Collocamento disabili – Novita a seguito del D.Lgs. n. 151 del 14 settembre 2015

Collocamento disabili – Novita a seguito del D.Lgs. n. 151 del 14 settembre 2015

Le norme dedicate alla razionalizzazione e semplificazione dell’inserimento mirato delle persone con disabilità,  apportano novità in materia di rapporto di lavoro (ma non solo) con le persone diversamente abili e di procedure e adempimenti nonchè revisione del regime delle sanzioni.

Per quanto concerne il primo aspetto – cittadini  disabili –  si profila un massiccio intervento sulla legge n. 68 del 1999 che attualmente regola il collocamento mirato dei lavoratori con disabilità. Proprio il collocamento mirato  dovrà essere oggetto di uno o più decreti volti a definirne le linee guida finalizzate  a promuovere una rete integrata con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, nonchè con l’Inail; a promuovere accordi territoriali con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre del 1991, n. 381, le associazioni delle persone con disabilità e i loro familiari, nonché con le altre organizzazioni del terzo settore; a individuare modalità di valutazione bio-psico-sociale della disabilità; all’analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro da assegnare alle persone con disabilità, anche con riferimento agli accomodamenti ragionevoli; a promuovere l’istituzione di un responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro; alla individuazione di buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

La previsione si pone in continuità con il “Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e dell’integrazione delle persone con disabilità”, predisposto dall’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e adottato con D.P.R 4 ottobre 2013. Inoltre, sarà semplificata la procedura per l’accesso all’assegno ordinario di invalidità.

Entrando un po’ più nel dettaglio degli interventi sulla legge n. 68, si annota come dal 1° gennaio 2017 l’applicazione degli obblighi di assunzione di persone con disabilità non sarà più correlata alla “nuova assunzione”; pertanto,  da tale data  i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti sono tenuti in ogni caso ad avere alle loro dipendenze un lavoratore con disabilità.

Interessati dalla novità anche i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che senza scopo di lucro operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione e indipendentemente dall’effettuazione di una nuova assunzione. Novità anche in tema di esonero parziale, laddove si prevede – a chiarimento di precedenti interpretazioni dubbie o erronee – che i datori di lavoro privati e pubblici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille (prima era indicato “per cento”) possono autocertificare l’esonero dall’obbligo e sono tenuti a versare un contributo esonerativo pari al 30,64 € per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile non occupato.

La disposizione aveva posto problemi interpretativi in ordine all’ascrivibilità della fattispecie nell’alveo delle procedure di esonero, dato che è previsto il versamento del contributo esonerativo, o nell’ambito delle esclusioni dalla base di computo.

Altra importante novità è contenuta nell’art. 4, il quale prevede che i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, sono  computati nella quota di riserva di cui all’art. 3, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, ma solo nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% o con una disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa al 45%.

Il Legislatore ha, inoltre, inteso far tramontare la fattispecie  della assunzione numerica: i datori di lavoro privati assumono, pertanto, i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni. La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte nell’apposito elenco che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro.

Viene soppressa la possibilità agli uffici di procedere all’avviamento di lavoratori con qualifiche similari, qualora quelle richieste dal lavoratore non siano disponibili. In precedenza il comma 2 dell’articolo 9 della legge 68/99 prevedeva che gli uffici potessero invece secondo l’ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio.

Nel caso di mancata assunzione gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l’ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili. Gli uffici possono procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro.

In tema di semplificazioni, lo schema di decreto si occupa anche del procedimento per l’erogazione degli incentivi riconosciuti ai datori di lavoro che assumono persone con disabilità previsti nella misura del 70%, o del 35% della retribuzione mensile lorda imponibile a fini previdenziali a seconda del grado di riduzione della capacità lavorativa o delle minorazioni ascritte al soggetto con disabilità. L’incentivo viene erogato per un periodo di 36 mesi nel caso di assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Diversa la misura e la durata dell’incentivo nel caso di assunzioni di persone con disabilità intellettiva e psichica. Cambiano anche le modalità di corresponsione dell’incentivo al datore di lavoro in quanto ciò avverrà unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili; riconosciuto dall’INPS sulla base delle effettive disponibilità di risorse e secondo l’ordine di presentazione delle domande.
Nello specifico: La domanda per la fruizione dell’incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all’INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che da’ titolo all’incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente ha l’onere di comunicare all’INPS, attraverso l’utilizzo della predetta procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto che da’ titolo all’incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore.

L’incentivo si applica alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2016.

ATTENZIONE

Per completezza, è necessario porre l’attenzione sull’art. 1 del decreto, il quale prevede che, entro 180 giorni dalla data in vigore, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali definisca delle linee guida in materia di collocamento mirato.

Tali linee guida, che dovranno impattare necessariamente con gli ordinamenti legislativi regionali, visto il riferimento alla formazione, saranno la vera sfida.

Dovranno, di fatto, promuovere una nuova cultura sull’inserimento mirato, coinvolgendo le organizzazioni sindacali, le associazioni delle persone con disabilità, nonché le altre organizzazioni appartenenti al terzo settore, al fine di individuare buone modalità di inclusione lavorativa delle persone con disabilità.