Eterodirezione decisiva per l’appalto
Per la legittimità del contratto di appalto e la conseguente detraibilità dell’Iva ha rilevanza l’organizzazione del personale in capo all’appaltatore prima ancora dei mezzi posseduti per l’esecuzione dell’opera e del rischio di impresa.
A precisarlo è la Corte di cassazione con l’ordinanza 938 depositata in questi giorni. L’agenzia delle Entrate riqualificava il contratto di appalto in somministrazione illecita di manodopera e conseguentemente disconosceva l’Iva e il costo.
I giudici di merito confermavano l’illegittimità dell’atto. La Ctr, in particolare, rilevava la sussistenza di un reale rapporto di appalto atteso che sull’appaltatore gravava il rischio di impresa. L’Agenzia ricorreva in Cassazione lamentando, in estrema sintesi, che non fossero stati valutati gli altri elementi a sostegno della pretesa.
I giudici di legittimità, pur accogliendo il ricorso dell’ufficio, hanno fornito importanti chiarimenti sulla qualificazione del contratto di appalto. Il contratto di somministrazione di manodopera irregolare, schermato da contratto di appalto, è nullo con conseguenza indetraibilità dell’Iva e delle imposte dirette. La caratterizzazione dell’appalto rispetto alla somministrazione di manodopera consiste nell’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore in relazione all’esigenza dell’opera o del servizio, nel potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati e, infine, nel rischio di impresa.
In sintesi, la sussistenza dell’appalto è identificata dalla combinazione dell’assunzione del rischio di impresa e dell’eterodirezione (Cassazione 18808/17). Tra questi due elementi secondo la Cassazione assume preminente rilievo la valutazione dell’eterodirezione e ciò perché l’organizzazione dei mezzi può essere predisposta anche per l’esecuzione, occasionale, di un singolo contratto di appalto, non essendo necessario l’esercizio in forma professionale dell’attività dell’appaltatore. Per la Suprema corte grava sul contribuente l’onere di provare la genuinità dell’appalto e ciò sia ai fini Iva sia delle imposte dirette. Nella specie, la Cassazione ha rilevato che il giudice di merito non aveva valutato la sussistenza della etero direzione, fondando la decisione esclusivamente sull’asserito rischio di impresa assunto dall’appaltatore.
La sentenza appare particolarmente rilevante poiché non di rado simili contestazione dell’Agenzia sono fondate esclusivamente sull’assenza o poca rilevanza dei mezzi dell’appaltatore. Gli Uffici, infatti, normalmente presumono l’irregolarità del contratto di appalto solo perché l’appaltatore ha pochi mezzi propri contestando la somministrazione di manodopera. Secondo il chiarimento offerto dalla Cassazione, invece, assume specifica rilevanza la verifica del soggetto che impartisce gli ordini organizzativi.