Esonero contributivo 2015, chiarimenti da parte dell’INPS

Esonero contributivo 2015, chiarimenti da parte dell’INPS

L’INPS interviene con l’attesa circolare n.17/15 in materia di esonero contributivo 2015.
In particolare precisa che le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle complessive condizioni di legge, fruiscono dell’esonero contributivo a prescindere dalla circostanza che costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro. Lo stesso vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato.

In sintesi:

– trattasi di un intervento generalizzato e pertanto non inquadrabile tra quelle disciplinate dall’art.107 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (aiuti concessi dallo Stato)

– l’esonero non si applica alla pubblica amministrazione

– l’esonero di applica a tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori (es. studi professionali)

– esclusione per settore apprendistato, lavoro domestico, lavoro intermittente (presa di posizione INPS)

– rientrano nelle tipologie incentivate (tempo indeterminato) anche il lavoro ripartito o job sharing, i dirigenti, i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con coop e i somministrati

– l’esonero è subordinato al rispetto della legge 92/12: diritto di precedenza, sospensioni di lavoro (CIGS E CIGD), relazione con datore precedente, Unilav in ritardo (perdita esonero periodo di ritardo)

– presupposto fondamentale dell’esonero è la creazione di nuova occupazione e promuovere la massima espansione del tempo indeterminato

– l’esonero è da attribuire a prescindere dalla circostanza che costituiscano attuazione di un obbligo di legge o di cc. Rientrano, quindi, le assunzioni di lavoratori con i quali  nel corso dei 12 mesi precedenti, hanno avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo di attività lavorativa superiore a 6 mesi. Ovviamente lo stesso vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato. Stesso dicasi per i datori acquirenti o affittuari di aziende o di ramo aziendale

– vige l’obbligo del DURC e del rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti

– l’esonero è cumulabile con i seguenti incentivi: lavoratori disabili, per assunzione di giovani genitori, beneficiari Aspi, programma Garanzia giovani, giovani lavoratori agricoli

– particolari calcoli vanno effettuati per la cumulabilità dell’esonero con gli sgravi giovani entro 29 anni e per lavoratori iscritti in liste di mobilità

– è previsto l’adeguamento della misura dell’esonero (8.060 euro) per i lavoratori part-ime e lavoro ripartito

– è previsto il riproporzionamento della somma mensile per rapporti instaurati i risolti nel corso del mese

– la circolare prende in esame anche la soppressione dei benefici contributi previsti dalla legge 407/90. La soppressione vale solo per le assunzioni effettuate dall’1.1.2015.