Assunzioni, tre vie per l’incentivo
Da gennaio per i datori privati viene introdotto in maniera permanente uno sgravio contributivo del 50% per i primi tre anni di contratto a tutele crescenti, con un tetto annuo di 3mila euro. Nel solo 2018 l’incentivo riguarderà l’assunzione a tempo indeterminato di ragazzi under35 che non hanno mai avuto prima rapporti d’impiego stabili, mentre da gennaio 2019 lo sgravio sarà limitato ai giovani under 30.
La legge di Bilancio, che ha iniziato il percorso al Senato, conferma la strategia del governo per rilanciare l’occupazione stabile giovanile che rappresenta una delle principali fasce deboli del mercato del lavoro.
Per beneficiare dell’esonero contributivo l’impresa non deve aver effettuato licenziamenti nella medesima unità produttiva sei mesi prima dell’assunzione del giovane, e non deve licenziare il neo assunto nei sei mesi successivi (o un lavoratore impiegato con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva).
L’incentivo al 50% entro i 3mila euro annui di importo si applica per un periodo massimo di 12 mesi in caso di prosecuzione del contaratto d’apprendistato a tempo indeterminato, e con una durata di 36 mesi in caso di conversione di un contratto a termine (fermo restando il possesso del requisito anagrafico al momento della stabilizzazione).
L’esonero contributivo sarà totale, vale a dire sarà pari al 100%, in tre casi: nelle otto regioni meridionali (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), attraverso la proroga di un anno dell’attuale bonus Sud che si applica anche ai disoccupati over 35 anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. In questo caso al 50% di sgravio della legge di Bilancio 2018 si aggiunge la proroga del bonus Sud della scorsa legge di Bilancio, ragion per cui lo sgravio totale varrà solo per un anno. Veniamo agli altri due casi: il bonus intero di durata triennale (con tetto annuo a 3mila euro) scatta per l’imprenditore al momento della sottoscrizione di un contratto a tutele crescenti a ragazzi che hanno svolto alternanza scuola lavoro per almeno il 30% del totale delle ore previste, o periodi di apprendistato di primo o di terzo livello.
L’esonero contributivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e non è cumulabile con altri esoneri o con la riduzione delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
Secondo le stime contenute nella relazione tecnica alla legge di Bilancio si prevedono per il 2018 nuove assunzioni con contratto a tutele crescenti di 350mila giovani con età inferiore ai 35 anni, con un esonero contributivo medio di circa 2.315 euro (a fronte del massimale di 3mila euro). Per il 2019 le previsioni sono di 290mila giovani neoassunti di età inferiore ai 30 anni e dal 2020 di 300mila (sempre con età inferiore ai 30 anni), con un esonero contributivo medio di circa 2.290 euro. Dal 2018, per ciascun anno, si prevede anche la trasformazione di 53mila apprendisti in contatti a tempo indeterminato, con un esonero contributivo medio pari a circa 2.755 euro. Inoltre dall’alternanza scuola lavoro si stima l’assunzione di 18.900 studenti l’anno.
Nel complesso delle tre misure, si prevedono, 423mila assunti nel 2018, 733mila nel 2019 e poco più di un milione nel 2020. Con minori entrate contributive nette per il fisco, pari a 381,5 milioni (2018), poco più di 1 miliardo (2019) e 1,5 miliardi (2020).