta dell’INPS, a sopprimere la causale contributo “LACC – lavoro occasionale accessorio” che serviva per l’acquisto dei buoni lavoro (Voucher);
- i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti (acquistati) alla data di entrata in vigore del decreto (vale a dire acquistati entro il 17 marzo 2017 compreso, vedi comunicato INPS 21 marzo 2017, correttivo dell’errore commesso con il comunicato del giorno precedente) possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017. Con la nota citata, l’INPS ha altresì comunicato che il sevizio on line per l’attivazione, la riscossione e il rimborso dei voucher (precisando che si tratta di buoni per lavoro accessorio) è stato ripristinato.
La modalità con la quale è stato regolamentato il regime transitorio appare molto discutibile e imprecisa, di fatto si consente l’impiego del lavoro accessorio mediante l’utilizzo di voucher acquistati alla data del 17 marzo 2017 senza più le regole di riferimento per effetto dell’abrogazione delle stesse. A tale proposito, il Ministero del lavoro, con il comunicato del 21 marzo 2017, ha precisato che il predetto regime transitorio deve così intendersi: “l’utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto”.
Detta interpretazione è stata altresì diffusa dal direttore centrale dell’INL agli ispettorati interregionali e territoriali del lavoro (Nota 21 marzo 2017, n. 2558).
È evidente che detta precisazione (interpretazione della norma) dovrà trovare, per essere efficace, conferma (retroattiva) nella conversione in legge del decreto.
A tale proposito si segnala che il 22 marzo 2017 la Camera dei deputati ha avviato la discussione del disegno di legge di conversione del decreto in commento. Il documento illustrativo e la relazione tecnica, evidenziano i motivi che il legislatore ha posto alla base della soppressione del lavoro accessorio. In particolare:
- si ribadisce che nel regime transitorio, durante il quale i buoni già acquistati alla data del 17 marzo possono essere utilizzati fino alla fine dell’anno, trova applicazione la disciplina abrogata;
- la soppressione del lavoro accessorio non comporterà direttamente una diminuzione degli attuali livelli occupazionali, essendo presumibile che le prestazioni di lavoro rese mediante voucher verranno acquisite attraverso le ulteriori e numerose forme contrattuali disponibili a legislazione vigente quali il contratto a tempo indeterminato, il contratto a termine, il lavoro intermittente, le collaborazioni coordinate e continuative, ecc.
Altri riflessi dell’abrogazione del lavoro accessorio
Va altresì segnalato che l’abrogazione della normativa in materia di lavoro accessorio si riflette anche sulle seguenti prestazioni:
- Steward negli stadi : l’art. 2, c. del D.M. 8 agosto 2007, e successive modificazioni, prevede “…… Per lo svolgimento dei predetti servizi le società organizzatrici, gli istituti di sicurezza privata autorizzati, le agenzie di somministrazione e le altre società appaltatrici dei servizi possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente, e a prestazioni di lavoro occasionale accessorio di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (normativa sostituita dal D. Lgs. n. 81/2015, dal 17 marzo 2017 abrogata). Conseguentemente, il lavoro accessorio non può più essere utilizzato anche per dette prestazioni
Conclusioni
Fatta eccezione per chi ha ancora a disposizione” voucher spendibili” fino al 31 dicembre 2017, le prestazioni di lavoro accessorio, in attesa di sapere se si proporrà una nuova normativa come per esempio semplificare il lavoro a chiamata oppure introdurre un specifica regolamentazione nel provvedimento c.d. “lavoro agile”(Governo e parti sociali si stanno già confrontando), dovranno essere gestite, come precisato nel documento illustrativo per la conversione in legge del provvedimento, con le tipologie contrattuali previste dal vigente ordinamento (termine, intermittente, lavoro occasionale, somministrazione, ecc.).
Agenzia delle Entrate
Risoluzione 22 marzo 2017, n. 37/E
Oggetto: INPS – Soppressione della causale contributo “LACC – Lavoro occasionale accessorio”
L’articolo 1 del decreto legge 17 marzo 2017, n. 25, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017, ha abrogato le disposizioni in materia di lavoro accessorio di cui agli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Ciò premesso, con nota n. 0023.20/03/2017.0032246, l’INPS ha chiesto la soppressione della causale contributo “LACC – Lavoro occasionale accessorio”, utilizzata nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) per l’acquisto dei buoni lavoro (VOUCHER) per remunerare prestazioni occasionali di tipo accessorio, di cui alla normativa sopracitata.
Pertanto, con la presente risoluzione è soppressa la causale contributo “LACC – Lavoro occasionale accessorio”.