Bonus in soffitta con la mobilità

Bonus in soffitta con la mobilità

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Si appresta a uscire di scena l’istituto della mobilità, introdotto dalla legge 223/91. Dal 2017, infatti, uno degli strumenti più utilizzati e maggiormente noti per la gestione delle crisi aziendali andrà definitivamente in soffitta.

A garantire il sostegno al reddito in favore dei lavoratori che involontariamente perderanno l’occupazione, dal prossimo anno sarà solamente la Naspi. In linea con gli obiettivi perseguiti dalla riforma Fornero, la platea di chi ha perso il lavoro si raggrupperà, così, sotto un unico cappello.

La scomparsa della mobilità, stabilita dalla legge 92/12 (articolo 2, comma 71), segnerà la fine di un’epoca e comporterà effetti sia per una consistente platea di lavoratori, sia per la generalità dei datori di lavoro.

I primi perderanno una forma di sostegno che li ha tutelati per 25 anni; i secondi dovranno fare i conti con due conseguenze: le imprese che gravitano in orbita mobilità non potranno più contare su una leva utile a governare le eccedenze di personale nei momenti di difficoltà; tutti i datori di lavoro – quindi anche coloro cui non si applica la disciplina della legge 223/91 – perderanno, inoltre, misure incentivanti molto diffuse.

Va, infatti, ricordato, che la legge 223/1991 agevola sia le occasioni di impiego con contratto a termine, sia gli inserimenti più stabili nel mondo del lavoro, con assunzioni a tempo indeterminato.

In entrambe le fattispecie, la norma prevede che la contribuzione a carico dei datori di lavoro sia dovuta nella misura prevista per gli apprendisti.

Diverso è l’arco temporale di spettanza: 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato, a cui si aggiungono altrettanti in caso di trasformazione a tempo indeterminato; 18 mesi nelle ipotesi di assunzione con un contratto a tempo indeterminato.

L’agevolazione compete anche per le assunzioni part-time.

La medesima legge, inoltre, prevede, la concessione di un ulteriore “bonus” nel caso di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine (in entrambi i casi a tempo pieno). Ove, infatti, le stesse riguardino lavoratori aventi diritto all’indennità di mobilità, al datore di lavoro è corrisposto un contributo mensile, consistente nel 50% della prestazione che sarebbe toccata al lavoratore se non fosse stato assunto.

Con le modifiche che entreranno in vigore il prossimo anno:

• fino al 30 dicembre 2016, per le aziende rientranti nel relativo campo di applicazione, sarà possibile collocare in mobilità i lavoratori sia dopo un periodo di Cigs (articolo 4, legge 223/91), sia a seguito di licenziamento collettivo (articolo 24, legge 223/91); le aziende che attiveranno assunzioni di questi lavoratori entro la fine del 2016 potranno contare, nel rispetto dei principi generali, sugli incentivi di legge. Occorre, tuttavia, ricordare che mentre le assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2016 potranno beneficiare dell’intero periodo di durata dell’agevolazione (18 mesi), quelle a termine che sconfineranno nel 2017 non potranno essere né prorogate (con i benefici), né trasformate a tempo indeterminato fruendo degli incentivi previsti dall’articolo 8 della legge 223/91 in quanto la norma, come già anticipato, sarà abrogata dal 1°gennaio 17;

• dal 31 dicembre 2016 i lavoratori non potranno più essere collocati in mobilità, in quanto l’iscrizione nelle liste decorrerebbe dal 1° gennaio 2017, giorno successivo alla data di licenziamento;

• dal 1° gennaio 2017 non potranno essere premiate le assunzioni effettuate con riferimento a soggetti iscritti entro il 31 dicembre 2016, in conseguenza del venir meno delle relative norme incentivanti.

L’impossibilità di accedere alle misure agevolate si rifletterà anche sui contratti di apprendistato professionalizzate instaurati con lavoratori che fruiscono della mobilità. Dalla medesima data, con questa tipologia contrattuale, sarà possibile assumere solamente lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione; per costoro – tra l’altro – da un anno e mezzo, si attendono istruzioni operative da parte dell’Inps.

In realtà, a parere di scrive, si determinerà una situazione anomala in cui i lavoratori, iscritti nelle liste fino al 31 dicembre 2016, continueranno a fruire della prestazione per il periodo di tempo spettante come rimodulato (in peius) dall’articolo 2, comma 46 della legge 92/12; al sopraggiungere di un’assunzione a tempo indeterminato che comporterà la perdita dell’indennità di mobilità, il datore di lavoro – artefice del nuovo rapporto – dal 2017 non potrà fruire degli incentivi previsti dalla legge 223/91.