Esposizione ambientale all’amianto, nuovi moduli Inail per l’una tantum
Per le nuove domande di concessione dell’una tantum a favore di chi ha contratto il mesiotelioma per esposizione ambientale nonché a favore degli eredi, l’Inail con la circolare 33 del 9 settembre 2016 ha approvato i nuovi modelli che sostituiscono i precedenti allegati alla circolare 76/2015.
Destinatari – Ricordiamo che i destinatari del beneficio sono i familiari di lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto, oppure in coloro che hanno contratto la malattia per esposizione ambientale, in quanto residenti in abitazioni costruite con materiali di amianto o vicino ad azienda che abbia utilizzato amianto nelle lavorazioni.
L’una tantum, pari a 5.600 euro, riguarda, all’interno dei soggetti indicati, coloro che non sono stati destinatari dell’integrazione percentuale prevista dal Dm 12 gennaio 2011, e cioè i titolari di rendita che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto e alla fibra “fiberfrax” riconosciute dall’Inail.
In definitiva la tutela si estende non solo a coloro che sono colpiti per esposizione professionale in quanto impiegati nella lavorazione industriale dell’amianto, ma anche coloro che hanno contratto la malattia a causa di esposizione ambientale comprovata oppure a seguito del contatto derivante da rapporti familiari.
Requisiti – La precedente circolare 76/2015 dell’Inail e l’ultima, la 33/2016, individuano le altre condizioni per avere diritto all’una tantum:
– l’esposizione all’amianto deve essere avvenuta sul territorio italiano;
– i periodi di esposizione devono essere, comunque, compatibili, data la lunga latenza della patologia in questione, con l’insorgenza della malattia, con una latenza di almeno dieci anni dall’inizio dell’esposizione;
– il familiare beneficiario deve avere convissuto in Italia con il lavoratore esposto in un periodo in cui quest’ultimo era impiegato, sempre in Italia, in una lavorazione che lo esponeva all’amianto;
– l’esposizione ambientale deve essere comprovata sulla base della documentazione attestante che il soggetto sia stato residente sul territorio nazionale in periodi compatibili con l’insorgenza della patologia medesima.
Nella nuova modulistica non sarà più necessario, come avveniva sulla base della precedente, fornire obbligatoriamente informazioni relativamente al luogo di residenza/abitazione in immobile con presenza di amianto e/o al luogo di residenza/abitazione in immobile sito in prossimità di azienda che abbia utilizzato amianto nelle lavorazioni.
Mentre è rimasta invariata la parte relativa alle informazioni per comprovare l’esposizione familiare, per quella ambientale è necessario indicare i periodi di residenza in Italia del dichiarante, nonché eventuali altre informazioni, qualora disponibili, sull’esposizione.
Domande respinte – Le domande respinte a causa della mancata indicazione del luogo di residenza/abitazione dovranno essere prese in nuovamente considerazione per adeguarle alle nuove regole che non prevedono più come obbligatoria l’indicazione del luogo di residenza. Anche i ricorsi amministrativi e giudiziali dovranno essere definiti in base alle nuove istruzioni, salvo che si sia prescritto il diritto oppure non sia più azionabile a seguito di sentenze passate in giudicato.