Apprendistato: Formazione in aula non retribuita

Apprendistato: Formazione in aula non retribuita

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La novità più rilevante riguarda la disciplina retributiva dell’apprendista. Infatti il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo per le ore di formazione esterna ed è tenuto al pagamento di una retribuzione del 10% di quella che sarebbe dovuta al lavoratore per la formazione svolta all’interno dell’impresa, salvo diversa previsione dei contratti collettivi.

Con l’accordo interconfederale tra Confindustria , Cgil, Cisl e Uil del 18 maggio si è superata qualunque incertezza interpretativa sull’applicabilità di questo nuovo regime retributivo, in assenza di specifici interventi delle parti sociali. Oltre all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, l’accordo disciplina anche l’apprendistato di alta formazione e ricerca e prevede una percentuale retributiva per le ore di formazione a carico del datore di lavoro pari al 10% della retribuzione dovuta, a differenza dell’intesa lombarda degli artigiani (Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claii, Cgil, Cisl Uil) che ne fissa il minimo al 20% di quella dovuta secondo la progressione stabilita dallo stesso accordo.

Entrambe le intese confermano l’esonero da ogni obbligo retributivo per le ore di studio svolte nell’istituzione formativa presso cui è iscritto l’apprendista.

Per quanto riguarda la retribuzione delle ore di lavoro, l’accordo del 18 maggio stabilisce il trattamento retributivo dell’apprendista del sistema duale in misura percentuale rispetto allo stesso livello di inquadramento direttamente proporzionale all’anzianità di servizio per quanto riguarda l’apprendistato per la qualifica, il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. In particolare, all’apprendista spetta una retribuzione crescente non inferiore al 45% di quella di riferimento rispetto al livello di inquadramento per il primo anno di contratto, fino ad arrivare al 65% nel terzo anno utile al conseguimento della qualifica e al 70% al quarto anno.

Invece viene applicato il sottoinquadramento per l’apprendistato duale di alta formazione e ricerca. L’apprendista potrà essere inquadrato due livelli sotto quello da raggiungere al termine del percorso nella prima metà del periodo di apprendistato, e di un livello sotto per la seconda metà del periodo di apprendistato, nel caso di durata superiore all’anno. Invece, per i percorsi di durata annuale, il sotto inquadramento è solo di un livello.

Per tutti gli altri aspetti l’accordo interconfederale delle imprese industriali rimanda alla disciplina dei Ccnl sull’apprendistato professionalizzante, nel caso in cui non abbiano previsto una specifica disciplina per l’apprendistato duale.