Gestione delle emergenze secondo il nuovo codice – cosa fare

Gestione delle emergenze secondo il nuovo codice – cosa fare

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Il nuovo “ Codice di prevenzione Incendi” contenuto nel  Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015, definisce la  gestione della sicurezza antincendio (GSA) come una “misura finalizzata alla gestione di un’attività in condizioni di sicurezza, sia in fase di esercizio che in fase di emergenza, attraverso l’adozione di una struttura organizzativa che prevede ruoli, compiti, responsabilità e procedure”.
Il codice si sofferma tuttavia anche sul tema delle emergenze.
A questo proposito abbiamo già ricordato che “la preparazione all’emergenza, nell’ambito della gestione della sicurezza antincendio, si esplica tramite:
pianificazione delle procedure da eseguire in caso d’emergenza, in risposta agli scenari incidentali ipotizzati;
nelle attività lavorative con la formazione ed addestramento periodico del personale all’attuazione del piano d’emergenza, prove di evacuazione. La frequenza delle prove di attuazione del piano di emergenza deve tenere conto della complessità dell’attività e dell’eventuale sostituzione del personale impiegato”.
Inoltre la pianificazione d’emergenza “deve includere planimetrie e documenti nei quali siano riportate tutte le informazioni necessarie alla gestione dell’emergenza” (ad esempio: “indicazione dei compiti e funzioni in emergenza mediante predisposizione di una catena di comando e controllo, destinazioni delle varie aree dell’attività, compartimentazioni antincendio, sistema d’esodo, aree a rischio specifico, dispositivi di disattivazione degli impianti e di attivazione di sistemi di sicurezza, …”).
In prossimità degli accessi di ciascun piano dell’attività, devono poi essere esposte:
a. “planimetrie esplicative del sistema d’esodo e dell’ubicazione delle attrezzature antincendio;
b. istruzioni sul comportamento degli occupanti in caso di emergenza”.
E il piano di emergenza “deve essere aggiornato in caso di modifica significativa, ai fini della sicurezza antincendio, dell’attività”.
Le misure antincendio per la preparazione all’emergenza sono gestite tramite una tacella e secondo il livello di prestazione (la GSA può essere svolta secondo tre diversi livelli di prestazione: livello base, livello avanzato, livello avanzato per attività complesse).
Riguardo al primo livello di prestazione la pianificazione dell’emergenza “può essere limitata all’informazione al personale ed agli occupanti sui comportamenti da tenere”, informazione che deve riguardare:
–  istruzioni per la chiamata del soccorso pubblico e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;
– istruzioni di primo intervento antincendio, attraverso: azioni del responsabile dell’attività in rapporto alle squadre di soccorso; azioni degli eventuali addetti antincendio in riferimento alla lotta antincendio ed all’esodo, ivi compreso l’impiego di dispositivi di protezione ed attrezzature; azioni per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;
– istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche per mezzo di idonea segnaletica”.
Riguardo invece al secondo e terzo livello di prestazione il piano di emergenza “deve contenere le procedure per la gestione dell’emergenza. In particolare:
– procedure di allarme: modalità di allarme, informazione agli occupanti, modalità di diffusione dell’ordine di evacuazione;
– procedure di attivazione del centro di gestione delle emergenze;
– procedure di comunicazione interna e verso gli enti di soccorso pubblico: devono essere chiaramente definite le modalità e strumenti di comunicazione tra gli addetti antincendio e il centro di gestione dell’emergenza, individuate le modalità di chiamata del soccorso pubblico e le informazioni da fornire alle squadre di soccorso;
– procedure di primo intervento antincendio, che devono prevedere le azioni della squadra antincendio per lo spegnimento di un principio di incendio, per l’assistenza degli occupanti nella evacuazione, per la messa in sicurezza delle apparecchiature o impianti;
– procedure per l’esodo degli occupanti e le azioni di facilitazione dell’esodo;
– procedure di messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti: in funzione della tipologia di impianto e della natura dell’attività, occorre definire apposite sequenze e operazioni per la messa in sicurezza delle apparecchiatura o impianti;
– procedure di rientro nell’edificio al termine dell’emergenza: in funzione della complessità della struttura devono essere definite le modalità con le quali garantirne il rientro in condizioni di sicurezza”.
Il codice si occupa anche della preparazione all’emergenza in attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d’esodo.
Infatti “qualora attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d’esodo siano esercite da responsabili dell’attività diversi, le pianificazioni d’emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe”. Inoltre deve essere “prevista una pianificazione d’emergenza di sito in cui siano descritte le procedure di risposta all’emergenza per le parti comuni e per le eventuali interferenze tra le attività ai fini della sicurezza antincendio”.
Si indica poi che, dove previsto dalla soluzione progettuale individuata, deve essere predisposto “apposito centro di gestione delle emergenze ai fini del coordinamento delle operazioni d’emergenza, commisurato alla complessità dell’attività.
E tale centro di gestione delle emergenze, che deve essere individuato da apposita segnaletica di sicurezza, “deve essere fornito almeno di:
a. informazioni necessarie alla gestione dell’emergenza (es. pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri telefonici…);
b. strumenti di comunicazione con le squadre di soccorso, il personale e gli occupanti;
c. centrali di controllo degli impianti di protezione attiva o ripetizione dei segnali d’allarme”.
Ricordando che il codice sottolinea l’importanza della “revisione periodica dell’adeguatezza delle procedure di sicurezza antincendio in uso e della pianificazione d’emergenza”, concludiamo l’articolo segnalando che il documento “Norme tecniche di prevenzione incendi” (l’allegato al decreto contenente il nuovo codice) affronta anche il tema della gestione della sicurezza in emergenza.
In particolare la gestione della sicurezza antincendio durante l’emergenza nell’attività “deve prevedere almeno:
a. se si tratta di attività lavorativa: attivazione ed attuazione del piano di emer­genza” (di cui al paragrafo S.5.6.5 del Codice);
b. se non si tratta di attività lavorativa: “attivazione dei servizi di soccorso pub­blico, esodo degli occupanti, messa in sicurezza di apparecchiature ed im­pianti;
c. qualora previsto, attivazione del centro di gestione delle emergenze” (secon­do le indicazioni del paragrafo 5.5.6.7 del Codice).
E, infine, alla rivelazione manuale o automatica dell’incendio “segue generalmente:
a. l’immediata attivazione delle procedure d’emergenza;
b. nelle attività più complesse, la verifica dell’effettiva presenza di un incendio e la successiva attivazione delle procedure d’emergenza”.
E con riferimento al capitolo S.5 (Gestione della sicurezza antincendio) del codice, entrato in vigore il  18 novembre 2015, il nostro giornale si è soffermato in  precedenti articoli sui ruoli e sulla progettazione della gestione della sicurezza. E abbiamo affrontato anche la  gestione della sicurezza nell’attività in esercizio, con particolare riferimento alla prevenzione degli incendi, al registro dei controlli e al piano per il mantenimento del livello di sicurezza.