I voucher nel welfare aziendale – come utilizzarli
Per quanto concerne la fruizione del welfare mediante voucher, il nuovo comma 3-bis dell’articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi e l’articolo 6 del Decreto 25 marzo 2016 disciplinano l’erogazione dei benefit previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del Tuir mediante titoli di legittimazione che non sono equiparati a denaro ancorché portanti un valore nominale. Tale previsione facilita, dunque, la fruizione dei predetti benefit quando sono messi a disposizione da parte del datore di lavoro attraverso strutture esterne convenzionate. Per evitare un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione dei redditi di lavoro dipendente, la circolare ha previsto che i voucher siano intestati all’effettivo fruitore della prestazione anche nei casi di utilizzo da parte dei familiari.
Nella generalità dei casi i voucher devono essere utilizzati per uno solo dei beni, prestazioni, opere o servizi previsti dalle disposizioni agevolative (voucher monouso); è tuttavia ammessa la possibilità, con riferimento ai beni e servizi di cui all’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del Tuir, di emettere voucher per più beni o servizi, purché il relativo valore (normale) complessivo non ecceda il limite di legge di 258,23 euro.
Tale limite, se superato anche con riferimento all’intero periodo d’imposta, comporta la tassazione dell’intero buono acquisto. Questa regola non si applica ai buoni pasto la cui soglia di esenzione di 5,29 euro giornalieri (aumentati a 7 euro in caso di ticket elettronici), se superata comporta la concorrenza alla formazione del reddito per la sola eccedenza. Tale eccedenza non è neppure “assorbibile” dalla franchigia di esenzione dei benefit di cui all’articolo 51, comma 3, ultimo periodo.