DLgs 81/08 – La mancata formazione è sanzionata penalmente o no?
L’obbligo di formazione e la sanzione penale
Sono in aumento negli ultimi anni le sentenze in cui la Corte di Cassazione afferma che gli obblighi di formazione, informazione e addestramento previsti dall’articolo 18 (comma 1 lett. l) del D.Lgs.81/08) non sono sanzionati penalmente, anche se è poi la stessa Cassazione in altre sentenze a sanzionare penalmente.
Proviamo a ripercorrere quanto avvenuto nel corso di alcune sentenze.
Pochi gioni fa (Cass. Pen., Sez. III, 6 luglio 2015 n.28577), è stato accolto il ricorso di un datore di lavoro, condannato in primo grado per non aver adempiuto all’obbligo di formazione dell’addetto antincendio e al primo soccorso e poi assolto dalla Corte, dichiarando che il fatto non sussiste in quanto, “come già di recente in diversi casi riscontrato, […] in materia di prevenzione degli infortuni ai danni dei lavoratori, la norma di cui all’art. 18, comma primo, lett. l), del dlgs n. 81 del 2008 – che obbliga il datore di lavoro ad adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37 stesso decreto – non rientra tra quelle disposizione precettive la cui violazione, ai sensi del successivo art. 55, è presidiata da sanzione penale (Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 gennaio 2014, n. 3145).”
Quest’ultimo precedente richiamato dalla Corte (Cass. Pen. Sez, III 23 gennaio 2014 n. 3145), a sua volta, era pervenuto alle medesime conclusioni e aveva puntualizzato che “l’enunciazione di cui alla citata lett. l), infatti, si risolve in una disposizione programmatica priva di sanzione penale e, come tale, anche, effettivamente, generica”.
Con la medesima argomentazione, nel marzo di quest’anno, anche Cass. Pen., Sez. III, 10 marzo 2015 n. 10023, ha accolto il ricorso (perché “il fatto non è previsto dalla legge come reato”) di un datore di lavoro che aveva omesso di adempiere agli obblighi di formazione ed informazione di un suo dipendente operante in un cantiere.
Infatti il primo comma dell’articolo 37, che prevede che “il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”, è sanzionato con l’arresto da due a quattro mesi o con un’ammenda.
Allo stesso modo sono sanzionati penalmente – nell’ambito dell’articolo 37 – l’obbligo di erogare la formazione ai dirigenti e ai preposti (comma 7) e gli obblighi di far sì che gli addetti antincendio e al primo soccorso da un lato (comma 9) e gli RLS dall’altro (comma 10) ricevano la formazione prevista dalla legge.
Peraltro, la Cassazione stessa – in altre pronunce rispetto a quelle su citate – aveva già rilevato la presenza all’interno del testo unico di un obbligo di formazione presidiato da sanzioni penali (in via contravvenzionale, a prescindere dalla verificazione o meno di un infortunio o di una malattia professionale) e aveva già applicato più volte queste sanzioni penali (ai sensi dell’articolo 55 comma 5) per la violazione proprio dell’articolo 37.
Con la sentenza del 9 settembre 2014 n.37312 , infatti, la Quarta Sezione Penale della Cassazione aveva confermato la condanna di un datore di lavoro per violazione dell’“art. 55 co. 5 lett. c), d.Lvo 81/08, in relazione all’art. 37 co. 1 stesso decreto, perché, quale titolare della … srl, non aveva provveduto ad assicurare una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro in relazione alla mansione di boscaiolo svolta dall’infortunato.., con le specifiche misure prevenzionistiche, tipiche del settore boschivo.”
In quell’occasione, la Corte aveva affermato che il ricorrente datore di lavoro “doveva fornire la prova sulla formazione del [lavoratore infortunato] per i seguenti motivi:
– i datori di lavoro sono tenuti, ex artt. 37(disposizione che ha sostituito l’art. 22, co. 1, d.lvo 626/94) e 55, co. 5, d.Lvo 81/08, ad ottemperare all’obbligo di formazione dei dipendenti, e devono conservare in azienda la attestazione della avvenuta formazione, secondo il dettato di cui al decreto ministeriale del 16/1/1997, richiamato implicitamente dall’allegato A), punto 10 dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
– la mancata produzione da parte del [ricorrente] della relativa documentazione non è giustificata.
Del pari, non è fondata la tesi sostenuta dallo stesso imputato, secondo cui la avvenuta formazione, all’epoca del fatto, poteva essere anche dimostrata verbalmente dal datore di lavoro, in quanto il co. 2 dell’art. 37 del citato decreto rimette alla conferenza tra Stato e Regioni la determinazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione che il responsabile è tenuto a dare al lavoratore, accordo tra Stato e Regioni stipulato solo nel 2011.”
E aveva aggiunto, riguardo alle modalità di attestazione della formazione:
“la compiuta lettura della normativa in materia, però, consente di rilevare che:
– il d.lvo 81/08, all’art. 37 co. 2 rimette all’accordo Stato-Regioni le modalità, come detto, di regolamentazione della formazione del soggetto lavoratore-dipendente;
– l’allegato A), punto 10 dell’accordo Stato-Regioni del dicembre 2011, richiama implicitamente il d.M. 16/1/1997 e i contratti collettivi di lavoro quanto alla formazione obbligatoria del lavoratore e alle relative modalità di esecuzione, laddove dispone che in fase di prima applicazione non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.
Conseguentemente, il datore di lavoro deve provare di avere ottemperato all’obbligo in questione, in quanto tenuto a compilare un documento sulla formazione del lavoratore, contenente i riferimenti anagrafici di costui, le ore di formazione dedicate ai rischi, la data della formazione medesima.”
In questo caso, aveva concluso la Corte, “le emergenze istruttorie hanno consentito al giudice di merito di rilevare l’assoluto difetto di preparazione formativa del lavoratore alla attività alla quale era stato destinato, conseguenza del mancato rispetto del dettato normativo in materia.”
Un mese dopo, la Corte (Cass. Pen., Sez. III, 17 ottobre 2014, n. 43427) aveva confermato la responsabilità di un datore di lavoro “colpevole del reato di cui agli artt. 36 co. 1 e 55 co. 5 D.L.vo. 81/08 perché, in qualità di titolare dell’omonima ditta edilizia ometteva di fornire ai lavoratori minorenni X e Y un’adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute e sulle misure di prevenzione in atto presso il cantiere…; del reato di cui agli artt. 37 co. 1 e 55 co. 5 perché, sempre in qualità di titolare della suddetta ditta, ometteva di impartire ai predetti un’adeguata formazione in materia di sicurezza e salute al momento dell’inizio dell’attività presso il cantiere.”
Dunque la Cassazione stessa ha già applicato a più riprese le sanzioni penali contenute nell’attuale normativa (articolo 55 comma 5) per la violazione dell’obbligo di formazione di cui all’art. 37.