Lavoro accessorio cumulabile interamente fino a 3mila euro con i nuovi ammortizzatori sociali
Cumulabilità del reddito da prestazioni di lavoro accessorio con prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito
In materia di cumulabilità di prestazioni sociali con reddito derivante da attività lavorativa compatibile, sicuramente ha rappresentato una importante novità quanto stabilito dall’ultima formulazione dell‘articolo 70 del Dlgs 276/2003, ora ribadita e sostituita dall’articolo 48 del Dlgs 81/2015.
Se in generale l’introduzione nel nostro ordinamento del lavoro occasionale di tipo accessorio, a opera dalla riforma Biagi (articoli 70-73 del Dlgs 276/2003), aveva l’obiettivo di favorire l’emersione del lavoro irregolare, indubbiamente la previsione della cumulabilità del reddito da lavoro accessorio con i benefici previdenziali ha l’analoga finalità di prevenire l’occupazione in nero dei percettori di prestazioni sociali. Il ricorso ai voucher, infatti, come forma di pagamento della prestazione lavorativa, è un modo pratico e semplice per adempiere a tutte le obbligazioni di carattere amministrativo, retributivo e contributivo in capo all’utilizzatore.
Compatibilità – Ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del Dlgs 81/2015, prestazioni di lavoro accessorio, nel limite massimo di 3.000 euro per anno civile, sono sempre compatibili con il rapporto di lavoro su cui si basa il trattamento di sostegno al reddito percepito dal lavoratore.
Cumulabilità – Non soltanto c’è compatibilità, ma anche cumulabilità. Infatti, l’articolo 48, comma 2, del Dlgs 81/2015 stabilisce la possibilità di cumulare per intero le prestazioni integrative del salario e le altre prestazioni di sostegno del reddito con i compensi derivanti dai voucher entro il limite massimo di 3.000 euro per anno civile, a prescindere dal numero dei committenti.
Il limite del compenso erogabile dal singolo committente deve intendersi per il prestatore come netto. Pertanto, per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito il limite di importo, per anno civile, è di 3.000 euro netti complessivi, corrispondenti per il/i committente/i a 4.000 euro lordi.
Le remunerazioni che superino il limite dei 3.000 euro non danno luogo a cumulabilità totale, bensì all’applicazione della disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale di tali remunerazioni con le integrazioni salariali e le altre prestazioni di tutela del reddito (Circolari Inps 88/2009 e 130/2010).
Inoltre, l’articolo 49, comma 4, del Dlgs 81/2015 (in sostituzione del precedente articolo 72, comma 3, del Dlgs 276/2003) specifica che il compenso per lavoro accessorio è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
Obblighi a carico del lavoratore – Nel caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrano nel limite dei 3.000 euro annui, l’interessato non sarà obbligato a dare alcuna comunicazione all’Inps. Al contrario, laddove fosse superato il limite dei 3.000 euro nell’anno solare, il lavoratore ha l’obbligo di presentare preventiva comunicazione all’istituto. Nel caso di più prestazioni di lavoro accessorio nel corso dell’anno solare, la comunicazione andrà fatta, eventualmente, prima che il compenso determini eccedenza e superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato ad altri redditi per lavoro accessorio.
Contribuzione figurativa – L’Inps provvede allo storno della contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o del sostegno al reddito e agli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.