La Legge 231 nei nuovi reati ambientali
Sono in vigore dal 29 maggio 2015 i reati presupposto della responsabilità amministrativa egli enti, D.Lgs. 231/2001, introdotti dalla Legge 22 maggio 2015 n. 68 che ha inserito nel Codice Penale il nuovo Titolo VI bis con gli articoli: 452 bis “inquinamento ambientale”, 452 ter “morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale”, 452 quater “disastro ambientale”, 452 quinquies “delitti colposi contro l’ambiente”, 452 sexies “traffico e abbandono di materiale di alta radioattività.
Tali fattispecie criminose si aggiungono a quelle già vigenti dal 16 agosto 2011 per effetto del D.Lgs. 121/2011, provvedimento che per primo aveva esteso la responsabilità amministrativa delle organizzazioni collettive ex D.Lgs. 231/2001 a una serie di reati ambientali.
Una novità assoluta della nuova legge in commento è che è prevista una aggravante ex art. 416 c.p. con sensibili aumenti di pena in presenza di associazioni mafiose finalizzate a commettere i delitti contro l’ambiente o a controllare concessioni e appalti in materia ambientale che fanno scattare le aggravanti. Aggravanti, peraltro, sono previste anche in caso di semplice associazione a delinquere e se vi è stata partecipazione di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
In tali evenienze non può essere escluso il caso del concorso nel reato, ampliando così notevolmente il rischio aziendale.
Come ormai noto per andare esente da simili responsabilità per reati ambientali come individuati dall’art. 25 undecies introdotto dal ridetto D.Lgs. 121/2011 nel D.Lgs. 231/2001, commessi da dipendenti o amministratori ad interesse o a vantaggio dell’ente, la persona giuridica deve avere costruito un modello organizzativo adeguato a prevenire simili illeciti.
La predisposizione di tale modello non è obbligatoria ma realizzare un idoneo ed efficace modello organizzativo atto a prevenire la commissione di illeciti ambientali può esonerare l’ente da responsabilità amministrativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 7 del Dlgs 231/2001.
Essendo il modello finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo di prevenzione della commissione dei reati, esso impone all’impresa specifici adempimenti, non essendo sufficiente che il modello si limiti a favorire la riduzione dei potenziali rischi per l’ambiente di un determinato processo produttivo, ma deve arrivare a costituire un modello di adempimento diligente vincolante per dirigenti e dipendenti che sia eludibile solo in modo fraudolento.
Sul punto si segnale che i sistemi di gestione ambientale, seppure non costituiscono in automatico un modello organizzativo idoneo e completo, possono essere una base di partenza per la realizzazione di modelli esonerativi efficaci.
Di seguito la tabella dei reati ambientali per i quali scatta la responsabilità ex D.Lgs. 231/2001:
Reati ambientali — Responsabilità delle organizzazioni collettive ex Dlgs 231/2001 | |
Reati previsti dal Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’ambiente) | |
Reato | Sanzione |
Scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione (articolo 137, comma 1) | Sanzione pecuniaria fino a 250 quote |
Scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’allegato 5 dello stesso Codice ambientale (articolo 137, comma 2) | Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote |
Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (articolo 137, comma 3) | Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote |
Superamento valori limite in caso di scarico di acque reflue industriali (articolo 137, comma 5, primo periodo) | Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote |
Scarichi di acque reflue industriali oltre i limiti, più restrittivi fissati dalle Regioni (articolo 137, comma 5, secondo periodo) | Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote |
Mancata osservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (articolo 137, comma 11) | Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote |
Scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (articolo 137, comma 13) | Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote |
Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi senza autorizzazione (articolo 256, comma 1, lettera a)) | Sanzione pecuniaria fino a 250 quote |
Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (articolo 256, comma 6, primo periodo) | Sanzione pecuniaria fino a 250 quote |
Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi senza autorizzazione (articolo 256, comma 1, lettera b)) | Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote |
Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (articolo 256, comma 3, primo periodo) | Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote |
Effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (articolo 256, comma 5) | Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote |
Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata in con destinazione della discarica, anche in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi (articolo 256, comma 3, secondo periodo) | Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote |
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica (articolo 257, comma 1) | Sanzione pecuniaria fino a 250 quote |
Inquinamento, tramite sostanze pericolose, del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica (articolo 257, comma 2) | Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote |
Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e uso di un certificato falso durante il trasporto (articolo 258, comma 4, secondo periodo) | Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote |
Traffico illecito di rifiuti (articolo 259, comma 1) | Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote |
Attività organizzata al fine del traffico illecito di rifiuti (articolo 260, comma 1) | Sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote |
Attività organizzata al fine del traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (articolo 260, comma 2) | Sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote |
Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (articolo 260-bis, comma 6) | Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote |
Omissione, in caso di rifiuti pericolosi, di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda Sistri — Area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.Uso, durante il trasporto di rifiuti pericolosi di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (articolo 260-bis, comma 7, secondo e terzo periodo) | Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote |
Accompagnamento del trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione fraudolentemente alterata (articolo 260-bis, comma 8, primo periodo) | Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote |
Accompagnamento del trasporto di rifiuti pericolosi con una copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione fraudolentemente alterata (articolo 260-bis, comma 8, secondo periodo) | Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote |
Soggetti che nei casi ex articolo 281, comma 1 non hanno adottato tutte le misure idonee a evitare un aumento anche temporaneo, delle emissioni (articolo 279, comma 5) | Sanzione pecuniaria fino a 250 quote |
(*) Le sanzioni per le persone giuridiche sono espresse in quote. Il Dlgs 231/2001 prevede un valore pecuniario delle quote variabile da 258 euro a 1.549 euro.Per la definizione dell’importo di ogni quota ci si affida alla discrezionalità del giudice, che valuta anche le condizioni patrimoniali ed economiche in cui versa l’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione. |
Reati ambientali — Responsabilità delle organizzazioni collettive ex Dlgs 231/2001 | |
Reati previsti dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549 (Misure a tutela dell’ozono) | |
Reato | Sanzione |
Violazione delle disposizioni in materia di cessazione dell’utilizzo di sostanze lesive dell’ozono (articolo 3, comma 6) | Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (*) |
(*) Le sanzioni per le persone giuridiche sono espresse in quote. Il Dlgs 231/2001 prevede un valore pecuniario delle quote variabile da 258 euro a 1.549 euro.Per la definizione dell’importo di ogni quota ci si affida alla discrezionalità del giudice, che valuta anche le condizioni patrimoniali ed economiche in cui versa l’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione. |
Reati ambientali — Responsabilità delle organizzazioni collettive ex Dlgs 231/2001 | |
Reati previsti dal Dlgs 6 novembre 2007, n. 202(Misure a tutela dell’inquinamento provocato dalle navi) | |
Reato | Sanzione |
Sversamento colposo di sostanze inquinanti in mare (articolo 9, comma 1) | Sanzione pecuniaria fino a 250 quote (*) |
Sversamento doloso di sostanze inquinanti in mare (articolo 8, comma 1) | Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote |
Sversamento doloso di sostanze inquinanti in mare in caso di danni gravi o permanenti alla qualità delle acque (articolo 8, comma 2) | Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote |
Sversamento colposo di sostanze inquinanti in mare in caso di danni gravi o permanenti alla qualità delle acque (articolo 9, comma 2) | Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote |
(*) Le sanzioni per le persone giuridiche sono espresse in quote. Il Dlgs 231/2001 prevede un valore pecuniario delle quote variabile da 258 euro a 1.549 euro.Per la definizione dell’importo di ogni quota ci si affida alla discrezionalità del giudice, che valuta anche le condizioni patrimoniali ed economiche in cui versa l’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione. |
Come sopra detto la legge 20 maggio 2015, n. 68 che ha introdotto nel Codice penale alcuni reati ambientali, ha allo stesso tempo implementato l’articolo 25-undecies, Dlgs 231/2001 aggiungendo alcune di queste nuove fattispecie delittuose tra i “reati-presupposto” che fanno scattare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex Dlgs 231/2001.
Sottolineo che rimangono inalterate le sanzioni a carico della persona giuridica per i reati di cui all’articolo 727-bis e 733-bis, Codice penale, già aggiunti dal Dlgs 121/2011.
Di seguito si riportano i reati e la sanzione per la persona giuridica nel caso in cui il reato sia commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente dagli apicali o dai dipendenti della società.
Nuovi reati ambientali — Modifiche al Codice penale ad opera della legge 20 maggio 2015, n. 68 (“Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”) — Inserimento di “reati presupposto” ex Dlgs231/2001 | |
Reato-presupposto | Sanzione per la persona giuridica (*) |
Inquinamento ambientale — Chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell’aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (articolo 452-bis). | sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote + sanzioni interdittive ex articolo 9, Dlgs 231/2001 per un periodo non superiore a un anno |
Disastro ambientale — Chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale.Per disastro ambientale si intende, alternativamente:— un’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema o,— un’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, o
— l’offesa all’incolumità pubblica in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della sua compromissione o dei suoi effetti lesivi o per il numero delle persone offese o esposte a pericolo (articolo 452-quater) |
sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote + sanzioni interdittive ex articolo 9, Dlgs 231/2001 |
Reati di cui sopra commessi con colpa e non con dolo (articolo 452-quinquies) | sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote + sanzioni interdittive ex articolo 9, Dlgs 231/2001 |
Chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale di alta radioattività. Punito anche il detentore che abbandona tale materiale o se ne disfa illegittimamente (articolo 452-sexies, C.p.) | sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote + sanzioni interdittive ex articolo 9, Dlgs 231/2001 |
Associazione per delinquere (articoli 416, C.p.) e di stampo mafioso (articolo 416-bis, C.p.) finalizzata a commettere uno qualsiasi dei delitti previsti nel nuovo Titolo VI-bis (articolo 452-octies) | sanzione pecuniaria da 300 a 1.000 quote + sanzioni interdittive ex articolo 9, Dlgs 231/2001 |
Reato-presupposto ex Dlgs 231/2001 | Sanzione per la persona giuridica (*) |
Uccisione, cattura o possesso fuori dei casi consentiti, di un animale appartenente a una specie protetta (articolo 727-bis, C.p.) | Sanzione pecuniaria fino a 250 quote |
Distruzione o deterioramento che ne compromette lo stato di conservazione significativo di un habitat all’interno di un sito protetto (articolo 733-bis) | Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote |
(*) Le sanzioni per le persone giuridiche sono espresse in quote. Il Dlgs 231/2001 prevede un valore pecuniario delle quote variabile da 258 euro a 1.549 euro.Per la definizione dell’importo di ogni quota ci si affida alla discrezionalità del giudice, che valuta anche le condizioni patrimoniali ed economiche in cui versa l’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione. |