Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo (post D.Lgs. 14.9.2015, n. 151)
Diventano sempre più chiari gli impatti del nuovo impatto normativo degli ultimi decreti del JOBS ACT, anche in termini di Privacy, nel vecchio concetto della “videosorveglianza” dello Statuto del lavoratore. Vediamoli insieme.
PREMESSA: con il D.Lgs. 14.9.2015, n. 151, sono intervanti significativi cambiamenti anche relativamente alla Privacy, modificando con decorrenza dal 24.9.2015, le precedenti disposizioni in materia di impianti audiovisivi, adeguando alle moderne esigenze produttive, e all’evoluzione della tecnologia, un impianto normativo vecchio di oltre 45 anni. Le nuove disposizioni, contenute nell’articolo 23 del nuovo decreto legislativo, sono state trasfuse nello “Statuto del lavoratore – legge n.300 del 20.5.1970,” e precisamente all’art. 4, ora rubricato “Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo”.
CONTROLLO QUALE FINALITÀ ESCLUSIVA: la nuova disposizione, a differenza della formulazione previgente, non prevede più un generale divieto di utilizzo di impianti audiovisivi e di altri strumenti che abbiano quale finalità esclusiva il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
IMPIANTI E ALTRI STRUMENTI DA CUI DERIVI LA POSSIBILITÀ DI CONTROLLO: la norma consente invece l’installazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti, dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, esclusivamente per:
- a) esigenze organizzative e produttive;
- b) per la sicurezza del lavoro; e
- c) per la tutela del patrimonio aziendale.
Prima di procedere, il datore deve tuttavia raggiungere un accordo collettivo con il sindacato oppure essere autorizzato dalla DTL o dal Ministero (art. 4, co. 1, L. 20.5.1970, n. 300), come specificato nella tabella che segue.
INSTALLAZIONE IN FORZA DI ACCORDO SINDACALE | |
Fattispecie | Soggetto |
Una sola unità produttiva | Rappresentanza sindacale unitaria o rappresentanze sindacali aziendali |
Impresa con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione | In alternativa alle RSA o RSU, Associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale |
Impresa con unità produttive ubicate in diverse regioni | In alternativa alle RSA o RSU, Associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale |
INSTALLAZIONE PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA DTL A SEGUITO DI MANCATO ACCORDO SINDACALE |
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Impresa con 1 o con più unità produttive site negli ambiti di competenza di 1 sola DTL | Direzione territoriale del lavoro |
Impresa con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più DTL | Ministero del lavoro |
L’installazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti, dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori (pur a fronte di esigenze organizzative e produttive; per la sicurezza del lavoro, e per la tutela del patrimonio aziendale), ove avvenuta in assenza di accordo sindacale o di autorizzazione da parte della DTL o del Ministero, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 38 della medesima L. 20.5.1970, n. 300.
STRUMENTI PER RENDERE LA PRESTAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI E USCITE: invece, non occorrono l’accordo sindacale né l’autorizzazione da parte della DTL o del Ministero nel caso in cui si tratti di strumenti:
- a) utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa (es. palmari, tablet e PC);
- b) di registrazione degli accessi e delle uscite (art. 4, co. 2, 20.5.1970, n. 300).
UTILIZZABILITÀ DELLE INFORMAZIONI RACCOLTE: a condizione che al lavoratore sia data adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (codice privacy), le informazioni raccolte mediante tali strumenti sono lecitamente utilizzabili da parte del datore di lavoro a tutti i fini, ivi inclusi quelli disciplinari (art. 4, co. 3, L. 20.5.1970, n. 300).
SANZIONI: l’articolo 23, co. 2, del D.Lgs. 14.9.2015, n. 151, ha modificato anche l’art. 171 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196. In base a tale norma, quindi, la violazione delle disposizioni di cui all’art. 4, co. 1 e 2, della L. 20.5.1970, n. 300, è punita con le sanzioni di cui all’art. 38 della medesima legge 20.5.1970, n. 300. E quindi:
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ammenda da 154,94 a 1.549 euro, o arresto da 15 giorni a 1 anno;
- nei casi più gravi le pene dell’arresto e dell’ammenda sono applicate congiuntamente;
- quando per le condizioni economiche del reo, l’ammenda può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo;
- nei casi più gravi, l’autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall’art. 36 del codice penale (art. 38, L. 20.5.1970, n. 300).