La nuova detassazione dei premi di produttività – anno 2016
La legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015 ) ha riproposto per il solo settore privato la cosiddetta detassazione dei premi di risultato a decorrere dal 2016 (commi da 182 a 189 dell’articolo unico della legge).
L’obiettivo della disposizione è quello di aumentare il potere di acquisto dei lavoratori, che vedranno applicata sul premio di produzione una ritenuta a titolo d’imposta del 10% in luogo dell’ordinaria tassazione calcolata secondo gli scaglioni di reddito ex articolo 11 del Tuir (oltre all’applicazione delle addizionali locali).
Sotto l’aspetto oggettivo ad essere agevolati saranno “i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili” sulla base di quanto disporrà un futuro DM. Potranno essere agevolati anche gli importi, sempre previsti da contratti collettivi di secondo livello, collegati alla partecipazione agli utili.
In attesa del Decreto che dovrà regolamentare operativamente la disposizione agevolativa è possibile tuttavia analizzare gli adempimenti a carico del datore di lavoro e del lavoratore al fine della fruizione del beneficio.
Tali adempimenti sono collegati ai seguenti limiti previste ai fini applicativi:
a)Il reddito di lavoro dipendente che per l’anno precedente non dovrà essere superiore a euro 50.000;
b)Il valore massimo agevolabile di euro 2.000 (2.500 in presenza di una partecipazione paritetica dei lavoratori);
c)La presenza di un accordo collettivo di II livello;
Il primo aspetto concerne il tema del diritto: il beneficio (l’applicazione del 10%) spetta solo a coloro che nell’anno precedente hanno prodotto un reddito di lavoro dipendente fino a euro 50.000.
Tale elemento caratterizza i principali adempimenti, pertanto: Il datore di lavoro applica in automatico la detassazione ai:
1. dipendenti in forza per tutto l’anno precedente a cui ha rilasciato la CU (per l’intero anno) con reddito di lavoro dipendente non superiore a euro 50.000 (al lordo delle somme detassate nell’anno);
2. dipendenti in forza per parte dell’anno precedente a cui ha effettuato un conguaglio complessivo con tutti i redditi di lavoro dipendente prodotti nell’anno e ha rilasciato la CU (per l’intero anno) con reddito di lavoro dipendente non superiore a euro 50.000 (al lordo delle somme detassate nell’anno).
In caso di ulteriori redditi di lavoro dipendenti non gestititi dal datore di lavoro il dipendente dovrà comunicare l’eventuale non applicazione della detassazione.
L’applicazione della detassazione non sarà invece automatica e pertanto necessiterà di una specifica richiesta di applicazione da parte del dipendente nei seguenti casi:
1. dipendenti assunti nell’anno precedente senza conguaglio complessivo;
2. dipendenti assunti nell’anno corrente;
3. dipendenti part time con altri rapporti di lavoro nell’anno precedente.
In questi casi, il comma 186, prevede che il beneficiario debba attestare èer iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente percepito l’anno precedente.
Per dettame normativo, il dipendente può comunque rinunciare all’agevolazione; tale opzione deve essere espressa e in forma scritta.
Tale evenienza potrebbe ricorrere almeno in due casi: 1) quando il lavoratore possiede altri redditi di lavoro dipendente non comunicati al datore di lavoro; 2) ove la tassazione ordinaria fosse favorevole (es. per la presenza di detrazioni che azzerano l’imposta).
In merito al secondo elemento – valore massimo agevolabile di euro 2.000 – il datore di lavoro dovrà tenere monitorato tramite la procedura paghe il non superamento del valore massimo detassabile considerato quale limite fiscale (e quindi da lordizzare per l’aliquota contributiva a carico del dipendente).
A tale scopo il datore di lavoro, in caso di nuova assunzione con richiesta di applicazione della detassazione del dipendente, dovrà altresì richiedere al lavoratore una dichiarazione attestante l’importo già assoggettato all’aliquota del 10% presso il precedente datore; in quanto il valore di euro 2.000 (o 2.500) dovrà essere un limite massimo in capo al soggetto passivo d’imposta.
Relativamente all’ultimo elemento – la presenza di un accordo collettivo di II livello – è necessario che il datore di lavoro verifichi attentamente l’accordo collettivo secondo le caratteristiche soggettive e oggettive richieste dalla norma ed in particolare dal Decreto emanando.
In particolare sotto il primo aspetto il contratto collettivo di secondo livello (territoriale o aziendale) dovrà essere stipulato, a mente dell’art. 51 del d.lgs. 81/2015, dalle rappresentanze sindacali aziendali di associazioni sindacali comparativamente più rappresentative ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
Tale accordo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del d.lgs. 151/2015, dovrà essere depositato in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente.
Per i requisiti oggettivi resta fondamentale vedere le indicazioni del Decreto anche se sembra ipotizzabile la presenza di indici che possano rendere incerti per lo meno nel quantum i predetti premi.
La novella consente la c.d. trasformazione (parziale o totale) del premio monetario in premio sociale.
Tale opzione, che dovrà essere regolamentata dall’accordo collettivo, deve essere esercitata dal lavoratore con diritto alla detassazione. Onere del datore di lavoro tuttavia sarà la verifica del particolare regime fiscale da applicare in ossequio a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 51 del d.P.R. 917/1986.