Durc circoscritto per la ricostruzione post terremoto
Tutti i lavori di riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici privati danneggiati dai terremoti che hanno colpito Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria potranno essere effettuati e finanziati solo in presenza di Durc regolare.
È questa l’indicazione principale fornita dall’Inps con il messaggio 2174/2017, in si cui chiarisce che sia le imprese affidatarie dei lavori di ricostruzione che i professionisti abilitati dovranno essere sempre in possesso della regolarità contributiva.
Questo messaggio ha la sua fonte nel Dl 189/2016, recentemente modificato dal Dl 8/2017, che, nel disciplinare gli interventi di immediata esecuzione per favorire il rientro nelle unità immobiliari, obbliga gli interessati ad affidare i lavori solo a imprese e professionisti che abbiano la “generale” regolarità contributiva ai sensi dell’articolo 8 del decreto del ministero del lavoro del 30 gennaio 2015.
Allo stesso modo, in base all’articolo 34 del Dl 189/2016, potranno essere conferiti incarichi di progettazione o direzione dei lavori solo a quei professionisti abilitati iscritti nell’apposito elenco speciale e conseguentemente titolari della regolarità contributiva.
L’articolo 35, sempre del Dl 189, subordina l’erogazione del contributo pubblico per gli interventi di riparazione ripristino e ricostruzione, all’integrale osservanza dei trattamenti economici e normativi previsti dai Ccnl, al possesso di un Durc generale ex Dm 30 gennaio 2015, ma anche a una verifica puntuale della regolarità contributiva con riferimento ai lavori di ricostruzione eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi.
In pratica, per consentire l’erogazione dei finanziamenti agevolati, gli uffici speciali della ricostruzione dovranno richiedere il Durc per singolo cantiere.
Al fine di poter effettuare questa verifica circoscritta (che richiederà l’implementazione della procedura Durc), l’Inps obbliga le aziende affidatarie a richiedere l’attribuzione di un’apposita posizione contributiva con data di inizio coincidente con quella del cantiere, che sarà contrassegnata dal codice di autorizzazione 7U.
In caso di presenza di più cantieri nell’area del sisma, fermo restando l’unicità della posizione contributiva, le imprese affidatarie dovranno procedere con l’apertura delle relative unità produttive/operative, secondo le istruzioni fornite con il messaggio 1444/2017, e riportare questi elementi all’interno del flusso uniemens.