Criteri per l’esonero contributivo nei somministrati
L’esonero contributivo previsto dalla legge di stabilità 2015 spetta anche alle agenzie per il lavoro per i contratti di somministrazione, ma ci sono una serie di requisiti da rispettare. E, inoltre, il bonus fruito dall’agenzia si “intreccia” con quello spettante all’azienda che eventualmente dovesse assumere un lavoratore già impiegato tramite la somministrazione.
Infatti, la circolare 17/2015 dell’Inps ha chiarito che se un’azienda assume stabilmente un lavoratore somministrato – e l’agenzia per il lavoro ha già goduto in parte, per lo stesso lavoratore, dell’agevolazione – l’impresa potrà fruire del bonus solo se sono trascorsi sei mesi da quando l’addetto era impiegato a tempo indeterminato presso l’agenzia. La circolare, però, prende posizione anche su altri aspetti che interessano la somministrazione. Vediamoli.
I requisiti
Per l’assunzione incentivata da parte dell’agenzia si applicano i requisiti richiesti per la generalità dei datori di lavoro. L’Inps ha precisato che il bonus spetta sia nelle ipotesi in cui la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato, sia con l’istituto dello staff-leasing (somministrazione di lavoro a tempo indeterminato).
Anche l’agenzia per il lavoro potrà fruire del beneficio dell’esonero contributivo per i lavoratori già in forza con contratto a tempo determinato, attraverso la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Il lavoratore coinvolto, però, non deve aver intrattenuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione o la trasformazione agevolata.
L’altra condizione da verificare è che lo stesso lavoratore non sia già stato alle dipendenze a tempo indeterminato – nel periodo da 1° ottobre 2014 al 31 dicembre 2014 – dell’agenzia per il lavoro che intende godere del bonus, anche tramite società controllate o collegate.
Non è invece un ostacolo per la richiesta dell’esonero contributivo il fatto che lo stesso lavoratore abbia già prestato la sua attività come dipendente a tempo indeterminato presso un datore di lavoro che, poi, si avvalga della prestazione dello stesso dipendente in veste di utilizzatore. In questa ipotesi, l’assunzione potrà far scattare il bonus contributivo una volta che sia trascorso un arco temporale di sei mesi durante il quale il lavoratore non abbia avuto un impiego a tempo indeterminato.
Quando scatta il divieto
L’agenzia per il lavoro e il soggetto utilizzatore dovranno comunque interfacciarsi per verificare alcuni aspetti: ad esempio, il diritto al godimento del bonus non spetta quando l’assunzione viola il diritto di precedenza maturato da un lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato, ovvero cessato da un rapporto a termine.
La circolare Inps 17/2015 precisa che lo stop all’esonero scatta anche quando il diritto di precedenza è violato con l’utilizzo di un lavoratore somministrato: in queste ipotesi, l’azienda utilizzatrice non potrà quindi fare ricorso alla somministrazione.
Inoltre, l’accesso all’agevolazione è negato quando l’utilizzatore sia interessato da sospensioni dell’attività con interventi di integrazione salariale straordinaria o in deroga, a meno che la somministrazione non sia diretta ad acquisire professionalità diverse da quelle che hanno i lavoratori coinvolti dalle sospensioni (rispetto all’unità produttiva interessata dalla sospensione).
Un’altra condizione da tenere in conto è che la somministrazione non riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava assetti proprietari coincidenti ovvero rapporti di collegamento/controllo con il soggetto che ricorre alla somministrazione.
Gli altri paletti
Le agenzie per il lavoro devono anche rispettare le condizioni fissate dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 286/2006:
- regolarità degli obblighi contributivi;
- assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro (occorre, cioè, trovarsi nelle condizioni di rilascio del Durc);
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli di secondo livello, se esistenti.
Un ultimo paletto è che il lavoratore non abbia già avuto un precedente rapporto agevolato, in base alla legge 190/2014, con la stessa agenzia per il lavoro che lo assume.
Se l’utilizzatore assume
Ci sono particolari regole da osservare, infine, nell’ipotesi di cumulo dei benefici per lo stesso lavoratore che, successivamente alla somministrazione “agevolata”, sia assunto direttamente dall’utilizzatore con lo stesso beneficio. La circolare 17/2015 fa il seguente esempio:
– il somministratore Alfa assume a tempo indeterminato, con decorrenza 1° febbraio 2015, il lavoratore per somministrarlo, con la medesima decorrenza, presso l’azienda Beta, fruendo dell’esonero contributivo;
– il predetto rapporto di lavoro si risolve il 31 marzo 2015 (durata dell’esonero contributivo pari a 2 mesi);
qualora l’azienda Beta assuma a tempo indeterminato il lavoratore potrà fruire dell’esonero contributivo, per la durata residua del periodo massimo di fruizione (pari a 34 mesi, corrispondenti alla differenza fra 36 mesi e i 2 mesi già fruiti per effetto dell’utilizzo indiretto in regime di somministrazione), a condizione che l’assunzione decorra dopo almeno 6 mesi dalla cessazione della somministrazione e che nel corso di questi 6 mesi il lavoratore non abbia avuto rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualsiasi datore di lavoro.