Attività a maggior rischio, scatta l’obbligo di consultare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Con il Decreto dei Ministeri dell’Ambiente, dell’Interno e della Salute 6 giugno 2016, n. 138 (in Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2016, n. 170) si aggiunge un nuovo tassello fondamentale alla delicata disciplina sulle attività comportanti il pericolo d’incidenti rilevanti riformata recentemente dal D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 (c.d. “Seveso ter”) in vigore dal 25 luglio 2016.
Questo nuovo provvedimento regolamenta, infatti, le forme di consultazione, sui piani di emergenza interna (PEI), del personale che lavora nello stabilimento, secondo quanto previsto dall’art. 20, c.5, del D.Lgs. n.105/2015. Rispetto a quanto stabilito dal D.Lgs. n.81/2008, il D.Lgs. n.105/2015 ha previsto un regime speciale, che riprende quello previgente introdotto la prima volta nel nostro ordinamento giuridico dal D.P.R. n. 175/1988 e successivamente rimodellato dal D.Lgs. n. 334/1999, indirizzato a quelle imprese che utilizzano sostanze pericolose in quantità tali da rappresentare un elevato rischio sia per la sicurezza dei lavoratori che per la popolazione e l’ambiente.
Campo di applicazione e PEI.
Le disposizioni del Decreto n. 138/2016, in vigore dal prossimo 6 agosto, si applicano quindi a tali soggetti e più precisamente agli stabilimenti di soglia superiore, ossia quelli in cui le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell’allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell’allegato 1 (art. 3, co. 1, lett. c, D.Lgs. n. 105/2015).
Si tratta, pertanto, delle attività a maggior rischio per le quali il soggetto gestore ha l’obbligo di elaborare e aggiornare il predetto PEI che ha lo scopo di consentire il controllo e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni, oltre che di mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, nonché d’informare adeguatamente i lavoratori, i servizi o le autorità locali competenti, e prevedere le misure di ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante (art. 20, co. 2).
La nozione di “personale”.
Il PEI ha, quindi, una valenza gestionale di prevenzione e protezione di fondamentale importanza e per tale motivo, anche per evitare i dannosi esercizi di mera elaborazione formale dei piani di emergenza sempre molto in voga, il già citato art. 20, co. 3 e 5, del D.Lgs. n. 105/2015, ha previsto anche un obbligo accessorio per il gestore dello stabilimento che è, appunto, quello della consultazione del personale che potrà così fornire proprie indicazioni in merito.
In ordine alla nozione di “personale che lavora nello stabilimento”, rilevante ai fini dell’assolvimento di tale obbligo, l’art. 2, co.1, del Decreto n. 138/2016, stabilisce che “si intende il personale che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione del datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, all’interno dello stabilimento”; come si può osservare si tratta di una definizione che appare quasi simmetrica a quella che si rileva nell’art. 2, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008.
L’art. 2, co. 2, del Decreto n. 138/2016, equipara inoltre a tali lavoratori anche “il personale alle dipendenze di terzi o autonomo preposto, anche occasionalmente, all’esercizio, alla manutenzione, ai servizi generali o agli interventi d’emergenza o ad operazioni connesse a tali attività o che accede allo stabilimento per qualsiasi altro motivo di lavoro”; la portata di quest’ultima disposizione non risulta, invero, del tutto chiara in quanto l’art. 20 D.Lgs. n.105/2015, sia al comma 1 che al comma 5 fa riferimento anche al “personale di imprese subappaltatrici a lungo termine”, e inoltre ingloba anche il lavoro autonomo non coordinato (art. 2222 c.c.).
L’obbligo di consultazione degli RLS.
Le criticità di tale definizione emergono, comunque, in modo ancora più netto con riferimento a quanto stabilito dall’art. 3 del citato Decreto n. 138/2016, che sostituendo l’allegato “F” del D.Lgs. n. 105/2015, non prevede la consultazione diretta del personale che lavora nello stabilimento, bensì quella dei loro rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008.
Il profilo problematico che ne discende è che per i lavoratori autonomi non è previsto il RLS e sul piano operativo potrebbe essere difficoltoso anche interagire con gli RLS delle imprese presenti nello stabilimento in base a contratti d’appalto e di subappalto.
Sul piano procedurale è fatto obbligo al gestore, comunque, di mettere a disposizione dei RLS almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione una serie d’informazioni riguardanti gli elementi dell’analisi dei rischi utilizzati per la predisposizione del PEI, i contenuti di tale piano mediante una bozza e le azioni formative comprese quelle riguardanti il personale delle imprese subappaltatrici; si osservi che l’obbligo di consultazione è previsto non solo per prima versione del PEI ma anche per i successivi aggiornamenti, attraverso la predetta riunione per la quale andrà redatto un apposito verbale “…che è parte integrante del PEI, ed è depositato presso lo stabilimento a disposizione delle autorità competenti di cui agli articoli 10 e 27 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105”.
Occorre, infine, anche rilevare che l’inosservanza dell’obbligo di consultazione degli RLS comporta l’applicazione nei confronti del gestore della sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimila ad euro novantamila (art. 28, co. 6, D.Lgs. n. 105/2015).