Il regolamento Reach: gli obblighi dei distributori
I regolamenti europei in materia di sostanze chimiche – come il Regolamento REACH ( Regolamento n.1907/2006) e il Regolamento CLP ( Regolamento n.1272/2008) – prevedono diversi e articolati compiti per i molti attori nella catena di approvvigionamento di un prodotto chimico.
Ci soffermiamo sulle responsabilità e il ruolo del distributore.
ECHA sottolinea che la normativa riconosce il ruolo “che i distributori svolgono tra fabbricanti e clienti per permettere la comunicazione in materia di sicurezza chimica nella catena di approvvigionamento”. E in questo senso il coinvolgimento attivo dei distributori è necessario “per proteggere le persone e l’ambiente dai rischi correlati alle sostanze chimiche”.
Chi sono i distributori?
Ai sensi dei regolamenti REACH e CLP, sono distributori “coloro che si procurano una sostanza chimica o una miscela nel SEE” (lo “Spazio Economico Europeo” che comprende gli Stati membri dell’UE, l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia), “la conservano e quindi la immettono sul mercato per conto terzi (anche con il loro marchio senza modificarne la composizione chimica in alcun modo). Per esempio, i commercianti al dettaglio e all’ingrosso sono distributori ai sensi dei regolamenti REACH e CLP”.
Invece non sono distributori, sempre ai sensi dei due regolamenti:
– coloro che acquistano sostanze chimiche fuori dal SEE e le immettono direttamente sul mercato del SEE. In questo caso si è importatori;
– coloro che acquistano sostanze chimiche all’interno del SEE e le miscelano con altre sostanze chimiche, le diluiscono o le utilizzano per riempire contenitori prima di fornirle a terzi. In questo caso si è utilizzatori a valle.
Che responsabilità hanno i distributori?
Il sito indica che la comunicazione nella catena di approvvigionamento è “la principale responsabilità dei distributori. Questa stessa responsabilità si applica a tutti i fornitori di sostanze, miscele e articoli, fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle e distributori”.
Cosa devono fare se vendono prodotti a utilizzatori industriali o professionali?
In questo caso i distributori devono “comunicare le informazioni sui rischi e i pericoli associati alle sostanze chimiche” distribuite a valle e a monte della catena di approvvigionamento.
Nel primo caso lo strumento principale ai fini della suddetta comunicazione è “la scheda di dati di sicurezza, che può essere ampliata per includere scenari d’esposizione per ciascun uso identificato. Nel caso di una sostanza o miscela pericolosa:
– occorre fornire la scheda di dati di sicurezza e assicurarsi che sia nella rispettiva lingua nazionale e includa le informazioni richieste ai sensi della legislazione nazionale, per esempio in materia di salute e sicurezza o smaltimento dei rifiuti”;
– occorre “assicurarsi che la sostanza o miscela pericolosa sia etichettata e imballata correttamente”.
Riguardo ai requisiti del regolamento CLP si ricorda che dal primo giugno 2015 sono state introdotte importanti modifiche, compresi “nuovi pittogrammi e indicazioni di pericolo”. In particolare “l’etichettatura e l’imballaggio di biocidi e articoli trattati con biocidi devono rispettare i requisiti del CLP e altri requisiti specifici”.
Riguardo agli articoli contenenti sostanze estremamente preoccupanti, si ricorda che si tratta di “sostante identificate ai sensi del regolamento REACH che hanno effetti gravi e spesso irreversibili sulla salute umana e sull’ambiente. I distributori sono tenuti a fornire ai clienti informazioni sufficienti per consentire l’uso sicuro dell’articolo, incluso quanto meno il nome della sostanza pericolosa”.
Riguardo alla comunicazione a monte della catena di approvvigionamento, i clienti “dovrebbero fornire ai distributori informazioni da condividere a monte con i rispettivi fornitori. Potrebbe trattarsi di:
– informazioni nuove relative alle proprietà pericolose delle sostanze o delle miscele;
– informazioni che possono rendere inadeguate le misure di gestione dei rischi indicate nella scheda di dati di sicurezza;
– informazioni sufficienti sulla modalità d’uso della sostanza affinché l’uso possa essere considerato nel fascicolo di registrazione della sostanza”.
E cosa devono fare i distributori se vendono ai consumatori?
I distributori devono assicurarsi che i prodotti pericolosi “siano etichettati e imballati in modo corretto. Quando un prodotto (una sostanza chimica o miscela) viene identificato come pericoloso, deve essere etichettato e imballato secondo i requisiti del regolamento CLP. Questa responsabilità spetta a fabbricanti, formulatori, importatori e distributori”.
In qualità di fornitori di prodotti pericolosi bisogna assicurarsi che questi siano etichettati e imballati in modo corretto. L’etichetta “dovrebbe contenere:
– le informazioni relative ai pericoli nella/e lingua/e nazionale/i richiesta/e;
– i dettagli di contatto del fornitore UE;
– i nuovi pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza che sono obbligatori ai sensi del regolamento CLP”.
Si ricorda che fino al 1° giugno 2017 i distributori possono vendere “miscele etichettate secondo il vecchio modello” se possono dimostrare che “erano presenti nella catena di approvvigionamento prima del 1° giugno 2015, termine legale per il cambiamento”.
Inoltre ai sensi del regolamento REACH e del regolamento relativo ai biocidi i consumatori “hanno il diritto di chiedere se gli articoli” che vende il distributore “contengono sostanze estremamente preoccupanti oltre una determinata concentrazione. Questo vale anche per gli articoli che sono stati trattati con biocidi”. È necessario rispondere “gratuitamente a tali richieste entro 45 giorni”. I distributori sono tenuti a fornire “informazioni sufficienti e consigli sull’uso sicuro dell’articolo o informazioni circa il trattamento biocida dell’articolo trattato”.
Esempi tipici di prodotti ai quali si applica il “diritto di chiedere” dei consumatori sono “capi di abbigliamento, mobili, utensili per la casa, attrezzatura sportiva o altri articoli per l’uso quotidiano”.
Concludiamo ricordando che prima di immettere sul mercato una sostanza, una miscela o un articolo, il distributore deve informarsi sulle sostanze chimiche immagazzinate e fornite e deve assicurarsi che la sostanza, la miscela o l’articolo siano consentiti nel mercato SEE.