Iperammortamento in tre mosse
Realizzazione dell’investimento, entrata in funzione del bene ed interconnessione. Sono le tre fasi necessarie per usufruire dell’iperammortamento in relazione ai beni materiali Industria 4.0 inclusi nell’allegato A alle legge di Bilancio 2017, fasi che possono realizzarsi in periodi d’imposta diversi con conseguenze da analizzare.
Il momento di effettuazione dell’investimento determina in assoluto la spettanza dell’iperammortamento e la quantificazione dell’investimento agevolabile. Secondo l’ultima proroga stabilita dalla legge di bilancio 2018 , l’iperammortamento spetta in relazione agli investimenti effettuati nel 2018 (dal 1 gennaio al 31 dicembre), ovvero fino al 31 dicembre 2019 a condizione che entro il 31 dicembre 2018 sia accettato l’ordine da parte del fornitore e venga pagato un acconto almeno pari al 20% del costo.
L’entrata in funzione del bene – con conseguente inizio del processo di ammortamento civilistico e fiscale dello stesso – determina invece la possibilità di fruire concretamente della maggiorazione dell’ammortamento. L’entrata in funzione può avvenire in un esercizio successivo a quello di effettuazione dell’investimento (da determinarsi in base ai criteri dell’articolo 109 del Tuir).
L’interconnessione, infine, risulta decisiva ai fini della fruizione dell’iper ammortamento in quanto, in mancanza di essa, il bene agevolato non può accedere alla maggiorazione del 150 per cento.
Nel caso in cui l’investimento sia realizzato nell’arco temporale rilevante ed entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, l’impresa può godere temporaneamente del super ammortamento fino all’esercizio in cui si realizza l’interconnessione, esercizio a partire dal quale potrà iniziare ad usufruire dell’iper ammortamento.
Una volta realizzata l’interconnessione, peraltro, la maggiorazione del 150% sarà fruibile in misura piena – sull’intero costo del bene (al netto di quanto già fruito a titolo di super ammortamento) – e verrà spalmata sul periodo di ammortamento fiscale residuo. In altri termini, il “ritardo” nell’interconnessione (conseguente, ad esempio, alla complessità dell’investimento) non è di ostacolo alla completa fruizione dell’iper ammortamento, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si può iniziare a godere del beneficio (cfr circolare 4/E/2017 ).
In realtà, anche l’interconnessione non esaurisce tutte le fasi necessarie per fruire dell’agevolazione. In aggiunta ai requisiti sostanziali sopra indicati (realizzazione dell’investimento, entrata in funzione ed interconnessione) è infatti necessario realizzare anche un onere documentale rappresentato da una dichiarazione del legale rappresentante o, per i beni di costo unitario superiore a 500mila euro, da una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale (ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato), che attesti che il bene possiede caratteristiche tecniche idonee e sia interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
La dichiarazione o la perizia giurata devono essere acquisite dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale.
È possibile produrre la perizia in due fasi separate e successive: la prima basata sulla verifica dei requisiti tecnici del bene e una seconda a buon esito della verifica dell’avvenuta interconnessione (circolare 4/E), fermo restando che anche la seconda fase deve essere ultimata entro la fine del periodo d’imposta. Una parziale deroga è concessa nei casi in cui l’interconnessione avvenga a ridosso di fine anno: in tali casi la perizia deve essere comunque asseverata e consegnata entro il 31 dicembre con data certa, ma può essere giurata successivamente (risoluzione 152/E/2017).