Aree Terremotate: Deroga alla Cig e aiuti una tantum

Aree Terremotate: Deroga alla Cig e aiuti una tantum

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All’interno delle misure previste per supportare i cittadini colpiti dagli eventi sismici del 2016, il decreto legge 189/2016 ha individuato due fondamentali misure di sostegno al reddito pensate per i lavoratori dipendenti e per imprenditori, lavoratori autonomi, agenti e parasubordinati la cui attività lavorativa, subordinata o autonoma, è risultata impedita dai numerosi eventi sismici dello scorso anno. La circolare 8/2017 del ministero del Lavoro si occupa di illustrare tali misure. Il dicastero del Lavoro ricostruisce il background normativo del Dl 189/2016, che all’articolo 45 introduce per i lavoratori dipendenti, inclusi quelli del settore agricolo (seppur nella misura massima di 30 giornate indennizzate), una forma derogatoria di cassa integrazione straordinaria che intervenga solo in assenza dei presupposti che configurerebbero la percezione degli istituti già contemplati dal Dlgs 148/2015.
La circolare richiama poi la convenzione siglata lo scorso 23 gennaio fra ministero del Lavoro, quello dell’Economia e i presidenti delle Regioni che determina la ripartizione delle risorse accantonate, nonché le condizioni e i limiti di utilizzo da rispettare nel 2017 fino all’esaurimento delle stesse.
Tali indennità saranno corrisposte ai lavoratori privati direttamente impossibilitati a prestare l’attività lavorativa (anche solo parzialmente) a causa del sisma a patto che siano dipendenti di datori di lavoro con sede in uno dei comuni identificato dagli allegati al decreto legge, includendo nel novero dei beneficiari anche chi si astiene dall’attività per dedicarsi alla cura dei familiari, per infortunio o malattia legati all’evento sismico. Nel caso di attività lavorativa dipendente resa in misura ridotta, la circolare specifica che l’indennità sarà erogata in misura proporzionale alla percentuale di riduzione dell’attività lavorativa.
Passando alla prestazione di supporto ai liberi professionisti, cococo e figure assimilate enucleate dal comma 4 dell’articolo 45 , definita in una somma una tantum di 5000 euro, la circolare precisa che questa spetterà a quegli imprenditori e lavoratori autonomi che operino esclusivamente o (per agenti e rappresentanti) prevalentemente nei comuni tassativamente elencati nella norma, includendosi in tale fattispecie anche la somma di attività svolte in più comuni interessati dagli eventi sismici. Ulteriore chiarimento riguarda la ‘soggettività’ della prestazione che è richiedibile una sola volta a favore del singolo titolare di impresa, anche nell’ipotesi in cui risulti al contempo titolare di altre realtà imprenditoriali.
Per quanto riguarda i liberi professionisti, il ministero ha poi puntualizzato che l’indennità una tantum spetterà al lavoratore autonomo in quanto tale, anche se lo stesso soggetto svolge al contempo altri incarichi, come quello di dipendente pubblico. I professionisti membri di uno studio associato potranno richiedere singolarmente l’indennità una tantum in quanto lo studio associato risulta giuridicamente equiparabile a società di persone. L’indennità in esame spetterà poi anche ai soci lavoratori di società di persone di Srl a condizione che questi risultino regolarmente iscritti presso la gestione separata Inps o, ancora, presso la gestione artigiani e commercianti. La stessa non sarà dovuta invece per i soci lavoratori delle società di capitali (escluse le Srl), vista la diversa titolarità giuridica dell’impresa (in questo caso riferita alla persona giuridica). Risultano infine anche inclusi fra i beneficiari dell’indennità i familiari collaboratori di impresa familiare a condizione che si possa rintracciare una collaborazione di natura parasubordinata regolarmente coperta da contribuzione accantonata presso la gestione commercianti e artigiani o presso la gestione separata Inps.