Detassazione ampia per i premi convertiti in welfare aziendale

Detassazione ampia per i premi convertiti in welfare aziendale

Circolare detassazione gennaio 2016

Con la legge di bilancio 2017 l’incentivo fiscale per l’incremento della produttività aziendale riguarda importi più elevati rispetto al passato: fino a 4.000 euro annui per ogni beneficiario. Inoltre i premi convertiti in alcuni tipi di benefit sono completamente detassati, pure se eccedono i relativi limiti di esenzione.

I nuovi limiti

I premi di risultato possono essere detassati fino a 3.000 euro annui lordi (ossia al lordo dell’imposta del 10%, ma al netto dei contributi quindi la soglia da rispettare è di 3.314 euro circa, nel caso i contributi lato dipendente siano al 9,49%). Tale tetto massimo è elevato a 4.000 euro annui lordi se le aziende coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Tra i soggetti potenzialmente interessati ci sono i dipendenti che nell’anno precedente a quello di percezione dei premi abbiano dichiarato redditi di lavoro dipendente non superiori a 80.000 euro, invece dei 50mila euro del passato.

Rimane fermo che il bonus fiscale spetta solo in caso di incrementi effettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che siano misurabili e verificabili. Inoltre l’incentivo deve essere erogato in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali sottoscritti e depositati.

Nel caso in cui il lavoratore avesse diritto a un premio in denaro agevolato, l’azienda dovrebbe tener conto sia dei contributi previdenziali sia della tassazione separata del 10% (che è sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali). Ad esempio, ove il premio fosse di 3.314,55 euro lordi, il dipendente porterebbe a casa 2.700 euro netti (con contribuzione al 9,49%), ossia l’81,459% della somma lorda. Naturalmente l’azienda dovrà anche considerare i contributi a suo carico.

Detassazione piena

Se previsto nell’accordo, il dipendente potrà (o, in taluni casi, dovrà) optare per uno o più benefit messi a sua disposizione, in sostituzione del premio in denaro, beneficiando così della detassazione piena.

A tal proposito, e con riferimento alla disciplina contenuta nella legge di Stabilità 2016, è stato chiarito che l’esenzione fiscale è piena nel rispetto del doppio limite: ossia quello dei premi nonchè quello dei benefit selezionati. Con la legge di bilancio 2017, invece, viene parzialmente superata questa posizione e per taluni benefit specificatamente indicati (si veda la scheda accanto) si può fare riferimento ai soli limiti del premio, e non anche a quelli ordinariamente fissati per le prestazioni di cui si beneficia. Si tratta dei contributi alla previdenza complementare, all’assistenza sanitaria integrativa, alle azioni distribuite ai dipendenti. In questo modo, tra l’altro, non viene danneggiato il dipendente che già è solito destinare parte della propria normale retribuzione a questi benefit.

Dal punto di vista della convenienza fiscale e contributiva è necessario distinguere le diverse fattispecie. Per quanto riguarda le somme e i valori indicati al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 51 Tuir , le stesse non concorrono alla formazione del reddito entro i limiti previsti dalla norma. In generale, per il principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e contributive, ciò è valido anche ai fini previdenziali: rimane tuttavia a carico del datore di lavoro il pagamento del contributo di solidarietà del 10% sui premi devoluti alla previdenza complementare e alle casse sanitarie.

Inoltre, secondo l’agenzia delle Entrate, direzione regionale della Lombardia, per fruire dell’agevolazione fiscale e contributiva è richiesto anche che il budget “figurativo” di spesa assegnato ai dipendenti, benchè possa essere differenziato, debba comunque avere la medesima consistenza all’interno della singola categoria di lavoratori considerata (si veda la risposta a interpello 904-1533/2016).

Tassazione a forfait

Diverso da quanto finora analizzato, il trattamento delle somme e dei valori indicati all’articolo 51, comma 4, del Tuir (autoveicoli, alloggi eccetera), che invece concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole previste nello stesso comma: si tratta cioè di applicare le forfettizzazioni introdotte dal legislatore per determinare gli imponibili fiscali e contributivi in modo semplificato.

Ad esempio, nel caso degli autoveicoli concessi al dipendente ad uso promiscuo, come base imponibile si assume il 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato in base alle tabelle Aci, relative al mezzo utilizzato. La tassazione, tuttavia, è quella ordinaria con le aliquote progressive.

Peraltro, in relazione alla disposizione che consente di convertire i premi in veicoli-benefit, in molti scommettono che la stessa rimarrà largamente inutilizzata, sia per le difficoltà operative dovute al collegamento con il premio di risultato sia per l’assenza di qualsivoglia vantaggio fiscale.

Tanto premesso, una possibile chiave di lettura non troppo penalizzante per i contribuenti, può essere quella secondo cui questi compensi in natura, pur scontando la tassazione piena su valori convenzionali, non vanno a intaccare il plafond di 3.000 o 4.000 euro (ossia il limite quantitativo dei premi stessi). Ma si è in attesa di chiarimenti ufficiali.