Controlli a distanza (telecamere, gps, strumenti di lavoro): nuove procedure e nuove modulistiche
Il 10 marzo l’Ispettorato nazionale del lavoro ha pubblicato sul proprio sito tre nuovi modelli di istanza di autorizzazione all’installazione di sistemi che consentono il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, secondo il primo comma del nuovo articolo 4 dello statuto dei lavoratori , così come riscritto dal Dlgs 151/2015.
Il primo modello riguarda gli impianti di videosorveglianza (telecamere), il secondo le apparecchiature Gps sui mezzi aziendali, il terzo gli altri strumenti di controllo diversi dalla videosorveglianza. Nella nota di accompagnamento ai modelli l’Ispettorato precisa che la mancanza «degli elementi minimi» indicati nel modelli potrà portare al rigetto della domanda. I modelli sono strutturati in una premessa (nella quale si enuncia l’esigenza alla quale risponde l’installazione del dispositivo per il quale si richiede l’autorizzazione), una serie di dichiarazioni (che si traducono sostanzialmente nell’assunzione di obbligazioni da parte dell’azienda) e un elenco di allegati (essenzialmente una relazione tecnico-descrittiva sulle modalità di funzionamento del dispositivo in questione).
Il contenuto delle dichiarazioni che il modello richiede al datore di lavoro suscita perplessità circa la sua coerenza con il nuovo testo normativo, sotto almeno tre profili. Il vecchio articolo 4 attribuiva all’Ispettorato del lavoro il potere di autorizzare o meno l’installazione degli impianti di controllo «dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti». Quest’ultima frase non si ritrova nel nuovo testo normativo e probabilmente non a caso. Le modalità d’uso dei dispositivi (anche quelli autorizzati) devono formare oggetto, insieme a quelle di effettuazione dei controlli, dell’informativa che il datore di lavoro deve fornire ai dipendenti, e saranno semmai oggetto di verifica a posteriori.
L’ispettorato sembra dunque non avere più, nel nuovo quadro normativo, il potere di dettare modalità d’uso degli impianti e di effettuazione dei controlli. Invece nel modello dell’Inl relativo alla videosorveglianza è ancora prevista l’imposizione di un sistema di accesso “a doppia chiave” (rappresentante aziendale e dei lavoratori) alle registrazioni.
C’è poi un secondo, e ancor più importante, elemento di perplessità. In tutti i modelli si richiede al datore di lavoro di dichiarare che il trattamento dei dati raccolti con i dispositivi da installare «avverrà per soddisfare esigenze organizzative o produttive, per tutele del patrimonio aziendale ovvero per la sicurezza sul lavoro». In relazione a ciò, nel modulo per il Gps si chiede di dichiarare che attraverso i dispositivi potranno essere trattati solo i dati relativi all’autoveicolo (tempi di percorrenza, consumi, distanza, velocità) con esclusione di quelli che attengono al comportamento del personale. Tutto ciò appare in contrasto con la nuova disposizione di legge, che separa in modo netto i requisiti per l’istallazione degli impianti da quelli per l’utilizzo dei dati che da tali impianti provengono, affermando che i dati raccolti (anche tramite i dispositivi soggetti ad autorizzazione) possono essere utilizzati a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro.
Infine, un terzo motivo di perplessità riguarda le numerose dichiarazioni attinenti il rispetto di regole privacy che i modelli contengono, che di fatto costituiscono altrettante prescrizioni. Laddove infatti ci si limiti a richiamare il rispetto della legge, la dichiarazione risulta ovvia e quindi ridondante. Se invece (come in alcuni casi avviene) si prescrivono comportamenti specifici, si viene a realizzare una regolazione preventiva non richiesta dalla norma, che viceversa prevede un controllo a valle della legittimità del trattamento. Oltretutto con il rischio di potenziali sovrapposizioni tra Ispettorato e Garante privacy.
Naturalmente si tratta solo di modelli. Il problema si potrebbe porre concretamente qualora la mancanza nelle istanze di alcuni degli elementi sopra citati portasse al rigetto dell’autorizzazione richiesta.