Conciliazione vita-lavoro, niente sgravio senza deposito del contratto aziendale
Per quanto previsto all’articolo 25 del D.lgs. n. 80/2015, e successivamente definito dal decreto interministeriale del 12 settembre 2017, l’Inps illustra, con la circolare 163 del 3 novembre 2017, le modalità di attribuzione dello sgravio spettante ai datori di lavoro privati che adottino le misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata, da riconoscere per il biennio 2017-2018.
La norma ha infatti previsto, in via sperimentale, la destinazione di una quota delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata. Lo sgravio contributivo è concesso solo a seguito della stipula di un contratto collettivo aziendale contenente tali misure da attuare in modalità innovativa e/o migliorativa rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente o dai contratti nazionali o aziendali già esistenti.
Requisiti di accesso
Gli istituti di conciliazione inseriti nel contratto collettivo aziendale devono essere almeno due tra quelli indicati in decreto e uno di essi deve rientrare nell’area genitorialità o in quella della flessibilità organizzativa. All’articolo 3 del decreto interministeriale sono definite le misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata distinte in tre macroaree:
a) area di intervento genitorialità: estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità; estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità; previsione di nidi d’infanzia/asili nido/spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali; percorsi formativi (e-learning/coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità; buoni per l’acquisto di servizi di baby-sitting.
b) area di intervento flessibilità organizzativa: lavoro agile; flessibilità oraria in entrata e uscita; part-time; banca ore; cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti.
c) welfare aziendale: convenzioni per l’erogazione di servizi time saving; convenzioni con strutture per servizi di cura; buoni per l’acquisto di servizi di cura.
Il contratto collettivo aziendale deve inoltre riguardare almeno il settanta per cento della media dei lavoratori occupati dal datore di lavoro nell’anno civile precedente.
Misura dello sgravio
La riduzione contributiva, subordinata al rispetto della regolarità contributiva e degli altri obblighi di legge in materia, non è legata alla retribuzione dei lavoratori, ma concessa sulla base del numero dei datori di lavoro complessivamente ammessi allo sgravio e alla loro dimensione aziendale, ed articolata in due quote:
• quota A: ottenuta dividendo il 20% delle risorse finanziarie per il numero dei datori di lavoro ammessi nell’anno;
• quota B: ottenuta ripartendo l’80% delle risorse finanziarie di ciascun anno in base alla media dei dipendenti occupati, nell’anno civile precedente la domanda, dai medesimi datori di lavoro.
Nella sostanza viene sommata la media dei dipendenti occupati dai datori di lavoro ammessi e si divide l’80% delle risorse finanziarie per il risultato ottenuto; in seguito si moltiplica il risultato per la media occupazionale di ciascun datore di lavoro il cui sgravio sarà dato dalla somma quota A+ quotaB.
Operazioni a cura del datore di lavoro
Per fruire dello sgravio il datore di lavoro privato deve provvedere a sottoscrivere e depositare telematicamente il contratto collettivo aziendale presso l’Ispettorato territoriale del lavoro nel periodo che va dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2018. Le risorse previste saranno erogate in due fasi separate, di cui la prima interessa i contratti sottoscritti e depositati dal 1° gennaio 2017 al 31 ottobre 2017 e la seconda quelli sottoscritti e depositati dal 1° novembre 2017 al 31 agosto 2018. I datori di lavoro che avessero già effettuato il deposito di un contratto aziendale finalizzato alla detassazione per i premi di risultato, potranno evitare un secondo deposito se il precedente già conteneva misure di conciliazione conformi a quanto stabilito nell’ultimo decreto interministeriale del 12 settembre 2017.
La domanda potrà essere presentata una sola volta e per una sola annualità per il biennio 2017-2018 e il datore i lavoro sarà identificato dal proprio codice fiscale e considerato unitario anche in presenza di una pluralità di posizioni contributive attive. Il calcolo del beneficio, che non può superare un importo pari al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dell’anno precedente la domanda, è operato dall’Inps, al quale spetterà determinare la quota B sulla base dei dati risultanti dalle denunce contributive presentate, senza tener conto dei dati relativi ai lavoratori somministrati.
La domanda deve contenere i seguenti dati:
a) i dati identificativi dell’azienda;
b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale;
c) la data di avvenuto deposito telematico;
d) il codice deposito contratto;
e) le misure di conciliazione vita-lavoro previste nel contratto depositato;
f) la dichiarazione di conformità del contratto aziendale alle disposizioni del decreto interministeriale del 12 settembre 2017.
Prima scadenza il 15 novembre 2017
Per accedere al beneficio relativamente alle risorse 2017, il datore di lavoro che abbia sottoscritto e depositato il contratto aziendale tra il 1° gennaio 2017 e il 31 ottobre 2017, deve inviare domanda telematica all’Inps entro il 15 novembre utilizzando il modulo messo a disposizione online denominato “conciliazione vita-lavoro” all’interno dell’applicazione Diresco su una delle posizioni attive, che sarà quella che potrà fruire del beneficio anche se il calcolo sarà effettuato tenendo conto di tutte le posizioni del medesimo datore di lavoro attive presso l’Istituto. In presenza di una posizione come datore di lavoro privato e un’ulteriore posizione Cida come datore di lavoro agricolo, la domanda deve essere presentata sulla prima delle due posizioni; esclusivamente su quella Cida in presenza di un’unica posizione.
L’ammissione al beneficio avviene a decorrere dal 16 dicembre 2017 e il conguaglio dello sgravio potrà essere effettuato sulle denunce di competenza dei mesi gennaio e febbraio 2018. Ai datori di lavoro ammessi al beneficio sarà attribuito il codice di autorizzazione “6J”. In relazione alle domande afferenti le risorse stanziate per l’esercizio 2018 l’Istituto si riserva di fornire al più presto ulteriori istruzioni.