L’Ape anticipa l’uscita dal lavoro
L’anticipo pensionistico (Ape), nella sua versione volontaria e aziendale, è un prestito che viene concesso in favore di lavoratori prossimi alla pensione di vecchiaia. La restituzione avviene dalla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici previsti per l’accesso al trattamento, per un massimo di venti anni. Una polizza assicurativa obbligatoria copre il rischio di premorienza.
L’accesso all’Ape – istituito in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018 – decorre dal 1° maggio 2017 ed è consentito gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alla gestione separata dell’Inps, nonché alle forme sostitutive (Enpals, Elettrici, Telefonici eccetera) ed esclusive (ex Inpdap, ex FS ed ex Ipost). I lavoratori interessati devono avere almeno 63 anni – con venti anni di contributi – e devono maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi. L’anticipo potrà quindi avere una durata massima di tre anni e sette mesi mentre quella minima è fissata in sei mesi.
Fino al 31 dicembre 2017 i requisiti sono 65 anni e sette mesi per le lavoratrici dipendenti del settore privato, 66 anni e un mese per le autonome mentre per le dipendenti pubbliche e i lavoratori (di qualsiasi settore) sono richiesti 66 anni e sette mesi. Dal 1° gennaio 2018 i requisiti saranno unificati, prescindendo dal genere e dal settore di appartenenza, a 66 anni e sette mesi. Dal 1° gennaio 2019 scatteranno gli adeguamenti legati all’aumento della speranza di vita (si veda l’articolo a pagina 40). Inoltre l’importo della pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’Ape richiesto, non deve risultare inferiore a 1,4 volte l’importo del trattamento minimo. Per il 2017 il valore soglia è pari a 702,65 euro. Il ricorso all’Ape è precluso ai titolari di un trattamento pensionistico diretto.
Per accedervi, il richiedente deve inoltrare, tramite il sito dell’Inps, la domanda di diritto alla prestazione da cui scaturirà la certificazione della pensione futura. L’istituto previdenziale dovrà verificare e certificare il possesso dei requisiti, comunicando anche l’importo minimo e massimo ottenibile dall’operazione. Gli importi, così come altri aspetti attuativi, saranno stabiliti da un decreto del presidente del Consiglio dei ministri: la crisi di governo potrebbe incidere sui tempi di implementazione dell’anticipo.
Successivamente, per completare la domanda, il lavoratore in possesso della certificazione dovrà inoltrare una domanda online finalizzata al pagamento dell’Ape nonché della domanda di pensione di vecchiaia che sarà erogata al raggiungimento dei requisiti di legge. Le due domande sono irrevocabili. Rimane comunque la possibilità di recedere dal contratto di assicurazione contro il rischio di premorienza entro 14 giorni. L’Ape può essere estinto anche anticipatamente una volta conseguita la pensione di vecchiaia.
La scelta del finanziatore e dell’impresa assicurativa per la stipula della polizza rimangono a carico del richiedente. I finanziatori e le assicurazioni saranno scelti nell’ambito di coloro che aderiranno agli accordi quadro stipulati tra il ministero dell’Economia e quello del Lavoro con l’Associazione bancaria italiana e l’Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici.
In caso di concessione del prestito da parte dell’istituto finanziatore, decorrono i termini per esercitare il diritto di recesso sempre che il richiedente abbia ricevuto dall’Inps tutte le informative precontrattuali e contrattuali. Nel caso in cui la richiesta dovesse essere respinta o l’interessato dovesse esercitare il diritto di recesso dall’operazione di finanziamento, la domanda di pensione rimarrà priva di effetti. Se l’operazione sarà portata a termine, l’Inps tratterrà dal primo assegno pensione l’importo finalizzato al rimborso del finanziamento.
Presso il Mef verrà creato un apposito Fondo di garanzia – gestito sempre dall’Inps – che copre l’80% del finanziamento concesso al richiedente.
L’Ape è esente da imposizione fiscale. Annualmente al percettore è riconosciuto un credito di imposta pari al 50% del ventesimo degli interessi e del premio assicurativo complessivamente dovuti in base ai contratti stipulati. Dal momento del pensionamento, l’Inps riconoscerà tale credito di imposta, anch’esso irrilevante ai fini fiscali.
La trattenuta effettuata – a decorrere dalla prima rata di pensione – non rileva ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali sottoposte alla prova dei mezzi. In caso di premorienza durante il periodo di anticipo o dopo il pensionamento, ma prima di aver completato la restituzione del prestito, l’assicurazione ripaga il debito residuo e l’eventuale pensione di reversibilità spettante ai superstiti verrà corrisposta senza recuperi. Dopo venti anni dal pensionamento, la rendita tornerà al suo livello normale.