In Gazzetta il restyling del Codice della privacy

In Gazzetta il restyling del Codice della privacy

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Sulla Gazzetta ufficile 205 del 4 settembre è stato pubblicato il decreto legislativo 101/2018 che adegua l’ordinamento italiano alle previsioni del regolamento 2016/679/UE in materia di protezione delle persone fisiche circa il trattamento e la libera circolazione dei dati personali. Il provvedimento delegato sarà in vigore dal 19 settembre ma il regolamento Ue era già pienamente applicabile dal 25 maggio scorso.

Sul fronte lavoristico è di particolare interesse l’articolo 9 che modifica alcune parti del Titolo VIII del Codice della privacy (che assume la nuova rubrica di “Trattamenti nell’ambito del rapporto di lavoro”). In particolare, circa la promozione da parte del Garante delle regole deontologiche sottoscrivibili dai soggetti pubblici e privati interessati, sono espressamente richiamate le finalità esplicitate nell’articolo 88 del regolamento Ue, decisamente più ampie rispetto a quelle attualmente contemplate dal vigente articolo 111 del Codice (ad esempio parità e diversità sul posto di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, finalità di cessazione del rapporto di lavoro eccetera). Ricordiamo incidentalmente che le regole deontologiche, adottabili previa apposita consultazione pubblica, costituiscono precondizione per la liceità del trattamento dei dati.

Il nuovo articolo 111-bis conferma sostanzialmente la previsione dell’abrogato articolo 13 secondo cui la recezione dei curricula degli aspiranti lavoratori non necessita del consenso degli interessati (ma resta l’obbligo di fornire le informazioni prescritte in sede di successivo contatto). Viene inoltre interamente riformulata l’indicazione delle finalità di rilevante interesse pubblico (nuovo articolo 2-sexies).

Per i controlli a distanza, già regolati dagli articoli 4 e 8 dello statuto dei lavoratori, da evidenziare il richiamo (nuova previsione aggiunta nell’articolo 113 del Codice) all’articolo 10 del decreto legislativo 276/2003 che vieta ai datori di lavoro indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori dei lavoratori (divieto sanzionato penalmente). Infine da segnalare l’aggiunta, nell’articolo 115 del Codice, della previsione dei lavoratori agili quali destinatari dell’obbligo del datore di lavoro di garantire il rispetto della personalità e della libertà morale, accanto alle più tradizionali categorie dei lavoratori domestici e dei telelavoratori.