Formazione sicurezza: il datore di lavoro non può erogare formazione

Formazione sicurezza: il datore di lavoro non può erogare formazione

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E’ escluso che i datori di lavoro possano organizzare corsi di formazione in materia di sicurezza, sia in modalità frontale sia in e-learning. I soggetti formatori sono solo quelli individuati dall’accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016. In tal senso si è espressa la Commissione per gli interpelli presso il ministero del Lavoro con l’interpello 7/2018 del 1° ottobre in risposta a un quesito del Cnr.
Il quesito si muove dalla disposizione dettata dall’allegato A dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 il quale non escludeva che il datore di lavoro potesse essere direttamente organizzatore del corso di formazione e di aggiornamento dei propri dipendenti. L’allegato I dello stesso accordo prevedeva altresì, in via residuale, che il datore di lavoro, a seguito di eventuale richiesta di collaborazione all’ente bilaterale o dall’organismo paritetico, in base all’articolo 37, comma 12, del testo unico, trascorsi inutilmente 15 giorni, avrebbe potuto procedere autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività formative.
Con il successivo accordo del 7 luglio 2016, relativo alla durata e ai corsi minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione (Rspp e Aspp), viene ampliata anche a tali soggetti la possibilità di formazione con le modalità e-learning, al loro aggiornamento e alla formazione specifica dei lavoratori delle aziende inserite nel “rischio basso”.
Tale ultimo accordo, tra l’altro, individua i soggetti formatori e nel quesito posto alla commissione si ritiene si applichi anche nei confronti dei datori di lavoro che, in base al precedente accordo del 2011 avrebbero potuto organizzare, anche in modalità e-learning, per i propri lavoratori. Si tratta di una facoltà che ora non è più possibile esercitare.
La risposta all’interpello precisa e conclude che i soggetti che possono erogare la formazione in e-learning sono solo quelli individuati al punto 2 dell’allegato A dell’accordo 2016. Tra questi occorre ricordare le Regioni e Province autonome, gli enti di formazione accreditati, le università, l’Inail, i vigili del fuoco, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, i ministeri del Lavoro, della Salute, dell’Interno, dello Sviluppo economico, il Formez, la scuola nazionale dell’amministrazione, gli ordini e collegi professionali.