Il nuovo regime sanzionatorio per le mancate visite mediche e l’omessa formazione

Il nuovo regime sanzionatorio per le mancate visite mediche e l’omessa formazione

Nuovo regime sanzionatorio

L’art. 20 ha inserito nell’art. 55 del D.Lgs. n.81/2008 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) il nuovo comma 6-bis, in vigore dal 24 settembre 2015, in base al quale in caso di mancato invio dei lavoratori alle visite mediche (art.18, c. 1, lett. g) o di omessa formazione delle figure della prevenzione (art. 37, c. 1, 7, 9 e 10) “se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati”.
Da una prima lettura di tale disposizione emerge, quindi, la volontà del legislatore di graduare le sanzioni per questi illeciti, occorre ricordare per altro già aumentate precedentemente del 9,60% con il D.L. n.69/2013, in base al numero delle omissioni commesse, anche per mettere fine ad una vecchia diatriba sorta circa l’applicazione una sola volta della sanzione prevista o “moltiplicata” per il numero di lavoratori non sottoposti a visita medica o alla formazione.
Si tratta, quindi, di un meccanismo “a soglie” che per quanto riguarda le visite mediche sembra applicarsi solo a quelle periodiche, considerato che l’art.18 del D.Lgs. n. 81/2008, obbliga il datore di lavoro e il dirigente a “inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto”.
Più complessa, invece, appare l’applicazione di questa nuova disposizione alle ipotesi di mancata formazione per la quale occorre precisare è previsto l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da euro 1.315,20 a 5.699,20 euro (art. 55, c. 5, lett. c); in merito occorre far rilevare che questo nuovo meccanismo “a soglie” riguarda non solo il caso dell’omessa formazione dei lavoratori ma anche quella dei dirigenti, dei preposti, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), e degli addetti al primo soccorso (D.M. 388/2003), all’antincendio (D.M. 10 marzo 1998) e all’esodo.
Tuttavia, lo specifico riferimento ai “lavoratori” dell’art. 20, c.1, lett. i), del D.Lgs. 151/2015, utilizzato come parametro unico per l’applicazione delle maggiorazioni, appare destinato a creare non poche difficoltà in questi ultimi casi.