Domande Cigo – relazione tecnica anche per le proroghe
L’Inps ha fornito, con il messaggio 2908/2016 , le prime indicazioni operative sul nuovo procedimento amministrativo di concessione della cassa integrazione ordinaria, in particolare sulle modalità di presentazione delle domande e l’avvio della relativa istruttoria che devono essere seguite dal 29 giugno scorso. Istruzioni più dettagliate circa l’interpretazione e l’applicazione dei nuovi criteri per l’esame delle domande, specificati nel decreto ministeriale 95442/2016 in attuazione del decreto legislativo 148/2015, saranno invece oggetto di una prossima circolare.
Ribaditi i punti fermi del procedimento di concessione (competenza esclusiva delle sedi Inps al posto delle vecchie commissioni Cigo, criteri univoci e standard per la valutazione delle domande, necessità di allegazione di una relazione tecnica dettagliata e possibilità di eventuale ulteriore attività istruttoria da parte dell’istituto), la nota si sofferma su uno di essi in particolare. Si tratta dell’obbligo previsto all’articolo 2 del decreto di allegare alla domanda una relazione tecnica dettagliata (i fac-simile indicativi sono allegati al messaggio), avente valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorietà ai sensi del Dpr 445/2000 (con tutte le conseguenze del caso in presenza di dichiarazioni mendaci).
A solo titolo di esempio per la causale “crisi di mercato” dovranno essere analiticamente indicati il contesto economico-produttivo del settore o la congiuntura negativa che interessa il mercato di riferimento nei due anni precedenti, specificando la completa autonomia dell’evento rispetto alle politiche di gestione aziendale, la non dipendenza da imperizia, negligenza o inadempienze del datore di lavoro o dei lavoratori nonché gli elementi oggettivi su cui si fonda la speranza della ripresa di una congiuntura favorevole. Naturalmente è facoltà dell’azienda richiedente supportare e integrare la domanda con documentazione probatoria accessoria (situazione finanziaria, eventuali acquisizioni di ordini o appalti eccetera).
Poiché la domanda Cigo deve essere presentata solo in via telematica, anche i documenti allegati, inclusa la relazione tecnica, devono essere presentati in modalità analoghe. Egualmente le richieste di proroga della domanda originaria devono essere accompagnate da una relazione tecnica dal momento che, si legge nella nota Inps, sono da considerarsi in ogni caso «domande distinte e per la loro concessione devono essere presenti gli elementi probatori che manifestino il perdurare delle ragioni di integrazione presentate nella prima istanza».
Diviene dunque di capitale importanza prestare, in fase istruttoria, la massima cura nella predisposizione della relazione tecnica e degli eventuali documenti a supporto, considerato che il provvedimento di concessione o reiezione adottato dall’Inps si baserà in gran parte sul convincimento formatosi su tali elementi. Il messaggio richiama anche la possibilità per la sede, prevista dall’articolo 11 del decreto, di richiedere alla istante un supplemento istruttorio, tramite Pec o cassetto bidirezionale, ove gli elementi presentati non fossero ritenuti sufficienti. La mancata risposta entro quindici giorni rappresenterà un ulteriore indice di valutazione, ovviamente non positivo per l’azienda.
Come anticipato, le nuove istruzioni valgono per le domande presentate dal 29 giugno scorso. Per quelle già ma prive di relazione tecnica si dovrà procedere alla necessaria integrazione.