Cigo gestita con il sistema del ticket – novità applicative
La cassa integrazione ordinaria, nel futuro, sarà gestita esclusivamente tramite il sistema del ticket.
Lo fa sapere l’Inps che – con la circolare 139 diffusa in questi giorni – fornisce le istruzioni per l’accesso all’integrazione salariale. Il documento dell’Istituto segue il messaggio 2908/16 e il Dm 95442/16; quest’ultimo, che ha introdotto i nuovi criteri di concessione, essendo stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 14 giugno 2016 ha determinato l’entrata in vigore della nuova procedura, vale a dire il 29 giugno (quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione).
Tra le novità previste dal decreto ministeriale l’Inps ricorda la soppressione delle Commissioni provinciali Cigo e la sopraggiunta competenza esclusiva delle sedi Inps a decidere in merito alla concessione, applicando criteri univoci e standardizzati per la valutazione delle domande. Pezzo forte della procedura è la relazione tecnica dettagliata, resa obbligatoriamente sotto forma di atto di notorietà, in cui l’azienda deve fornire gli elementi che rendono lecito l’utilizzo dello strumento. L’Istituto ribadisce che l’accesso alla Cigo scaturisce da situazioni congiunturali aziendali, transitorie e indipendenti dalla volontà delle parti coinvolte; vi rientrano anche le intemperie stagionali e le crisi temporanee di mercato; le causali sono dettagliate nel citato Dm 95442 di cui l’Inps, nella circolare in commento, fornisce un’ampia disamina.
Come già accennato, è la relazione tecnica a fornire le informazioni necessarie a individuare lo stato dell’azienda che vuole accedere all’ammortizzatore sociale; in essa l’impresa deve indicare le ragioni che hanno indotto la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa, avendo cura di dimostrare che l’azienda continua l’attività.
Nella circolare si ricorda che la relazione va presentata anche per le richieste di proroga. L’Inps pone l’accento sulla transitorietà e sulla temporaneità dell’evento. La valutazione della ripresa dell’attività aziendale si pone come condizione dirimente ai fini della concessione della Cigo; la sua sostenibilità, al momento della presentazione dell’istanza, va provata attraverso la richiamata relazione tecnica. L’impresa deve indicare gli elementi oggettivi che possano consentire alla Sede Inps di considerare valido il presupposto della ripresa. A tal fine, rilevano i fatti noti, al momento della presentazione della domanda.
È l’Inps, in fase di istruttoria, a valutare la sussistenza di detti requisisti considerati imprescindibili. Riguardo alla temporaneità uno spunto di riflessione è offerto dalla ciclicità delle sospensioni o riduzioni di orario; situazione che evidenzia l’assenza di transitorietà. Infatti, afferma l’Istituto: «le aziende soggette a cicliche contrazioni dell’orario di lavoro in periodi ricorrenti, causate da particolari caratteristiche del processo produttivo non possono accedere all’intervento di Cigo durante tali soste, siano o no le stesse a carattere stagionale».
La corresponsione della Cigo ai lavoratori avviene – in genere – a cura del datore di lavoro, che recupera le somme anticipate tramite conguaglio con i contributi dovuti all’Inps. Il pagamento diretto da parte dell’istituto di previdenza è limitato ai casi di comprovate difficoltà aziendali e può essere richiesto al momento della presentazione della domanda di Cigo. A tal fine quest’ultima è stata implementata aggiungendo un campo denominato “modalità di erogazione delle prestazioni” in cui è possibile selezionare l’opzione “pagamento diretto”. Alla circolare sono allegati i modelli di relazione tecnica e una tabella con i nuovi codici evento.